Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3188 del 04/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2019, (ud. 28/11/2018, dep. 04/02/2019), n.3188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20669-2013 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, Via Ottorino

Lazzarini n. 19, presso lo studio degli Avvocati Ugo Sgueglia e

Andrea Sgueglia che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1957/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/05/2013 R.G.N. 7811/2009.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di Appello di Roma ha respinto l’appello di L.S. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto solo parzialmente la domanda proposta nei confronti del Ministero degli Affari Esteri ed aveva condannato il resistente al risarcimento dei danni derivati dal mancato conferimento delle supplenze presso le scuole medie italiane di (OMISSIS), limitatamente agli anni scolastici 1998/1999 e 1999/2000;

2. la Corte territoriale ha evidenziato che la domanda era stata parzialmente accolta in quanto la graduatoria redatta nel 1995, avente validità triennale e poi prorogata sino all’anno scolastico 1999/2000, era stata annullata dal Tribunale Amministrativo Regionale, sul presupposto dell’erronea attribuzione di punteggi al L. ed a C.S., al quale erano stati conferiti gli incarichi che, invece, dovevano essere assegnati al ricorrente;

3. per l’anno scolastico 2000/2001, invece, correttamente il giudice di prime cure aveva evidenziato che non era stata dimostrata un’ulteriore proroga della medesima graduatoria e “in via meramente ipotetica” aveva aggiunto che “l’eventuale graduatoria recante gli stessi criteri di quella dichiarata illegittima dal Tar avrebbe dovuto essere specificamente impugnata”;

4. la Corte territoriale ha ritenuto corretta la pronuncia di rigetto, evidenziando che la carenza di prova in merito alla proroga della graduatoria annullata dal giudice amministrativo impediva l’accoglimento della domanda risarcitoria;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Stefano L. sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, al quale il Ministero degli Affari Esteri e il Consolato Generale d’Italia ad (OMISSIS) hanno resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE

1. il ricorso denuncia con un unico motivo “violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c.; art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso del giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”;

1.1. il ricorrente evidenzia, in sintesi, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il Tribunale aveva respinto la domanda di risarcimento per l’anno scolastico 2000/2001 solo perchè la graduatoria non era stata impugnata dinanzi al giudice amministrativo e, quindi, sulla base di un’inesistente pregiudizialità;

1.2. il giudice d’appello ha travisato il senso ed il contenuto della pronuncia di primo grado, ed ha erroneamente ritenuto che la domanda fosse stata respinta valorizzando la carenza di prova in merito ad un’ ulteriore proroga della graduatoria quando, in realtà, la circostanza doveva essere ritenuta del tutto irrilevante perchè il risarcimento era stato domandato sul presupposto, mai contestato dal Ministero, del possesso da parte del L. di titoli professionali di servizio superiori a quelli vantati dal C.;

2. l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla difesa del controricorrente, è fondata;

2.1. questa Corte ha da tempo affermato che la sentenza d’appello, anche se confermativa della pronuncia di primo grado, si sostituisce totalmente a quest’ultima (cfr. fra le più recenti Cass. n. 352/2017 e Cass. n. 1323/2018), sicchè nel giudizio di legittimità non sono sindacabili le argomentazioni della pronuncia del Tribunale e i motivi di ricorso, eventualmente formulati, sono inammissibili, sia sotto il profilo del difetto di interesse, sia per la mancanza della necessaria specificità, attesa la non riferibilità della censura alla decisione d’appello impugnata (Cass. n. 27391/2005);

2.2. da detto principio di diritto, condiviso dal Collegio, discende che nel caso di specie il motivo è inammissibile nella parte in cui addebita alla sentenza impugnata di non avere correttamente interpretato la pronuncia di primo grado ed insiste sull’erroneità di quest’ultima, evidenziando che l’azione di risarcimento può essere validamente proposta a prescindere dal previo annullamento dell’atto amministrativo produttivo del danno;

2.3. come evidenziato nello storico di lite, infatti, non è questa la ragione per la quale il giudice d’appello ha ritenuto infondata la domanda, limitatamente all’anno scolastico 2000/2001, in relazione al quale, invece, ha osservato che non era stata fornita la prova della proroga della graduatoria e, quindi, del conferimento dell’incarico sulla base di punteggi errati;

3. anche le censure formulate avverso detta ratio decidendi sono inammissibili, perchè formulati senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4;

3.1. i requisiti imposti dall’art. 366 c.p.c. rispondono ad un’esigenza che non è di mero formalismo, perchè solo la esposizione chiara e completa dei fatti di causa e la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori e degli atti processuali rilevanti consentono al giudice di legittimità di acquisire il quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione impugnata, indispensabile per comprendere il significato e la portata delle censure;

3.2. gli oneri sopra richiamati sono altresì funzionali a permettere il pronto reperimento degli atti e dei documenti il cui esame risulti indispensabile ai fini della decisione sicchè, se da un lato può essere sufficiente per escludere la sanzione della improcedibilità il deposito del fascicolo del giudizio di merito, ove si tratti di documenti prodotti dal ricorrente, oppure il richiamo al contenuto delle produzioni avversarie, dall’altro non si può mai prescindere dalla specificazione della sede in cui il documento o l’atto sia rinvenibile (Cass. S.U. 7.11.2013 n. 25038);

3.3. nel caso di specie il ricorrente addebita alla Corte territoriale la violazione del principio di non contestazione perchè, a suo dire, l’Amministrazione non aveva mai contestato nel giudizio di merito che la supplenza non poteva essere conferita a C.S. e che il conferimento era stato frutto di una valutazione non corretta dei titoli accademici e professionali degli aspiranti all’assunzione;

3.4. il motivo, peraltro, non riporta il contenuto degli atti introduttivi del giudizio di primo grado e, quindi, è formulato con modalità che non consentono alla Corte di valutare ex actis la fondatezza e la decisività della censura;

3.5. va ribadito al riguardo che l’obbligo imposto al resistente dall’art. 416 c.p.c. presuppone che nel ricorso l’attore, sul quale grava l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto azionato, specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, giacchè solo in detta ipotesi sorge il dovere del convenuto di prendere specifica posizione su tali puntuali allegazioni e di contestarle ovvero di ammetterle;

3.6. ne discende che nel giudizio di legittimità gli oneri sopra richiamati potranno dirsi assolti solo qualora il ricorrente trascriva nel ricorso, quanto meno nelle parti essenziali, le rispettive deduzioni delle parti e fornisca indicazioni finalizzate a consentire il pronto reperimento degli atti processuali sui quali la censura si fonda;

4. quanto al vizio motivazionale va premesso che la sentenza impugnata è stata depositata il 15 maggio 2013, sicchè è applicabile alla fattispecie l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134;

4.1. la disposizione in parola è invocabile nella sola ipotesi in cui sia stato omesso l’esame “di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

4.2. ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. S.U. n. 8053/2014);

4.3. il motivo non è formulato nel rispetto delle condizioni sopra richiamate e, quindi, si risolve in un’inammissibile critica della valutazione delle risultanze processuali effettuata dal giudice d’appello, alla quale ne contrappone una difforme, sollecitando questa Corte ad esprimere un giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità;

5. alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

5.1. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese prenotate a debito e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2019

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