Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3188 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 10/02/2021), n.3188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11867-2019 proposto da:

CAR SEGNALETICA STRADALE SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIEGI 16, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO BARILE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE SAUCHELLA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO IMPRESA (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona dei

Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LODOVICO VALSECCHI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 226/2019 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositato

il 09/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con il decreto impugnato, il Tribunale di Bergamo ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento Impresa (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione, proposta da Car Segnaletica Stradale S.r.l. contro l’attribuzione del rango chirografario, in luogo di quello prededucibile D.Lgs. n. 163 del 2006, ex art. 118 e art. 111 l.fall., al credito di Euro 1.589.825,79 (o il minor importo di Euro 1.250.000,00 accantonato dalla stazione appaltante ANAS), motivata dal giudice delegato sul rilievo che “da parte di (OMISSIS) non vi sono crediti da incassare (o gli stessi non sono sufficientemente capienti) nei confronti della committente P.A. in relazione alle commesse cui si riferiscono i crediti del subappaltatore”.

1.1. In motivato dissenso da alcune pronunce di questa Corte (Cass. 340/2012, 3003/2016) e condividendo l’obiter dictum di altra (Cass. 15479/2017), il tribunale ha osservato: i) che l’art. 118, comma 3, del Codice Contratti Pubblici del 2006 è riferita espressamente a un “contratto di appalto in corso”, mentre nel caso di specie il contratto di appalto del 21/11/2011 non solo si era già sciolto per mutuo consenso prima del deposito del ricorso per concordato preventivo liquidatorio della società fallita (su transazione del 26/03/2013, con risoluzione dal 29/10/2012, come si legge a pag. 4 del controricorso), ma doveva comunque intendersi sciolto ipso iure per effetto del fallimento, trattandosi di appalto pubblico nel quale prevale, rispetto all’art. 81 L.fall., l’art. 38 CCP cit., che impediva alle società in fallimento o concordato preventivo di rendersi affidatarie di appalti pubblici, salvo il caso dell’art. 186-bis l.fall., laddove l’art. 110 del Codice Contratti Pubblici del 2016 ammette la prosecuzione del contratto di appalto in caso di esercizio provvisorio, oltre che di concordato in continuità aziendale); ii) che solo con l’introduzione nell’art. 118 cit., del comma 3-bis il legislatore ha previsto una specifica tutela per il subappaltatore, consentendo il pagamento diretto da parte della stazione appaltante; che in ogni caso, anche seguendo il prevalente orientamento della Corte di legittimità, la prededuzione potrebbe essere concessa solo in presenza di un vantaggio per la massa (come il pagamento di una maggior somma da parte del committente subordinatamente alla quietanza del subappaltatore), mentre nel caso di specie l’opponente non ha allegato “un effettiva e concreta funzionalità del pagamento alla procedura concorsuale”, limitandosi a rappresentare che l’ANAS aveva accantonato, “a seguito di disposizione del Collegio dei Commissari Giudiziali per la procedura di concordato preventivo”, le spettanze dei subappaltatori, “in attesa di successiva comunicazione del Collegio medesimo” (v. certificato di pagamento del 04/03/2014 per SAL 12 relativo ai lavori al 30/04/2013); iv) che nella relazione ex art. 172 l.fall. del 08/10/2014 i Commissari avevano previsto il pagamento in prededuzione solo delle “somme spettanti ai creditori/subappaltatori relative ai cantieri in corso di esecuzione durante la procedura e per i quali Cavalleri ha riscosso il pagamento”, circostanze in realtà non verificatesi.

2. Car Segnaletica Stradale ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, corredato da memoria, cui il Fallimento ha resistito con controricorso, anch’esso corredato da memoria.

3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1. Con il primo motivo si deduce “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame” del fatto che i Commissari giudiziali nella relazione ex art. 172 l.fall. avevano indicato come prededucibile il credito di Car Segnaletica Stradale.

3.1.1. La censura è infondata, poichè il fatto di cui si lamenta l’omessa valutazione è in realtà stato preso in considerazione dal tribunale (v. pag. 2, 6 e 7 del decreto impugnato), il quale ha però concluso che la prededuzione era riferita solo ai crediti per cantieri in corso di esecuzione durante la procedura per i quali la committente avesse riscosso il pagamento. Le ulteriori argomentazioni spese dal ricorrente integrano aspetti di merito, non sindacabili in questa sede.

3.2. Il secondo mezzo prospetta la violazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3 e art. 111 l.fall., per avere il tribunale erroneamente negato che al credito del subappaltatore spetti la prededuzione.

3.2.1. La censura è infondata, alla luce dei recenti arresti delle Sezioni Unite di questa Corte nn. 5685 e 5686 del 2 marzo 2020 (conf. Cass. 33550/2018) alle cui solide argomentazioni si rimanda integralmente, con la precisazione che, in fatto, le valutazioni del materiale probatorio da parte del giudice di merito (ivi compresa la sussistenza o meno del vantaggio per la procedura) si sottraggono al sindacato del giudice di legittimità.

3.3. Il terzo motivo prospetta la violazione dell’art. 111 l.fall., per avere il tribunale trascurato la consecutio tra le due procedure di concordato preventivo e fallimento, tenuto conto delle osservazioni svolte dai Commissari giudiziali nella relazione ex art. 172 l.fall.

3.3.1. La censura è inammissibile perchè, oltre a risultare sostanzialmente ripetitiva di quelle precedenti, non contesta l’accertamento del tribunale per cui il contratto di subappalto si era già sciolto per mutuo consenso prima del ricorso per concordato preventivo.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo.

5. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 18.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

 

 

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