Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31883 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 10/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 10/12/2018), n.31883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23093/2013 proposto da:

C.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DI PIETRA 26, rappresentato e difeso dall’Avvocato CLAUDIO

GIORDANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti, presso

i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 314/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 15/04/2013 R.G.N. 1604/2010.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

la Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Trapani, ha rigettato la domanda incidentale di C.F., dirigente dell’Agenzia delle Entrate, rivolta ad ottenere, ai sensi dell’art. 2932 c.c., una sentenza costitutiva che tenesse luogo dell’accdrdo risolutivo del rapporto di lavoro che le parti si erano impegnate a concludere con il contratto preliminare, stipulato a seguito di uno scambio di messaggi di posta elettronica nel maggio 2008, con cui si erano accordate sulla corresponsione di un’indennità pari a diciotto mensilità della retribuzione per un ammontare di 114.481 Euro;

la Corte territoriale ha escluso la pronuncia costitutiva sul presupposto che, in assenza di un impegno su elementi essenziali del contratto, quali la data di cessazione del rapporto, non ci si trovava dinanzi a un preliminare di recesso in senso tecnico, bensì ad una minuta, che documentava il raggiungimento dell’intesa su alcuni punti, rinviando il momento risolutivo all’individuazione degli elementi costitutivi mancanti dell’accordo;

ha poi statuito la legittimità del recesso dell’Agenzia delle Entrate, comunicato con nota del 2 dicembre 2008 e fissato per il 3 giugno 2009;

la Corte d’Appello ha ritenuto nella specie, per il tenore letterale univoco del D.L. n. 78 del 2009, art. 17, comma 35 decies, conv. in L. n. 102 del 2009, il quale faceva salvi tutti gli atti e i preavvisi di risoluzione nei confronti dei dipendenti che avessero raggiunto quarant’anni di anzianità contributiva, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 72, comma 11, il mutamento del requisito intervenuto con la L. n. 15 del 2009, non avrebbe inciso in alcun modo sulla legittimità del recesso da parte dell’Agenzia delle Entrate;

la cassazione della decisione è domandata da C.S. sulla base di due motivi illustrati da memoria;

resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il dirigente lamenta “Nullità della sentenza: falsa applicazione delle norme di diritto che disciplinano il contratto preliminare e omesso esame circa elementi decisivi per il giudizio”; la Corte d’Appello avrebbe errato nel considerare il termine di risoluzione del contratto un elemento essenziale del contratto preliminare, atteso che la volontà risolutiva delle parti avrebbe dovuto evincersi da incontrovertibili elementi di prova (contenuti negli atti che hanno scandito la procedura quali le note dell’Agenzia e le mail del dipendente) ai quali la decisione gravata non fa il minimo accenno;

con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte ricorrente deduce “Nullità della sentenza; violazione e falsa applicazione delle norme di diritto che disciplinano la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro”; afferma che il fatto che, nelle more del perfezionamento della risoluzione unilaterale del rapporto, fosse intervenuto la L. n. 15 del 2009, art. 6, comma 3, che, nel modificare il D.L. n. 112 del 2008, art. 72, comma 11, aveva modificato il requisito per l’ammissibilità degli atti di recesso unilaterale (non più 40 anni di anzianità contributiva, bensì 40 anni di effettivo servizio), avrebbe dovuto far ritenere che l’odierno ricorrente, alla data indicata per il recesso (3 giugno 2009) non era più in possesso del requisito previsto dalla legge, non potendosi attribuire all’atto risolutivo natura ultrattiva;

la conclusione della Corte territoriale è oggetto di censura anche nella parte in cui, attribuendo al D.L. n.78 del 2009, art. 17, comma 35 decies, valore di norma interpretativa del D.L. n. 112 del 2008, art. 72, comma 11, ne ha affermato l’efficacia retroattiva;

il primo motivo di ricorso, con cui si contesta alla pronuncia gravata di aver negato l’esistenza di un contratto preliminare di recesso fra l’Agenzia delle Entrate e C.S. è inammissibile per difetto di autosufficienza;

