Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31878 del 06/12/2019
Cassazione civile sez. III, 06/12/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 06/12/2019), n.31878
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10143-2018 proposto da:
CEAM SRL società unipersonale in persona del l.r.p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato
ALBERTO COLABIANCHI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 377/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 17/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/06/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.
Fatto
RILEVATO
che:
La società CEAM s.r.l., con ricorso notificato per via telematica il 23 marzo 2018, ricorre innanzi a questa Corte per ottenere la cassazione della sentenza n. 6363/2018 della Corte d’appello di Roma, notificata il 23 gennaio 2018, con la quale la Corte d’appello di Roma in parziale accoglimento dell’impugnazione del fallimento (OMISSIS) S.p.A. ha condannato quest’ultima al pagamento in favore del fallimento del minore credito di Euro 370.980,00 oltre accessori e ha rigettato l’appello incidentale della società CEAM che i) nel 10 grado aveva resistito alla richiesta del fallimento di pagamento di un credito negando in via principale di averlo mai riconosciuto, come invece ritenuto dal fallimento ex art. 1988 c.c. agendo nei suoi confronti e ii) in via subordinata, aveva chiesto la compensazione del presunto debito con il maggior credito di Euro 503. 418,00, per il quale aveva proposto l’insinuazione al passivo del fallimento, che dalla Corte d’appello era stato riconosciuto invece per una minore parte. Il ricorso è affidato a 3 motivi. Il fallimento non ha notificato controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
La ricorrente ha omesso di allegare al ricorso l’attestazione di ricezione della notifica della sentenza impugnata, avvenuta per via telematica il 23 gennaio 2018.
Considerato che tale omissione può essere sanata allegando, successivamente alla proposizione del ricorso, ma comunque entro la data fissata per l’adunanza camerale o per la pubblica udienza, l’attestazione di ricevuta mancante al tempo del deposito del ricorso (v. Sez. U -, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019).
Considerato che non risulta pertanto possibile verificare la tempestività del ricorso rispetto al termine breve d’impugnazione ex art. 326 c.p.c., posto che la produzione della copia della sentenza notificata via PEC con la relativa attestazione di ricezione da parte del legale del ricorrente, non altrimenti documentabile, costituisce un requisito indefettibile di procedibilità del ricorso per cassazione, ex art. 369 c.p.c.,comma 2, n. 2.
P.Q.M.
La Corte, dichiara l’improcedibilità del ricorso;
nulla per le spese;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 19 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019