Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31877 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. III, 06/12/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 06/12/2019), n.31877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5440-2017 proposto da:

THERAPIC CENTER SRL in persona del suo amministratore e legale

rappresentante p.t. Dott. P.C., NUOVA CASSA RISPARMIO

FERRARA SPA in persona del suo Amministratore delegato e legale

rappresentante Dott. C.G., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA ABBAMONTE, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MAURO FIERRO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMISSIS) CENTRO, REGIONE CAMPANIA;

– intimati –

Nonchè da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMISSIS) CENTRO in persona del

legale rappresentante pro tempore Dott.

D.G.F.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

83-A, presso lo studio dell’avvocato WLADIMIRA ZIPPARRO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAIA DE STEFANO;

– ricorrente incidentale –

contro

THERAPIC CENTER SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3194/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito ricorso incidentale condizionato;

udito l’Avvocato MAURO FIERRO;

udito l’Avvocato WLADIMIRA ZIPPARDO per delega.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 31/8/2016 la Corte d’Appello di Napoli ha respinto il gravame interposto dalla società Therapic Center s.r.l. e dalla società Commercio & Finanza s.p.a. – Leasing e Factoring in relazione alla pronunzia Trib. Napoli 13/5/2013, di rigetto della domanda proposta nei confronti dell’Asl Napoli (OMISSIS) Centro e della Regione Campania di pagamento di somma a titolo di interessi per effettuati “trattamenti L. n. 833 del 1978, ex artt. 26 e 44 negli anni 2004, 2005 e 2006 in favore di assistiti del SSR alle condizioni stabilite dai contratti sottoscritti ogni anno con l’ASL e dall’accordo concluso tra le parti il 30/12/2004”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Therapic Center s.r.l. e la società Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. (incorporante la società Commercio & Finanza s.p.a. – Leasing e Factoring) propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’Asl Napoli (OMISSIS) Centro (già Asl Napoli (OMISSIS)), che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo le ricorrenti in via principale denunziano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 112,115 e 346 c.p.c., art. 2909 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunziano “erronea e falsa applicazione” dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 motivo denunziano “erronea e falsa applicazione” dell’art. 2697 c.c., artt. 115,116 e 194 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4 motivo denunziano “erronea e falsa applicazione” degli artt. 91 e 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con unico motivo la ricorrente in via incidentale denunzia “violazione e falsa applicazione” del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 7 e del D.Lgs. n. 231 del 2002, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I motivi dei ricorsi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Va anzitutto osservato che il requisito – richiesto a pena di inammissibilità – ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, risulta nel caso dai ricorrenti principale ed incidentale – non osservato laddove viene dai medesimi rispettivamente operato il riferimento de relato ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”atto di citazione ritualmente notificato (in data 4.6.2007)”, all'”atto del 30.9.1983″, all'”originaria convenzione del 7.12.1983 (prodotta come doc. 4 ed allegata al fascicolo di parte depositato il 13.6.2007, all’atto dell’iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado)”, ai “successivi accordi sottoscritti con la ASL Napoli (OMISSIS) ogni anno”, alle “prestazioni erogate dalla Therapic Center s.r.l. negli anni 2004, 2005 e 2006”, alle “fatture regolarmente emesse… (prodotte come doc. 6 ed allegate al fascicolo di parte depositato il 13.6.2007, all’atto dell’iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado)”, ai “numerosi procedimenti monitori volti al recupero dei corrispettivi non versati (per gli anni 2004, 2005 e 2006)”, all'”emissione dei relativi decreti ingiuntivi (prodotti come doc. 2 ed allegati al fascicolo di parte depositato l’8.1.2009, unitamente alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6″, alla “specifica domanda giudiziale… in funzione della quale provvedeva a sviluppare ed allegare (quale parte integrante del libello introduttivo, e come autonomamente prodotto come doc. 3 ed allegato al fascicolo di parte depositato il 13.6.2007, all’atto dell’iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado) un prospetto contabile”, ai “prodotti ulteriori documenti”, alla CTU, all'”atto di appello notificato il 30.6.201″, agli “atti intervenuti a definire e regolarmente il rapporto intercorrente… tra la Therapi Center s.r.l. e la ASL Napoli (OMISSIS))”, alla “sottoscrizione di specifici accordi (id est, veri e propri contratti)”, al “quadro probatorio emerso in primo grado”, ai “documenti… ritualmente nel corso del giudizio di primo grado (e, più esattamente, l’originaria convenzione di accreditamento, gli accordi annualmente sottoscritti tra la ASL Napoli (OMISSIS) ed il centro convenzionato, le fatture emesse da quest’ultimo… ed i decreti ingiuntivi ottenuti per il mancato pagamento di dette fatture…), nonchè le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale di Napoli…)”, all'”accordo sottoscritto (il 30.12.2004) della Therapic Center s.r.l. e dalla ASL Napoli (OMISSIS) relativo all’anno 2004 (doc. 1 della produzione di parte depositata il 13.6.2007)”, alla “Det. della ASL Napoli (OMISSIS) e 2 febbraio 2005, n. 411”, alle “fatture emesse… con riferimento ai crediti vantati per le prestazioni erogate (ex art. 26 e ex art. 44) con riferimento agli anni 2004, 2005 e 2006… (doc. 6 della produzione di parte depositata il 13.6.2007)”, all'”accordo sottoscritto (il 10.9.2007 ed il 15.9.2007) tra la Therapic Center s.r.l. e la ASL Napoli (OMISSIS) (relativo all’anno 2006), nonchè quello sottoscritto (il 10.9.2007 ed il 17.9.2007) tra le stesse parti (relativo all’anno 2007) (doc. 4 della produzione depositata l’8.1.2009)”, ai “decreti ingiuntivi ottenuti e notificati con riferimento ai mancati pagamenti delle fatture emesse in relazione alle prestazioni erogate negli anni 2004, 2005 e 2006 (doc. 2 della produzione di parte depositata l’8.1.2009)”, ai “dati forniti dal centro convenzionato ed acquisiti dal CTU”, le ricorrenti in via principale; all'”atto di citazione notificato il 4.6.2007″, all'”atto di citazione notificato il 30.6.14″, la ricorrente in via incidentale) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., la “postilla scritta a mano a pag. 2 dell’atto del 25/06/97”), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