il ricorrente non trascrive e non produce la Nota dell’Agenzia prot. 2008/74525 del 16 maggio 2008 (né indica dove questa è prodotta) sulla quale fonda la sua doglianza, diretta ad affermare che in essa fossero già contemplate tutte le condizioni essenziali per la validità dell’accordo risolutivo;

al riguardo la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha stabilito che è inammissibile il ricorso che non contenga “…tutti gli elementi necessari a porre il Giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa…”, ed in particolare, che”…nell’esposizione del fatto processuale il ricorrente è tenuto ad agevolare la comprensione delle motivazioni della sentenza impugnata e a dimostrare, in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione censurata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità…” (così ex multis Cass. n. 18960 del 2017);

la seconda censura è infondata;

inclusa tra le misure che avrebbe dovuto contribuire a “svecchiare” la pubblica amministrazione, il D.L. n. 112 del 2008, art. 72, comma 11, (conv. con modificazioni nella L. n. 133 del 2008) aveva introdotto un’ipotesi di collocamento a riposo d’ufficio, discrezionale, alla verifica del raggiungimento dei quarant’anni di anzianità contributiva da parte dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. n.165 del 2001, art. 1, comma 2;

il motivo in esame contesta alla Corte territoriale la ricostruzione della successione nel tempo delle norme che hanno autorizzato il recesso unilaterale degli enti pubblici rispetto a quei dipendenti, anche con funzione dirigenziale, che avessero raggiunto l’anzianità contributiva massima in applicazione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 72, comma 11, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 nel testo vigente;

il ragionamento del ricorrente porta ad affermare che, essendo entrata in vigore prima della data del recesso la L. 4 marzo 2009, n. 15 (art. 6, comma 3) che aveva mutato il requisito da quarant’anni di anzianità contributiva a quarant’anni di effettivo servizio, l’Agenzia non avrebbe potuto risolvere il rapporto con C.S., in quanto costui nel giugno 2009, pur avendo l’anzianità contributiva massima non si trovava in possesso del nuovo requisito;

di contro, la Corte territoriale ha ritenuto che la fattispecie cadesse sotto l’applicazione della disposizione di cui al D.L. n. 79 del 2009, art. 17, comma decies norma interpretativa con efficacia retroattiva, la quale stabiliva che dovessero essere fatte salve le cessazioni dal servizio ai sensi del D.L. n.112 del 2008, art. 72, comma 11, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della L. a marzo 2009, n. 15, nonché i preavvisi che le amministrazioni avevano disposto prima dell’entrata in vigore della norma;

la Corte d’Appello ha stabilito che il nuovo requisito non avrebbe potuto trovare applicazione nei confronti di C.S., atteso che l’Agenzia delle Entrate, fin dal 2 dicembre 2008 gli aveva comunicato il preavviso di sei mesi, avendo verificato in capo allo stesso il possesso dell’anzianità contributiva massima richiesta dalla norma ai fini del legittimo esercizio del proprio potere discrezionale di collocarlo a riposo d’ufficio;

la ricostruzione temporale della successione delle norme da parte della Corte territoriale si rivela aderente al dato normativo e correttamente conduce il Giudice del merito ad affermare il mantenimento degli effetti del preavviso di recesso nei confronti del C., fatti salvi dalla norma d’interpretazione autentica di cui al D.L. n. 79 del 2009, art. 17 decies, munita di efficacia retroattiva, che ha mantenuto fermo il requisito massimo dell’anzianità contributiva previsto dal D.L. n. 112 del 2008, art. 72, (conv. in L. n. 133 del 2008) per i preavvisi di recesso comunicati anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 15 del 2009;

la modifica del requisito (da quarant’anni di anzianità contributiva a quarant’anni di effettiva anzianità di servizio), introdotta dalla L. n. 15 del 2009, art. 6, comma 3, non avrebbe potuto incidere sulla legittimità del preavviso (e del recesso) da parte dell’Agenzia delle Entrate, atteso che, come correttamente indicato dalla Corte territoriale, la fattispecie rientra nell’ambito temporale di disciplina di cui alla L. n. 112 del 2008, così come interpretata dal D.L. n. 79 del 2009, art. 17 decies, avente efficacia retroattiva;

in definitiva, il ricorso va rigettato;

le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, nei confronti della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4500 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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