Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31889 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 10/12/2018), n.31889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23004-2017 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, V. NAZARIO

SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO PISTILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1723/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 24-30 marzo 2017 numero 1723 la Corte d’Appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale di Viterbo e – per l’effetto – rigettava la domanda proposta da M.F. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (in prosieguo: MIUR) per la dichiarazione di illegittimità della reiterazione dei contratti a termine intercorsi tra le parti per lo svolgimento della attività di docente nel settore scolastico;

che la Corte territoriale a fondamento della decisione osservava che la M. era stata assunta con plurimi contratti a termine in relazione a posti individuati su organico “di fatto” e su organico “di diritto”; in relazione a questi ultimi rapporti il periodo complessivo di durata dei contratti non superava il termine triennale sicchè non era stato realizzato abuso nel rinnovo del contratto a termine;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso M.F., articolato in quattro motivi, cui ha opposto difese il MIUR con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti- unitamente al decreto di fissazione dell’udienza- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha denunziato:

– con il primo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione della Dir. CE n. 70 del 1999, del 28 giugno 1999 e dell’accordo quadro ad essa allegato nonchè del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1,4,5,10 e 11, anche in combinato disposto della L. 4 giugno 1999, numero 124, art. 4, per avere la sentenza escluso il risarcimento del danno derivato dall’abuso del contratto a termine in ragione della successiva immissione in ruolo del lavoratore a termine;

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione della Dir. CE n. 70 del 1999, del 28 giugno 1999 e dell’accordo quadro ad essa allegato nonchè dell’obbligo internazionale derivante dall’art. 6 della CEDU, sempre sotto il medesimo profilo;

– con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione della Dir. CE n. 70 del 1999, del 28 giugno 1999 e dell’accordo quadro ad essa allegato, del D.Lgs. n. 368 del 2001, dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale posto a carico del lavoratore l’onere di dimostrare il danno subito per effetto dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine;

– con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il giudice dell’appello compensato le spese di lite laddove, essendo stata preliminarmente riconosciuta la illegittimità della reiterazione dei contratti a termine, le spese avrebbe dovuto essere poste a carico del MIUR, parte virtualmente soccombente.

La parte ricorrente ha proposto, altresì, istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della questione della idoneità della L. n. 107 del 2015, art. 1, commi 131 e 132 e comma 95, a costituire misura proporzionata e dissuasiva a garanzia della effettività della clausola 5 dell’accordo quadro ed, in subordine, di rinvio della decisione in attesa della pronuncia della Corte di giustizia, investita della medesima questione dalla Corte d’Appello di Trento;

che ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso;

che i quattro motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione, sono inconferenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Le censure si fondano sul presupposto che il rigetto della domanda trovi ragione nella riparazione in forma specifica dell’abusivo rinnovo del contratto a termine attraverso la immissione in ruolo della lavoratrice a termine.

La sentenza ha, invece, in radice escluso l’abuso, in applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte (a partire dalle sentenze del 18.10.2016, dalla n. 22552 alla n. 22557) secondo cui la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 (rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario) ovvero per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico (cd. “su organico di diritto”) è illegittima sempre che essi abbiano avuto una durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.

In assenza dell’abuso non vi è stata, dunque, alcuna pronunzia sul danno nè è prospettabile una soccombenza virtuale del MIUR;

che, pertanto, il ricorso può essere definito con ordinanza in camera di consiglio in conformità alla proposta del relatore;

che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 2.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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