Senza sottacersi che il requisito prescritto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 della sommaria esposizione dei fatti di causa non risulta invero soddisfatto allorquando come nella specie risultino pedissequamente riprodotti nel ricorso (nella specie, sia in via principale che incidentale) in tutto o in parte atti di causa (nella specie, la sentenza del giudice di 1 cure e l’impugnata sentenza della corte di merito) non limitatamente a quanto strettamente necessario ai fini della mossa impugnazione per cassazione, in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità (cfr. Cass., 8/5/2012, n. 6909), con l’eliminazione del “troppo e del vano”, non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., 5/7/2019, n. 18046; Cass., 25/9/2012, n. 16254; Cass., 16/2/2012, n. 2223; Cass., 12/9/2011, n. 18646; Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), sicchè il ricorrente è al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698) il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo (v., da ultimo, Cass., 5/7/2019, n. 18046).

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dagli odierni ricorrenti non idoneamente censurati.

Va ulteriormente posto in rilievo, con particolare riferimento al 2 motivo, che al di là della formale intestazione dei motivi il ricorrente in via principale in realtà prospetta (anche) doglianze di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’illogicità e l’insufficienza della motivazione ovvero l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione delle emergenze processuali (v. pag. 26 del ricorso in via principale) (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Con particolare riferimento al ricorso in via incidentale non può infine sottacersi come l’interesse al medesimo risulti invero nella specie inammissibilmente teorico, essendo stata la domanda di corresponsione degli “interessi richiesti D.Lgs. n. 231 del 2002, ex art. 5” dai giudici di merito invero in concreto rigettata.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità dei ricorsi, principale e incidentale.

Stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra le

parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principale e incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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