Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31879 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. III, 06/12/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 06/12/2019), n.31879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17405-2018 proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA

VITTORIA 9, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ARIETA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA LETIZIA

CASCIANINI, GIAN FRANCO RICCI ALBERGOTTI;

– ricorrente –

contro

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA

VITTORIA 9, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ARIETA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA LETIZIA

CASCIANINI, GIAN FRANCO RICCI ALBERGOTTI;

– controricorrente –

e contro

T.P., S.E.M.;

– intimati –

Nonchè da:

T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, rappresentato e

difeso dagli avvocati CESARE MENOTTO ZAULI, CARLO ZAULI;

– ricorrente incidentale –

contro

N.G., S.E.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 253/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato GIANFRANCO RICCI ALBERGOTTI e MARIA LETIZIA

CASCIANINI;

udito l’Avvocato FABRIZIO GIZZI per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione 2-11-2005 T.P. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì N.G. e S.M. per sentirli condannare, in solido o ciascuno per i rispettivi titolo di responsabilità: 1) al pagamento della somma di Euro 245.575,26, oltre rivalutazione ed interessi, dovuta in virtù del possesso di dieci assegni bancari; titoli, a dire dell’attore, non incassati a causa dell’adozione da parte dei convenuti di una “abnorme e concertata iniziativa” volta a comprimere le sue ragioni creditorie; 2) al pagamento della somma di Euro 51.645,69, pari al valore di alcuni beni (due autovetture Mercedes, tre carte di credito ed una tessera Viacard, telefoni cellulari, portafogli ed oggetti in oro) che gli erano stati sottratti; 3) al pagamento della somma di Euro 300.000,00, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza dei detti fatti.

A sostegno della domanda espose, per quanto ancora rileva:

che, in seguito a denuncia del N. (e ad autonoma querela dello S., suo complice), era stato imputato (in concorso con la moglie S.E.M. e con il dipendente A.S.) del delitto di “estorsione” (art. 629 c.p.), per avere costretto, con violenza e minaccia, il N. e lo S. a consegnare i menzionati assegni ed i detti beni (titoli, veicoli e carte di credito poi sequestrate dall’autorità giudiziaria);

che con sentenza 663/05 de118-5-2005 il Tribunale penale di Forlì, riqualificato il reato di estorsione (art. 629 c.p.) in quello di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone” (art. 393 c.p.), lo aveva dichiarato estinto per remissione di querela;

che, pertanto, una volta esclusa l’estorsione, doveva presumersi, in base al possesso dei titoli, la sussistenza del rapporto causale, mentre era onere della controparte dimostrarne l’insussistenza; onere probatorio che, tuttavia quest’ultima non avrebbe mai potuto fornire, atteso che il N. stesso aveva ammesso di avere sottoscritto gli assegni e nulla aveva obiettato circa la loro validità, deducendo solo che gli stessi erano “frutto di un’ingiusta coazione”;

ingiustizia, invece, categoricamente esclusa dal Tribunale penale di Forlì, che, ipotizzando la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, aveva riconosciuto il diritto del T., di cui aveva censurato solo la condotta;

che la “notizia in questione” era stata riportata sui giornali ed aveva provocato il collasso delle sue imprese, mentre l’ingiusta accusa nei suoi confronti per reati gravi gli aveva provocato un ingente danno non patrimoniale.

Si costituì N.G., contestando l’esistenza di qualsiasi credito in capo al T.; in particolare sostenne che il rapporto con il T. era stato caratterizzato da continue richieste di denaro e minacce da parte di quest’ultimo; nello specifico gli assegni erano stati compilati e girati dietro coazione psico-fisica esercitata dal T. (insieme alla moglie ed al dipendente) mentre lo S. ed il N. erano stati costretti a consegnare le auto e gli altri oggetti su descritti; l’esito del procedimento penale aveva confermato la condotta violenta e minacciosa del T., atteso che il reato di esercizio arbitrario delle ragioni (dichiarato estinto solo per remissione di querela) non escludeva la condotta coattiva perpetrata ai danni dei convenuti (anzi la riteneva provata).

Evidenziò, inoltre, che aveva rimesso la querela in forza di transazione conclusa inter partes il 18-5-2005, con la quale il T. aveva riconosciuto di avere cagionato danni al N. in relazione ai fatti di cui al capo d’imputazione e lo aveva risarcito con la somma di Euro 4.000,00 “a ristoro delle spese legali e del danno subito dal signor N.G. in relazione ai fatti di cui al proc. pen. N. 5256 rep: Proc. Trib. Forlì”; siffatto riconoscimento di responsabilità del T. paralizzava qualsiasi sua richiesta.

Eccepì, inoltre, la prescrizione dell’azione cartolare di regresso ed evidenziò che l’unica azione proponibile da parte del T. fosse quella causale, che non poteva prescindere dalla prova di un rapporto sottostante a fondamento della pretesa (prova non fornita dall’attore).

