Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31884 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 10/12/2018), n.31884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10534-2017 proposto da:

V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BAIAMONTI, 4, presso lo studio dell’avvocato ANDREA LIPPI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3248/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27 ottobre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12 settembre 2018 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCA SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 30 maggio – 27 ottobre 2016 n. 3248 la Corte d’Appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e per l’effetto accoglieva la domanda proposta da V.R. nei confronti del datore di lavoro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (in prosieguo: il MINISTERO), accertando la dipendenza da causa di servizio della patologia da cui questi era affetto, con ascrivibilità all’ottava categoria della tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981 ed il diritto a percepire l’equo indennizzo.

Condannava il MINISTERO alla refusione delle spese del primo grado e compensava le spese dell’appello;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che il c.t.u. nominato nel primo grado aveva accertato che le infermità riscontrate erano state contratte a causa di servizio e che la patologia, già indennizzata con tabella B, si era effettivamente aggravata. Liquidava le spese del primo grado in Euro 2.000 e compensava le spese del secondo grado per “la natura della decisione, fondata sull’errata valutazione della c.t.u. di primo grado”;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso V.R., articolato in tre motivi, avverso il quale il MINISTERO non ha opposto difese;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo: violazione degli artt. 429 e 112 del c.p.c., per non avere il giudice dell’appello pronunciato in ordine agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sebbene espressamente richiesti dalla parte nelle conclusioni del ricorso in appello e benchè l’art. 429 c.p.c., comma 3, imponga al giudice di determinare gli interessi e la rivalutazione monetaria;

– con il secondo motivo: violazione e falsa applicazione del D.M. n. 140 del 2012 nella liquidazione delle spese del primo grado. Con il motivo si assume l’applicabilità del D.M. n. 140 del 2012, in quanto il giudizio si era svolto nel primo grado in epoca precedente all’entrata in vigore del D.M. n. 55 del 2014; si fa riferimento ai compensi medi e minimi per le cause di valore indeterminato;

– con il terzo motivo: violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 1 e art. 4, n. 5 e delle tabelle ivi indicate nonchè nullità della sentenza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (rectius: n. 4) – per carenza assoluta di motivazione. La censura ha per oggetto la pronuncia di compensazione delle spese del grado d’appello, fondata sull’errore di valutazione della c.t.u. commesso nel primo grado. Si assume la assenza del presupposto della soccombenza reciproca, di cui al novellato art. 92 c.p.c. e la incomprensibilità della motivazione;

che ritiene il Collegio si debbano accogliere il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo;

che invero:

– quanto al primo motivo, è decisivo il rilievo che la sentenza impugnata è di mero accertamento (“dichiara la dipendenza da causa di servizio della patologia da cui è affetto l’appellante…con diritto a percepire il corrispondete equo indennizzo”); in questa sede si intende dare continuità al principio enunciato da questa Corte, sezione lavoro, nell’arresto del 28 novembre 2008 nr. 28457 secondo cui in caso di domanda giudiziale diretta al mero accertamento del diritto e non alla condanna non trova applicazione l’art. 429 c.p.c., comma 3, che si riferisce esclusivamente alle sentenze di condanna. Il tenore testuale della previsione del codice di rito rende palese, infatti, che in caso di sentenza di mero accertamento il giudice del lavoro non è tenuto a pronunciarsi sugli interessi e sulla rivalutazione, salvo il caso di proposizione di una specifica domanda. Parte ricorrente assume di avere proposto tale domanda nelle conclusioni del ricorso in appello ma non provvede a trascriverle, in violazione del requisito di specificità del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., nr. 6;

– il secondo motivo è fondato. Sul punto va premesso che la censura deve essere riqualificata in riferimento alle disposizioni del D.M. 10 marzo 2014, nr. 55 (invece che al Reg. di cui al D.M. 20 luglio 2012, nr. 140).

A tale riguardo giova premettere che tanto il D.M. n. 140 del 2012, art. 41, che il D.M. n. 55 del 2014, art. 28, prevedono come criterio temporale di applicazione quello del momento della liquidazione dei compensi, stabilendo che le rispettive disposizioni si applichino per le liquidazioni avvenute successivamente alla corrispondente data di entrata in vigore.

