Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31885 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. III, 06/12/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 06/12/2019), n.31885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12493-2018 proposto da:

INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA, in persona del Direttore Generale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAZZINI 96, presso lo studio

dell’avvocato MARINA ROSSI, rappresentata e difesa dall’avvocato

ALBERTO FUMAGALLI;

– ricorrente –

contro

FARMADISTRIBUZIONE IN LIQUIDAZIONE SPA, in persona del suo

liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA, 32, presso lo studio

dell’avvocato VALENTINA NOVARA, rappresentata e difesa dagli

avvocati LICIA TAVORMINA, ALESSANDRO PALMIGIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 889/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Farmadistribuzione si occupa del deposito e della distribuzione di farmaci alle farmacie di Calabria e Sicilia, e per tale servizio ha ovviamente diritto ad un corrispettivo a carico delle farmacie interessate.

Farmadistribuzione spa ha stipulato con Ifitalia spa un contratto di factoring con garanzia pro soluto.

Nel corso del rapporto è accaduto che alcune farmacie hanno ritardato i pagamenti dei crediti ceduti e si sono rese inadempienti quanto ad ulteriori scadenze e dilazioni.

Per tale motivo Ifitalia spa ha comunicato a Farmadistribuzione spa la decadenza dalla garanzia pro soluto.

Secondo Ifitalia, Farmadistribuzione avrebbe omesso di comunicare tempestivamente la documentazione probatoria dei crediti, e quanto ad uno dei creditori ceduti, avrebbe omesso di comunicare che costui non aveva pagato una fattura in precedenza, e dunque era insolvente già al momento della cessione. A fronte della contestazione fatta da Ifitalia spa, Farmadistribuzione ha agito in giudizio per obbligare Ifitalia a pagare il corrispettivo dei crediti ceduti e per avere il risarcimento dei danni che il mancato pagamento ha determinato. Ifitalia spa si è costituita ed ha chiesto in via riconvenzionale l’accertamento dell’avvenuta decadenza dalla garanzia pro soluto nonchè la restituzione degli anticipi versati.

Il Tribunale ha accolto la prima domanda di Farmadistribuzione (quella volta a farsi pagare il corrispettivo della cessione), ha rigettato invece la domanda di risarcimento del danno conseguente a tale mancato pagamento; ha rigettato la riconvenzionale di Ifitalia spa.

Solo quest’ultima ha proposto appello.

Il giudice di secondo grado ha rigettato l’impugnazione di Ifitalia spa, relativa, come è conseguente, alla domanda di decadenza della garanzia pro soluto. Ricorre Ifitalia con quattro motivi. V’è costituzione della Farmadistribuzione con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata.

La corte di appello si occupa dunque della sola impugnazione di Ifitalia, che verte sulla decadenza della garanzia pro soluto. Secondo i giudici di secondo grado, la clausola che prevede tale decadenza è una clausola risolutiva espressa, che però non indica con precisione l’inadempimento di quali obbligazioni comporta l’effetto risolutorio, e dunque è nulla.

Inoltre, risulterebbe adempiuto l’obbligo richiesto da Ifitalia per l’operatività della garanzia pro soluto.

Infine, quanto alla lamentata violazione dell’obbligo di Farmadistribuzione di cedere ogni credito relativo al singolo farmacista, e dunque sia in linea capitale che di interessi (c.d. globalità della cessione) la sentenza di merito osserva che se è vero che il credito per interessi non era stato ceduto, è perchè era relativo a fatture precedenti la cessione ed escluse dall’ambito di quest’ultima.

2.- Ifitalia propone quattro motivi.

2.1- Con il primo motivo lamenta la violazione di un giudicato interno quanto alla posizione di una delle farmacie interessate.

Sostiene che sebbene la circostanza non abbia fatto oggetto espresso di domanda e dunque di decisione, il giudicato si sarebbe formato sul deducibile. In sostanza, secondo la ricorrente la corte di appello avrebbe violato l’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. per non aver considerato che, quanto alla farmacia C., rigettata la domanda di Farmadistribuzione, e non essendo proposta impugnazione, deve ritenersi giudicato che la garanzia per quest’ultimo è pro solvendo e non pro soluto.

Il motivo è fondato, ma il punto va chiarito.

Quel che ritiene la corte di appello è che dal rigetto della domanda di risarcimento fatta da Farmadistribuzione (a causa del mancato pagamento del corrispettivo della cessione), non appellata da quest’ultima, non deriva di certo che la cessione C. deve intendersi pro solvendo anzichè pro soluto come inizialmente pattuito.

Ma Ifitalia non fa derivare la decadenza della garanzia (da pro soluto a pro solvendo) dal rigetto della domanda di risarcimento, bensì dal fatto che la richiesta di pagamento del corrispettivo che Farmadistribuzione ha rivolto ad Ifitalia, quanto alla farmacia C., è stata rigettata.