Nel giudizio intervenne volontariamente S.E.M., chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti a causa della denuncia penale.

S.M. rimase contumace.

A seguito di rinuncia, da parte dell’attore e della parte intervenuta, alla domanda proposta nei confronti di S.M., l’adito Tribunale all’udienza del 6-10-2006 dichiarò l’estinzione parziale del giudizio nei confronti di quest’ultimo.

Con sentenza 518 del 19-5-2011 il Tribunale rigettò le domande del T. e della S.; in particolare il Tribunale:

1) ritenne fondata l’eccezione di prescrizione dell’azione cartolare e l’eccezione di nullità degli assegni perchè privi di data; 2) rigettò la domanda di pagamento delle somme indicate negli assegni perchè “emessi da S.M. in favore di N.G., mentre nessuna girata risultava formalizzata a favore del T.”; al riguardo osservò che il mero possessore di assegno, non prenditore nè giratario, non è legittimato a pretenderne il pagamento se non dimostrando il rapporto giuridico fondamentale (il semplice possesso del titolo non ha significato univoco, non potendosi escludere che esso sia pervenuto abusivamente); nè l’assegno può valere come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. nei confronti di chi si atteggi quale mero possessore del titolo all’ordine (nè prenditore nè giratario), giacchè, mancando in esso l’indicazione del soggetto cui è fatta la promessa, non v’è ragione per attribuirgli il beneficio dell’inversione dell’onere della prova; 3) ritenne implicitamente rinunziata (in quanto non riportata nel foglio di precisazione delle conclusioni) la domanda di pagamento dell’equivalente monetario degli altri beni mobili; 4) rigettò la domanda risarcitoria, in quanto non era stato dimostrato il dolo del denunciante, e cioè la sua consapevolezza dell’innocenza del denunciato.

Con sentenza 253/2018 del 26-1-2018 la Corte d’Appello di Bologna, in parziale accoglimento del gravame principale proposto dal T., ha condannato N.G. al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di Euro 245.575,26, oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2; ha invece rigettato l’appello incidentale proposto dalla S.; in particolare la Corte:

1)ha innanzitutto precisato che il T. aveva fondato la sua azione sulla promessa di pagamento, senza esercitare l’azione cartolare, e che il N. non aveva mai contestato di avere sottoscritto tutti gli assegni descritti in citazione e di averli consegnati al T., ma aveva solo sostenuto di essere stato costretto a sottoscrivere e consegnare i detti assegni al T. a seguito di atti di violenza commessi da quest’ultimo (e da S.E.M. e da A.S.);

2) ha quindi ritenuto che, esclusa (in esito alla conclusione del procedimento penale) la prova dell’estorsione e provata invece la materiale consegna degli assegni dal N. al T., tali titoli costituivano promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con conseguente inversione dell’onere della prova; spettava quindi al N. provare l’inesistenza del rapporto sottostante, ma il N. non aveva assolto tale onere probatorio in quanto: a) dalle risultanze penali, dalla quali emergeva (nonostante la derubricazione) la prova di una condotta violenta del T., non poteva però inferirsi la prova dell’insussistenza del rapporto fondamentale e del relativo credito di cui agli assegni (la condotta violenta, in altre parole, non escludeva il rapporto di credito); b) le prove documentali offerte dal N. non erano idonee a provare l’inesistenza del rapporto fondamentale; nello specifico: era stata depositata solo un copia incompleta (senza il retro) degli assegni; la scrittura privata del 18-5-2005 non conteneva dichiarazioni del T. atte a smentire l’inesistenza del rapporto causale; dai verbali del dibattimento penale emergeva la prova di rapporti tra le parti ma non quella dell’inesistenza del rapporto sottostante;

3) ha ritenuto corretta la decisione del primo Giudice in ordine alla mancata prova del dolo del denunciante; ed invero: a) il fatto che nella sua denuncia il N. non avesse fornito al P.M. una descrizione precisa del complesso dei rapporti economici tra le parti non era sufficiente a provare in capo al denunciante la precisa consapevolezza di denunciare un soggetto innocente; b) il soggetto, peraltro, non era neanche innocente, atteso che l’ipotesi accusatoria di estorsione era solo stata diversamente qualificata dal Giudice, mentre, ai fini di causa, era irrilevante che poi lo stesso Giudice avesse assolto l’imputato per l’intervenuta remissione di querela;

4) dopo avere dato atto che l’appellante aveva – in sede di appello – qualificato la domanda di condanna “all’erogazione dell’equivalente dei beni mobili che aveva in possesso e che gli erano stati sottratti” con il sequestro “così realizzandosi l’orditura maliziosa e la trama dei convenuti” come domanda di condanna al risarcimento del danno derivante dalla condotta calunniosa del N., ha ritenuto che siffatta domanda non era stata rinunciata (come erroneamente rilevato dal Tribunale) ma era comunque infondata, attesa la mancata prova (per quanto sopra evidenziato) di siffatta condotta calunniosa.

