Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31875 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 05/12/2019), n.31875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29272-2018 proposto da:

M.N., quale difensore di sè stesso, elettivamente

domiciliato presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo 144;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA U.T.G. DI BARI;

– intimata –

avverso la sentenza del TRIBUNALE DI BARI, depositata l’11/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/9/2019 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Bari, con la sentenza in epigrafe, pronunciandosi in grado d’appello, ha rigettato l’opposizione che M.N. aveva proposto avverso l’ordinanza-ingiunzione n. prot. (OMISSIS) emessa dalla Prefettura di Bari il 10/8/2010.

La sentenza, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver premesso che:

a) i termini di cui all’art. 203 C.d.S., commi 1 bis e 2, e all’art. 204 C.d.S., comma 1, sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della valutazione della tempestività dell’adozione dell’ordinanza ingiunzione, per cui al termine di centoventi giorni (decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore), entro il quale il prefetto adotta l’ordinanza-ingiunzione, si cumulano, in caso di ricorso presentato direttamente al prefetto, sia il termine di trenta giorni per la richiesta d’istruttoria all’ufficio accertatore, sia il termine di sessanta giorni per la risposta di quest’ultimo al prefetto, per un totale complessiva di duecentodieci giorni;

b) il termine per l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione s’interrompe, a norma dell’art. 204 C.d.S., comma 1 ter, con la notifica al ricorrente dell’invito per la presentazione all’audizione, restando sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione o, in caso di mancata presentazione dell’interessato, fino alla data fissata per la stessa audizione;

ha rilevato, quanto al caso di specie, che: – il ricorso è stato presentato al prefetto il 15/2/2010 e trasmesso all’ufficio accertatore in data 10/3/2010; – le controdeduzioni dell’ufficio accertatore sono pervenute al prefetto in data 24/3/2010; – il ricorrente ha chiesto l’audizione personale; – la convocazione del ricorrente per la richiesta audizione è stata notificata a mezzo posta il 30/4/2010, con l’indicazione, per la presentazione personale, dell’intervallo temporale dal 24/5/2010 al 4/6/2010; ed ha, quindi, ritenuto, sulla base di tali accertamenti, che, a fronte della sospensione dei termini dal 30/4/2010 al 4/6/2010, l’ordinanza, emessa in data 10/8/2010, risultava rispettosa sia del termine complessivo di duecentodieci giorni, sia di quello di fase di centoventi giorni.

M.N., con ricorso notificato alla prefettura di Bari il 9/10/2018, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata l’11/9/2018.

La prefettura di Bari è rimasta intimata.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente, invocando la violazione dell’art. 204 C.d.S., comma 1 ter, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l’ordinanza ingiunzione era stata adottata nel rispetto dei termini cumulativi prescritti dagli artt. 203 e 204 C.d.S., laddove, in realtà, il termine massimo entro il quale il prefetto può legittimamente emettere l’ordinanza ingiunzione è di centoventi giorni, decorrenti dal momento in cui vengono ricevuti gli atti dall’ufficio accertatore, e, nella specie, mai validamente interrotto in mancanza di prova tanto della avvenuta spedizione, prima, quanto dell’avvenuto ricevimento, poi, della sua convocazione ai fini della richiesta audizione, evidenziando, in particolare, che il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alla data del 30/4/2010 quale giorno della notifica a mezzo posta della comunicazione al ricorrente della richiesta audizione, non può che configurarsi come “un refuso” in cui il giudice è incorso posto che la stessa parte avversa, nei suoi scritti difensivi, non fa mai riferimento a quella data per il ricevimento, da parte del ricorrente, della lettera di convocazione per l’audizione personale.

2. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, infatti, pur lamentando la violazione dell’art. 204 C.d.S., comma 1-ter, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., ha, in realtà, censurato la sentenza impugnata in relazione all’errore in cui il tribunale sarebbe caduto nella percezione della data in cui la convocazione dell’opponente ai fini della richiesta audizione gli era stata notificata ovvero nella valutazione della relativa emergenza probatoria: nell’uno e nell’altro caso, tuttavia, proponendo una censura che non è ammissibile in questa sede. La sentenza impugnata, infatti, al pari dello stesso ricorso per cassazione, non contiene elementi per poter ritenere che l’individuazione della data in cui la convocazione era stata notificata all’opponente costituiva una questione di fatto controversa tra le parti. Ed è, invece, noto che, in materia di ricorso per cassazione, mentre l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito – e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare – non è mai sindacabile in sede di legittimità, l’errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, è sindacabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 115 c.p.c., norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti ma in realtà mai offerte, solo qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti: se, al contrario, come nel caso di specie, l’errore di percezione investe un fatto incontroverso, esso è censurabile soltanto con la revocazione ordinaria ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 9356 del 2017).

3. Il ricorso, in definitiva, dev’essere dichiarato inammissibile.

4. Nulla per le spese di lite.

5. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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