Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31887 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. III, 06/12/2019, (ud. 04/10/2019, dep. 06/12/2019), n.31887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3255/2018 proposto da:

D.C.A., D.C.I., D.C.L., M.C.,

elettivamente domiciliati in Roma alla via n. Tagliamento 55 presso

lo studio dell’AVVOCATO NICOLA DI PIERRO che li rappresenta e

difende unitamente agli AVVOCATI GIUSEPPE BOCCATO e FRANCA TONELLO;

– ricorrenti –

contro

D.C.S., F.K., elettivamente domiciliate in Roma

alla via Tagliamento n. 55 presso lo studio dell’AVVOCATO NICOLA DI

PIERRO che le rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO MARIA

ANTONIA BOCCATO;

– ricorrenti incidentali –

e contro

Groupama Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante

in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via Orazio n. 3

presso lo studio dell’AVVOCATO GIUSEPPE GRAZIOSI che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

Allianz S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliato in Roma alla via Crescenzio n. 17/a presso

lo studio dell’AVVOCATO CLEMENTE MICHELE che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 01269/2017 della CORTE d’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2019 dal Consigliere Cristiano Valle;

udito l’Avvocato Maria Antonia Boccato per i ricorrenti M.C.,

D.C., F.K. e D.C.S., anche per delega dei

restanti difensori, l’Avvocato Roberto Faccini per delega Avvocato

Graziosi per Groupama Assicurazioni S.p.a. e l’Avvocato Michele

Clemente per Allianz S.p.a.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Patrone

Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e

assorbimento incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 01269 del 15/06/2017, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città, in punto di attribuzione di responsabilità per incidente stradale in cui erano coinvolti un motociclo, il cui conducente D.C.A. decedette a causa delle lesioni riportate ed autovettura, condotta da B.S., attribuendo a questa il sessanta per cento di responsabilità anzichè l’ottanta per cento come ritenuto dal Tribunale e procedendo, conseguentemente, ad una diversa ripartizione delle somme liquidate agli eredi e congiunti del D.C. ed alla B. e delle spese di lite, anche riguardo alle compagnie assicuratrici Allianz Assicurazioni S.p.a. e Groupama Assicurazioni S.p.a..

Avverso la sentenza d’appello ricorrono per cassazione (ricorso rubricato al R. G. n. 03255 del 2018) con quattro motivi M.C., D.C.L., D.C.I. ed D.C.A., madre e sorelle e fratello di D.C.A., nonchè, con separato ricorso, pure su quattro motivi, F.K. e D.C.S., moglie e figlia di D.C.A..

Resiste con controricorso Groupama S.p.a. già Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.a. e con altro controricorso propone ricorso incidentale autonomo e ricorso incidentale condizionato.

Resiste con controricorso Allianz S.p.a..

Tutte le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso di M.C., D.C.L., D.C.I. ed D.C.A. è articolato su quattro motivi di cui il primo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e per violazione falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Il secondo mezzo è proposto per vizio o difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e violazione e falsa applicazione dell’art. 1965 c.c..

Il quarto deduce violazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 in relazione all’art. 291 c.p.c., commi 2 e 3 per omessa pronuncia su eccezione di nullità.

Il ricorso di F.K. e D.C.S. deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e per violazione falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Il secondo mezzo è proposto per vizio o difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e violazione e falsa applicazione dell’art. 1965 c.c..

Il quarto motivo censura la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione in tema di spese di giudizio e per omessa pronuncia sulla domanda di rimborso delle spese di consulenza medica di parte.

Il quinto mezzo deduce violazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 in relazione all’art. 291 c.p.c., commi 2 e 3 per omessa pronuncia su eccezione di nullità.

Il ricorso incidentale autonomo di Groupama Assicurazione S.p.a. deduce violazioni degli artt. 91 e 112 c.p.c. per omessa liquidazione in favore della deducente delle spese relative al giudizio di appello e per averla condannata anche nei confronti della Allianz Assicurazioni S.p.a. nei cui confronti la Groupama S.p.a. non aveva formulato domanda alcuna.

Il ricorso incidentale condizionato propone censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 331 c.p.c., nel caso di accoglimento del quarto motivo del ricorso principale (n. 03255 del 2018).

Il ricorso principale di M.C., D.C.L., D.C.I. ed D.C.A. è fondato, in relazione ai primi tre motivi, concernenti violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omesso esame e nullità della sentenza.

La Corte di Appello, alla pag. 14 della sentenza, ha ritenuto non esservi stata alcuna transazione tra gli appellati M. – D.C.F..

L’affermazione, tuttavia, non spiega adeguatamente quale sia stato il percorso logico per addivenire a tale conclusione, che si basa sull’evidenza documentale di cui gli appellati D.C.- F. avevano dedotto l’esistenza richiamando produzione documentale da essi effettuata e contenuta nel cd. dossier transazione. In ricorso riporta compiutamente l’evolversi delle trattative, documentalmente riscontrabili, per addivenire alla dedotta transazione dopo che la sentenza di primo grado era stata emanata ed al fine di evitare la celebrazione del giudizio di appello.

L’accertamento della Corte territoriale è, sul punto, del tutto lacunoso, limitandosi la motivazione soltanto, testualmente, ad escludere che la B. (appellante) avesse partecipato o aderito, ai sensi dell’art. 1304 c.c., ad alcuna transazione, ma non spiegando quali fossero stati gli antecedenti fattuali di detta affermazione e comunque, omettendo di rilevare l’eventuale transazione in relazione alle posizioni degli appellati D.C.F. e le compagnie assicuratrici.

In tema si rileva che l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 4688 del 28/03/2003 Rv. 561544 – 01) afferma che l’accertamento in ordine alla sussistenza ed all’interpretazione di un accordo transattivo è rimessa al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato: nel caso di specie la motivazione della Corte territoriale è del tutto carente, avendo questa sostanzialmente omesso di accertare se la documentazione prodotta dalle parti appellate – e non è messa in dubbio la produzione documentale effettuata nelle fasi di merito – integrasse o meno un accordo transattivo e nei confronti di quali parti esso fosse intervenuto.

Il ricorso (da considerarsi incidentale per ragioni meramente cronologiche) di F.K. e D.C.S. è, quindi, ugualmente fondato, avuto riguardo ai primi tre motivi che, come tratteggiato, sono perfettamente sovrapponibili ai primi tre motivi del ricorso n. 03255 del 2018 di M.C., D.C.L., D.C.I. ed D.C.A..

I ricorsi autonomo e l’incidentale condizionato di Groupama Assicurazioni s.p.a. vanno, giusta quanto rilevato in ordine alla fondatezza del ricorso principale e di quello di F.K. e D.C.S., ritenuti assorbiti.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai ricorsi accolti e deve, pertanto, essere rimessa, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, che nel deciderla nuovamente si atterrà a quanto in questa sede rilevato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

In considerazione dall’esito delle impugnazioni deve darsi atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’insussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per i ricorsi incidentali, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

accoglie il ricorso principale n. 03255 del 2018 ed il ricorso di F.K. e D.C.S., assorbiti il ricorso principale ed incidentale condizionato di Groupama S.p.a.;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai ricorsi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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