Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31877 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 10/12/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 10/12/2018), n.31877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19127-2014 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

DONATI, 32, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MARINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA DANIELA PAPALLO, come

da delega in atti;

– ricorrente –

contro

ANSALDO BREDA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGINIO ORSINI 19

(C/0 LO STUDIO EULEX – GALLI E ASSOCIATI), rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA GRAZIA BOTTARI, come da delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 939/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 21/01/2014 r.g.n. 1002/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/10/2018 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato VITO CRIMI per delega Avvocato FRANCESCA DANIELA

PAPALLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 21.1.2014, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda di M.G. di accertamento di una condotta di mobbing e di condanna del datore di lavoro Ansaldo Breda s.p.a. al conseguente risarcimento del danno.

2. La Corte di appello ha rilevato che il materiale istruttorio aveva smentito ogni volontà persecutoria nonchè qualsiasi trattamento differenziato del M. rispetto agli altri dipendenti adibiti alla stessa mansione di saldatore.

3. Avverso questa pronuncia ricorre il lavoratore per cassazione prospettando tre motivi di ricorso. La società resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1218,2087 e 2697 c.c. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, trascurato il criterio di riparto degli oneri probatori, dovendo limitarsi – il lavoratore – a provare la sussistenza di reiterati comportamenti vessatori e persecutori (ampiamenti dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio) e spettando al datore di lavoro provare l’insussistenza di comportamenti colposi.

5. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avendo, la Corte distrettuale, effettuato un errata valutazione dei fatti dedotti dal lavoratore.

6. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2730 c.c. e art. 219 c.p.c. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,) avendo, la Corte distrettuale, attribuito valore confessorio alla missiva del 5.12.2007 dei legali del lavoratore.

7. Il primo motivo non è fondato.

Questa Corte ha affermato che, per la configurabilità del mobbing lavorativo debbono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l’evento lesivo della salute, n. 19127/2014 R.G. della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (v. da ultimo Cass. nn. 2142/2017, 158/2016, 1258/2015, 17698/2014, 18836/2013).

8. La Corte distrettuale ha correttamente respinto la domanda non avendo ravvisato la ricorrenza di tutti gli elementi che caratterizzano il fenomeno del mobbing, ed avendo accertato che “ogni volontà persecutoria è smentita proprio dai testi i quali hanno descritto condizioni comuni a tutti gli operai addetti alle medesime lavorazioni del M.” (saldatore), aggiungendo che il lavoratore-appellante non ha impugnato la statuizione del giudice di primo grado circa la mancata prova “di altro comportamento persecutorio e dell’isolamento del M. da parte del datore di lavoro e dei suoi colleghi”.

9. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili.

Secondo il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (come interpretato dalle Sezioni Unite n. 8053/2014), il sindacato sulla congruità della motivazione è configurabile soltanto qualora manchi del tutto la motivazione oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo “talmente contraddittorio da non permettere di individuarla” mentre la sentenza impugnata si presenta comunque immune da tali vizi logico-formali, essendosi dato ampiamente ed esaustivamente conto dell’insussistenza dei requisiti che connotano il fenomeno del mobbing alla luce degli elementi probatori, di genesi testimoniale e documentale, raccolti in giudizio.

La censura di cui al terzo motivo, infine, oltre ad attenere a un elemento di prova richiamato solamente ad adiuvandum dalla Corte distrettuale (e quindi non decisivo), è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto della missiva del 5.12.2007 scritta dai difensori del M., fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).

10. In sintesi, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

11. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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