Secondo Itifalia il rigetto di tale domanda presuppone che si sia ritenuta come pro solvendo la garanzia, anzichè come pro soluto, perchè altrimenti la domanda di Farmadistribuzione, quanto al C., avrebbe dovuto essere accolta. Quindi si è formato giudicato sula posizione C. e sulla circostanza che il Tribunale ha ritenuto non dovuto il pagamento della cessione del credito in riferimento a quest’ultimo debitore, per via del fatto che la cessione è stata ritenuta pro soluto anzichè pro solvendo.

Da questo punto di vista la sentenza della corte non coglie la ratio del motivo di appello, che non fa derivare il giudicato dal rigetto della domanda di risarcimento, bensì dal rigetto della domanda di adempimento.

2.- Con il secondo motivo Ifitalia denuncia contraddittorietà della decisione (art. 132 c.p.c.) e violazione dell’art. 1456 c.c. in relazione alla interpretazione della clausola in base alla quale si considera decaduta dalla garanzia pro soluto se il debitore non adempie ad alcuni obblighi di informazione indicati nelle condizioni generali.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto che, pur non avendo il cedente fornito informazioni sulla solvibilità dei debitori ceduti, era onere del cessionario procurarsele.

La corte di appello ha cambiato questa motivazione dicendo che la clausola che, in caso di inadempimento degli obblighi informativi prevedeva decadenza, era da intendersi come clausola risolutiva espressa, ma nulla per indeterminatezza. Aggiungeva che, tuttavia, dalla istruttoria era emerso che le informazioni erano state date.

Il motivo è infondato ma il punto va chiarito.

Intanto la clausola con la quale, in caso di inadempimento di determinate obbligazioni, la garanzia anzichè avere un contenuto ne ha un altro, non può ritenersi una clausola risolutiva espressa, la quale presuppone, oltre che l’autonomia del patto oggetto di risoluzione, altresì che sia, per l’appunto, una clausola di risoluzione del patto e non già di decadenza da una garanzia, o dall’assunzione del rischio.

In sostanza, la clausola in questione si limita a distribuire diversamente il rischio dell’insolvenza del debitore trasferendolo al cedente (pro solvendo) e sottraendolo, come inizialmente pattuito, al cessionario (pro soluto).

Non è una clausola che risolve un contratto (sia pure nei termini di patto aggiunto ad altro), ma una clausola che distribuisce diversamente il rischio di insolvenza del debitore ceduto.

Non possono dunque valere le considerazioni fatte dalla corte di merito quanto alla indeterminatezza della clausola, che peraltro era sufficientemente determinata, anche in ragione del richiamo alle condizioni generali di contratto. Tuttavia, la corte di merito fornisce un ‘altra ragione della inoperatività della detta clausola, ed è una ragione di fatto, consistente nella prova che invece le informazioni pattuite erano state fornite dal cedente al cessionario (p. 20), e dando atto che dalla documentazione depositata emergeva che erano state date comunicazioni quanto all’esistenza di piani di rientro, e dunque dei ritardi nei pagamenti.

Questa ratio è contestata con il terzo motivo con il quale si censura questa affermazione come insufficientemente motivata.

Con tale motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente, proprio sulla circostanza dell’avere la cedente informato la cessionaria della situazione debitoria dei ceduti, e della loro solvibilità.

Ma il terzo motivo è infondato, dal momento che emerge chiaramente (o almeno sufficientemente) la ragione che induce la corte di merito a ritenere adempiuto l’obbligo di comunicazione, e precisamente emerge che tale adempimento risulta dalla comunicazione dei piani di rientro, che indicano un ritardo nei pagamenti.

3.- Con il quarto motivo, invece, Ifitalia spa assume violazione degli artt. 1282 e 1263 c.c. in quanto la corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che gli interessi non fossero un credito autonomo rispetto al capitale e come tale autonomamente cedibile.

In sostanza, il patto tra le parti era quello della globalità della cessione, nel senso che Farmadistribuzione si impegnava a cedere, secondo Ifitalia, sia sorte che interessi.

E la corte di merito avrebbe male inteso questo patto, ritenendo che gli interessi relativi ad alcune fatture ( G. e C.) seguivano la sorte del capitale non ceduto.

La ratio della decisione è un’altra.

La ratio è che, a prescindere dalla natura del credito agli interessi, che ben può dirsi autonomo rispetto a quello per capitale, le parti hanno escluso dalla cessione gli accessori di un credito a sua volta non ceduto, ciò per la maggior parte delle fatture indicate da Ifitalia, mentre per altre o l’accessorio era del tutto irrisorio (62,55 Euro) e tale che la sua omessa cessione non è di gravità tale da rendere rilevante l’inadempimento, secondo la corte, oppure (fattura n. 68673/ 11) si tratta di fattura non annotata.

Dunque la ratio della decisione impugnata è che: a) le parti hanno escluso la cessione di interessi maturati da crediti non ceduti a loro volta; b) per due fatture o la mancata cessione è irrilevante o non risulta a cosa la fattura si riferisca. Va pertanto accolto il primo motivo, nei termini indicati in motivazione, con conseguente cassazione delle sentenza impugnata con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione a tale motivo, rigetta tutti gli altri. Rinvia alla corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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