Avverso detta sentenza N.G. propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso T.P., che propone a sua volta ricorso incidentale, articolato in tre motivi.

Entrambe le parti hanno presentato ulteriori memorie ex art. 274 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 3- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., si duole che la Corte territoriale, sulla sola base della consegna degli assegni dal N. al T., abbia ritenuto che tali titoli costituissero promessa di pagamento, con conseguente inversione dell’onere della prova, senza considerare: 1) che la girata del N. era in bianco, in quanto nella stessa non risultava il nome del T., che quindi non risultava essere nè presentatore nè giratario ma mero possessore degli assegni; di conseguenza, non risultando la persona alla quale la promessa era stata fatta, il mero possessore dell’assegno non era legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, se non dimostrando l’esistenza del rapporto giuridico da cui derivava detto credito, e non poteva invece avvalersi dell’inversione dell’onere della prova, prevista dall’art. 1988 c.c. solo nei confronti della persona nei cui confronti la promessa era stata fatta; 2) che i titoli erano pervenuti al T. a seguito di violenza e minaccia posta in essere dallo stesso T. insieme alla moglie S.E.M. ed all’ A. (violenza e minaccia espressamente riconosciuti dalla sentenza penale 663/05 del Tribunale di Forlì, che pur diversamente qualificando il fatto rispetto all’originaria imputazione, aveva riconosciuto comunque la sussistenza della detta condotta delittuosa della minaccia, rendendo illegittimo (in quanto ottenuto per effetto di un reato) il possesso degli assegni da parte del T..

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362, comma 1 e art. 1366, sostiene che la Corte territoriale abbia erroneamente interpretato il contenuto della transazione del 18-5-2005, ritenendo che la stessa non contenesse alcuna dichiarazione del T. atta a smentire l’inesistenza del rapporto causale; così operando, la Corte territoriale, in primo luogo, non aveva indagato quale era la comune intenzione delle parti e si era limitata al senso letterale delle parole (ed aveva quindi violato il criterio ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c., comma 1), non avendo infatti considerato che il T., ammettendo l’esistenza del suo comportamento delittuoso che aveva portato al rilascio indebito degli assegni da parte del N., non poteva che avere implicitamente rinunciato ad avvalersi di detti assegni, dei quali era entrato in possesso in modo illecito; in secondo luogo non aveva considerato (ed aveva quindi violato il criterio ermeneutico di cui all’art. 1366 c.c.) che il riconoscimento della detta responsabilità da parte del T. aveva ingenerato nel N. il ragionevole affidamento sul fatto che tali titoli (illegittimamente ottenuti) non sarebbero stati usati contro di lui.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. sotto altro profilo (rispetto al primo motivo), sostiene che la Corte, anche ammesso che la su menzionata scrittura privata non contenesse “dichiarazioni del T. atte a smentire l’inesistenza del rapporto causale”, ha comunque erroneamente attribuito al T. il beneficio della dispensa dell’onere della prova dell’esistenza del rapporto causale, senza invece considerare che il possesso degli assegni da parte del T. era pur sempre il frutto di un’azione delittuosa ed era pertanto abusivo, in quanto effetto delle minacce rivolte al N..

Con il primo motivo di ricorso incidentale T.P., denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 368 c.p. e art. 43 c.p.c., si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto non provato il dolo del denunciante; al riguardo osserva che il N., avendo accettato la transazione sulla derubricazione, aveva confessato di avere denunciato il T. pur sapendolo innocente.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale T.P. si duole che la Corte d’Appello abbia escluso la portata calunniosa della denuncia del N.; ed invero la Corte, da un lato, ha evidenziato che l’esistenza di un intricato e confuso intreccio di debito e credito rendeva evidente l’inesistenza del reato di estorsione; dall’altro, ha omesso di precisare e valorizzare che tali rapporti di debito/credito erano stati taciuti nella denuncia del N., il quale ne era invece perfettamente a conoscenza; era mancata, da parte della Corte, un’indagine sulla consapevolezza del N. al momento della denuncia.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale T.P., denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 91 c.p.c. si duole della liquidazione delle spese processuali operata dalla Corte d’Appello in misura ridotta rispetto alla presentata nota specifica e con riferimento ad un erroneo scaglione (lo scaglione da tenere in considerazione era quello da Euro 260.000,00 ad Euro 520.000,00).

I motivi di ricorso principale, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

Come già precisato da questa S.C., “in materia di titoli di credito, il mero possessore di un assegno bancario che non risulti nè prenditore nè giratario dello stesso… non è legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l’esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poichè il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l’assegno sia a lui pervenuto abusivamente. Nè l’assegno può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell’art. 1988 c.c., atteso che l’inversione dell’onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicchè anche in tal caso il mero possessore di un titolo all’ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore” (Cass. 15688/2013).

La promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. richiede, in altre parole, la certezza del destinatario del titolo, che non può ritenersi assolta (come nella specie) dalla mera apposizione della firma del prenditore nella cd. girata in bianco; al fine di fondare l’azione causale su di una girata in bianco occorre, infatti, che il giratario, il quale invochi la suddetta girata quale mera promessa di pagamento in suo favore, ex art. 1988 c.c., fornisca la prova che il girante intese trasmettergli i diritti portati dal titolo; in ragione della funzione solutoria cui assolve l’assegno, ciò che conta, infatti, è la volontà, da parte del possessore, di trasferire ad altri il credito in esso documentato; detta prova, che deve dare la certezza dell’intento del girante, può ritenersi interamente soddisfatta nell’ipotesi di materiale “traditio” del titolo dal girante al giratario e in ogni caso in cui, comunque, emerga una modalità di trasmissione che sia coerente con l’intento sopra indicato (conf. Cass. 17193/2014; v. anche Cass. 8008/96 e Cass. 7250/2004); la “traditio”, così come qualsiasi altra modalità di trasmissione del titolo, deve essere anch’essa coerente con l’intenzione del girante di trasmettere al giratario i diritti portati dal titolo; è vero, infatti, che, in generale la “traditio” ha in sè l’elemento della “intentio”, ma siffatta intenzione può, in concreto (come nel caso in esame), essere viziata; risulta, invero dalla su menzionata sentenza penale (e comunque costituisce circostanza non idoneamente contestata) che la consegna degli assegni dal N. (girante) al T. (giratario) è avvenuta per effetto di violenza e/o minaccia, sicchè, a causa proprio di detta violenza e/o minaccia, non può desumersi, nella specie, dalla consegna l’intenzione del girante di trasmettere al giratario i diritti portati dal titolo.

I primi due motivi di ricorso incidentale sono infondati.

La Corte territoriale, invero, ha fatto corretta applicazione di principi consolidati di questa S.C., secondo cui “la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l’elemento oggettivo che l’elemento soggettivo del reato di calunnia, poichè, al di fuori di tale ipotesi, l’attività pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante (o querelante), interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)” (Cass. 11898/2016; conf. 1542/2010); in particolare “la presentazione di una denuncia all’autorità giudiziaria per un fatto perseguibile d’ufficio è fonte di responsabilità risarcitoria, nel caso in cui il processo si sia concluso con l’assoluzione dell’imputato, solo se si dimostri che il denunciante era consapevole dell’innocenza del denunciato, atteso che, pur essendo l’illecito civile di regola perseguibile anche se meramente colposo, l’irrilevanza della colpa per la calunnia ai relativi effetti si spiega con lo scopo dell’ordinamento di evitare che alla disponibilità dei cittadini a collaborare con l’autorità giudiziaria, tramite la denuncia dei comportamenti criminosi, siano poste remore derivanti dal timore di incorrere in conseguenze di carattere risarcitorio nel caso di errore (Cass. 27756/2013).

In altre parole, il processo penale, nel quale la notitia criminis è esaminata prima dalla magistratura requirente e poi da quella giudicante, interrompe di norma il nesso di causalità tra l’attività del danneggiante ed il preteso danno patito dal danneggiato; siffatto nesso non è, tuttavia, interrotto, e quindi permane, solo nel caso in cui la denuncia abbia natura calunniosa, e cioè sia stata resa dal denunziante nell’assoluta consapevolezza dell’estraneità del danneggiato ai fatti ascrittigli.

Siffatta assoluta consapevolezza è stata esclusa, nel caso di specie, dalla Corte territoriale, che, con valutazione discrezionale (insindacabile in sede di legittimità), ha ritenuto a tal fine insufficiente la mancanza di una descrizione precisa del complesso dei rapporti economici tra le parti, ed ha correttamente evidenziato la decisiva circostanza che il Giudice penale non aveva assolto nel merito l’imputato ma si era solo limitato a diversamente qualificare l’ipotesi accusatoria di estorsione.

Il terzo motivo di ricorso incidentale, riguardante l’entità delle spese di lite, è assorbito dall’accoglimento del ricorso e dalla nuova valutazione della Corte di merito.

In conclusione, quindi, va accolto il ricorso principale; vanno invece rigettati i primi due motivi di ricorso incidentale; assorbito il terzo; per l’effetto, va cassata, in relazione ai motivi accolti, l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione, alla Corte d’Appello di Bologna, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta i primi due motivi di ricorso incidentale; assorbito il terzo; per l’effetto, cassa, in relazione ai motivi accolti, l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione, alla Corte d’Appello di Bologna, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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