Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31882 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 10/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 10/12/2018), n.31882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22149-2013 proposto da:

L.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’Avvocato

ALESSANDRA GULLO, che lo rappresenta e difende, unitamente agli

Avvocati UMBERTO MAGARAGGIA, GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

ASL DI BRINDISI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio

dell’Avvocato ALFREDO PLACIDI, che a rappresenta e difende,

unitamente all’Avvocato FRANCO DELL’ANNA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2930/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 04/10/2012 R.G.N. 2227/2011.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Lecce, a conferma della decisione del Tribunale di Brindisi, ha rigettato la domanda di L.S., autista di ambulanza del servizio 118 presso l’Asl di Brindisi, il quale chiedeva il riconoscimento del compenso aggiuntivo per svolgimento di fatto dell’attività di terapia intensiva e sub intensiva resa, in aggiunta a quella di conducente, nel trasporto di soccorso o, in subordine, le differenze retributive spettanti ai dipendenti inquadrati nel profilo di collaboratore professionale sanitario;

la Corte territoriale, interpretando l’art. 44 del C.C.N.L., ha statuito che la norma collettiva contempla detta indennità per il solo personale infermieristico a tempo pieno, di cui l’appellante non faceva parte, avendo, inoltre, lo stesso dedotto che le prestazioni oggetto della domanda, sì come svolte soltanto durante il trasporto di soccorso erano meramente eventuali e occasionali;

quantunque la contrattazione integrativa prevedesse la possibilità dell’estensione del beneficio ad altro personale sanitario, era da escludere che l’autista del servizio 118 ne facesse parte;

ha rigettato, in base alle medesime argomentazioni, la domanda subordinata di superiore inquadramento, ritenendo ininfluente ai fini del riconoscimento dell’incentivo l’avvenuta frequenza ad un corso in rianimazione da parte di L.S.;

ha escluso, infine, che dal mancato accoglimento della domanda principale potesse derivare un esonero dalle attività di terapia intensiva durante il trasporto;

per la cassazione della sentenza ricorre L.S. sulla base di due motivi; l’Asl di Brindisi resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, viene dedotta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. nonchè dell’art. 2099 c.c. in relazione al CCNL del 94/97”; l’indennità per particolari condizioni di lavoro prevista dall’art. 44 del c.c.n.l. per il personale sanitario 1994/1997 andrebbe estesa anche all’autista del servizio 118 al quale l’Asl ha imposto di seguire corsi di riqualificazione per eseguire prestazioni di rianimazione e terapia intensiva;

in ogni caso la Corte territoriale avrebbe errato nell’escludere il riconoscimento del beneficio economico a titolo di retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro svolto ovvero di retribuzione superiore, per svolgimento di fatto di mansioni appartenenti a una superiore qualifica;

con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c.”, per non avere la Corte d’Appello, in via subordinata e sussidiaria, condannato l’Asl a risarcire il lavoratore per l’ingiustificato arricchimento derivante dalla mancata retribuzione dell’ulteriore prestazione resa dal ricorrente;

il primo motivo non merita accoglimento;

l’art. 44, comma 6 c.c.n.l. del 1 settembre 1995 rubricato “Indennità per particolari condizioni di lavoro”, stabilisce che “…al personale infermieristico competono, altresì le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: Lire 8000; b) nelle terapie sub intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali e nei servizi di nefrologia e dialisi: Lire 8.000…”;

dalla lettura della norma appare chiara, pertanto, la limitazione testuale dell’incentivo al solo personale sanitario;

L.S., ai sensi del C.C.N.L. 7 aprile 1999 per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale, era inquadrato come “operatore tecnico specializzato”, profilo appartenente alla categoria B livello B super, la quale contempla al suo interno anche la figura del coadiutore amministrativo esperto;

il C.C.N.L. inquadra il personale infermieristico nella categoria C;

quanto ai requisiti previsti per l’incentivazione, nella parte in cui dispone che l’indennità è attribuita per ogni giornata di effettivo servizio prestato, la norma pattizia, sempre con riferimento al solo personale infermieristico, richiede che lo stesso sia impiegato a tempo pieno;

la Corte d’Appello ha accertato, con motivazione priva di vizi ed argomentazione logica e coerente, che nel caso degli autisti del servizio 118 la prestazione “ulteriore” verificatasi nel corso del trasporto di soccorso non può che essere eventuale e occasionale in quanto il loro ruolo è di mero ausilio e giammai sostitutivo dell’attività del personale sanitario;

in conseguenza del predetto accertamento, anche ogni altra domanda subordinata viene a cadere;

le obiezioni esposte in via di fatto, hanno già trovato esaustiva risposta nell’accertamento svolto nel secondo grado di giudizio, di tal che le censure in punto di diritto del ricorrente alla sentenza gravata si risolvono in critiche tese alla rivisitazione del merito, inibita in sede di legittimità (ex multis Cass. n.21992 del 2017);

il secondo motivo è infondato;

parte ricorrente formula una richiesta risarcitoria ex art. 2041 c.c., assumendo che la natura residuale dell’azione costituisce una diretta conseguenza del rigetto da parte del Giudice dell’appello della domanda principale;

siffatta prospettazione contrasta con il criterio affermato pacificamente dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale riconduce il principio di sussidiarietà dell’azione di indebito arricchimento alla sola ipotesi in cui non sia prevista un’altra azione a tutela di colui che lamenta il depauperamento (cfr. per tutte Cass. n. 26199 del 2017);

nel caso in esame l’azione è stata esercitata dal ricorrente, e non ha ricevuto accoglimento da parte della Corte territoriale, la quale ha ritenuto che l’indennizzo preteso riguardasse un’attività compresa nelle mansioni dell’autista soccorritore, al quale, in base ad elementari principi di logica e di organizzazione aziendale, è richiesta un’adeguata conoscenza delle procedure di pronto intervento;

in definitiva, il ricorso va rigettato;

le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, nei confronti della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza Camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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