Questa Corte ha già chiarito che la liquidazione del compenso è unitaria sicchè la disciplina vigente al momento della liquidazione trova applicazione anche quando la prestazione professionale si è in parte svolta nella vigenza di un precedente regolamento (CASS. S.U. 12 ottobre 2012, nr. 17405, in riferimento ai rapporti tra il D.M. n. 140 del 2012 e le abrogate tariffe professionali, con principio estensibile anche nella successione tra il D.M. n. 140 del 2012 ed il D.M. n. 55 del 2014).

In alcuni precedenti si è altresì affermato che qualora un grado di giudizio si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del D.M. n. 140 del 2012 (ma il principio è estensibile anche nella successione tra il D.M. n. 140 del 2012ed il D.M. n. 55 del 2014) non operano i nuovi parametri, entrati in vigore dopo la sentenza; in tal caso la prestazione professionale deve ritenersi completata con la sentenza sia pure limitatamente a quel grado (CASS. 20 ottobre 2016 nr. 21256; 11 febbraio 2016 nr. 2748; 2 luglio 2015 nr. 13628).

Di tale regola iuris ha evidentemente inteso fare applicazione il ricorrente allorchè ha dedotto la violazione del D.M. n. 140 del 2012 (il primo grado si concludeva con sentenza nr. 8331 del 2013).

Deve tuttavia precisarsi, dando seguito al principio affermato da CASS., sez. terza, 19 luglio 2018, nr. 19181, che in caso di riforma della sentenza di primo grado il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d’appello.

Tale interpretazione, oltre a rispondere alla lettera del D.M. n. 140 del 2012 e del D.M. n. 55 del 2014, è maggiormente aderente all’effettivo svolgersi del processo ed alla ratio della disciplina regolamentare, come già individuata dalla Sezioni Unite nel citato arresto nr 17405 del 2012 laddove si è evidenziato che ” alcuni degli elementi dei quali il D.M., art. 4, impone di tenere conto nella liquidazione (complessità delle questioni, pregio dell’opera, risultati conseguiti ecc.) sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso dovesse essere riferito a singoli atti o a singole fasi anzichè alla prestazione professionale nella sua interezza”.

In caso di riforma, dunque, la prestazione professionale deve ritenersi completata soltanto con la pronuncia della sentenza d’appello.

Tanto premesso, il giudice dell’appello nel liquidare le spese del primo grado in Euro 2.000 ha comunque violato i parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminabile; benchè i parametri generali non siano vincolanti, dovendo riconoscersi al giudice il potere di scendere anche al di sotto delle massime percentuali di scostamento, tale possibilità può essere infatti esercitata solo sulla base di apposita e specifica motivazione (Cass. sez. terza 14 febbraio 2018, nr. 3590; sez sesta, 31 luglio 2018, nr. 20183), nella specie totalmente carente;

Parimenti è fondato il terzo motivo. Il procedimento è disciplinato ratione temporis dall’art. 92 c.p.c., nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009 (applicabile alle controversie introdotte in primo grado dal 4 luglio 2009), a tenore del quale le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”.

Nel caso in esame, in assenza di una reciproca soccombenza, si discute della sussumibilità delle ragioni indicate nella motivazione alla ipotesi di “gravità ed eccezionalità” normativamente prevista.

La norma di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorchè occorrano gravi ed eccezionali ragioni, è invero norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cassazione civile, sez. terza, 26 settembre 2017, n. 22333).

La motivazione della compensazione delle spese del grado di appello adottata dalla Corte territoriale non si sottrae alle censure mosse in ricorso;

le gravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 92 c.p.c. devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cassazione civile, sez. Terza, 05 luglio 2017, n. 16473); nella fattispecie di causa facendo leva sulla errata valutazione della consulenza d’ufficio da parte del giudice del primo grado il collegio giudicante si è invece fondato su una considerazione non attinente alla controversia decisa ed ha indebitamente posto a carico della parte risultata vittoriosa le conseguenze del rilevato errore di valutazione del giudice;

che, pertanto, la causa deve essere decisa ex art. 375 c.p.c. in senso parzialmente difforme dalla proposta del relatore, con cassazione della sentenza impugnata nei limiti della pronuncia sulle spese dei due gradi di merito;

che il giudizio va rinviato ad altro giudice, che si individua nella Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, il quale provvederà ad una nuova regolamentazione delle spese in applicazione del principi sopra esposti nonchè alla disciplina delle spese del presente grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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