Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31874 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 10/12/2018, (ud. 24/09/2018, dep. 10/12/2018), n.31874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10618-2013 proposto da:

D.F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

GRAMSCI n. 14, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO HERNANDEZ,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO

GARILLI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE della PROVINCIA di VARESE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COSSERIA n. 2 presso lo studio dell’avvocato ALFREDO

PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO AVOLIO;

G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PIETRALATA

n. 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI,

rappresentata e difesa dagli avvocati EUGENIO POLIZZI e ALBERTO

GUARISO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 521/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/01/2013, R.G.N. 319/2010.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di Appello di Milano ha respinto l’appello proposto da D.F.A. avverso la sentenza del Tribunale di Varese che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere l’accertamento del diritto ad essere assunta dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese con qualifica di dirigente medico e la condanna della ASL convenuta al pagamento delle retribuzioni non corrisposte ed al risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati dalla mancata assunzione;

2. la Corte territoriale ha premesso che la D.F. aveva partecipato al concorso pubblico indetto nell’anno 2001 ai sensi della L. n. 401 del 2000, art. 2 per la copertura di quattro posti di dirigente medico, di cui due riservati al personale sanitario laureato privo di specializzazione che, sulla base di incarico provvisorio, aveva prestato servizio per complessivi sedici mesi nella disciplina dell’organizzazione dei servizi;

3. all’esito delle operazioni concorsuali la ASL aveva deliberato l’assunzione dei primi quattro classificati, tutti riservisti, mentre, a detta della ricorrente, avrebbe dovuto assumere per il 50% dirigenti in possesso del titolo di specializzazione;

4. il giudice d’appello ha escluso la fondatezza del gravame ed ha rilevato che la riserva, riconosciuta in favore dei medici incaricati, è un beneficio concesso ad una determinata categoria di soggetti e, dunque, alla stessa si deve fare ricorso solo qualora ciò sia necessario per soddisfare l’interesse dei riservatari, fermo restando il diritto di questi ultimi ad essere assunti per merito, ed a prescindere dalla riserva, qualora si collochino in posizione utile nella graduatoria;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso D.F.A. sulla base di un unico motivo, al quale hanno opposto difese l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese e G.R.;

6. entrambi i controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorso denuncia con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. n. 401 del 2000, art. 2 nonchè dell’art. 12 preleggi ed addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente interpretato la disposizione normativa con la quale il legislatore aveva autorizzato le Aziende Sanitarie a riservare al personale sanitario laureato destinatario di un incarico provvisorio il 50% dei posti messi a concorso;

1.1. la ricorrente premette che ai sensi del D.P.R. n. 483 del 1997 al concorso per dirigente medico del servizio sanitario nazionale possono partecipare solo i soggetti in possesso della specializzazione nella disciplina oggetto di concorso, sicchè la deroga concessa dal comma 2 del richiamato L. n. 401 del 2000, art. 2 può operare entro il limite del 50% delle assunzioni, con la conseguenza che la quota residua deve essere necessariamente destinata al personale in possesso del necessario titolo di studio;

1.2. nella fattispecie, pertanto, la ASL avrebbe dovuto scorrere la graduatoria perchè tutti i candidati collocatisi nelle prime posizioni non avevano conseguito la specializzazione e, quindi, fermo il diritto dei primi due vincitori, appartenenti alla categoria dei riservisti, gli altri due destinatari della proposta di assunzione dovevano essere individuati fra i partecipanti in possesso dei requisiti per l’accesso al concorso secondo le regole ordinarie;

2. il ricorso è infondato perchè la sentenza impugnata ha correttamente interpretato la L. n. 401 del 2000, art. 2 con il quale il legislatore ha dettato “disposizioni in materia di medici incaricati provvisori e di personale laureato del Servizio sanitario nazionale” e, dopo avere autorizzato, al comma 1, l’indizione di concorsi “con una riserva fino al 50% dei posti a favore del personale sanitario laureato cui sia stato conferito un incarico provvisorio, ai sensi della L. 20 maggio 1985, n. 207, art. 9, comma 17”, al comma 2 ha aggiunto che “la riserva di cui al comma 1 opera in favore dei soggetti i quali, anche in carenza della specializzazione nella disciplina richiesta dal regolamento emanato con D.P.R. n. 483 del 1997, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a sedici mesi e a titolo di incarico provvisorio nella predetta disciplina…”;

2.1. la normativa in commento, la cui ratio si comprende considerando che a partire dal D.P.R. n. 483 del 1997 è stato richiesto quale requisito di partecipazione alle procedure concorsuali per la dirigenza medica il possesso del titolo di specializzazione, persegue l’obiettivo di stabilizzare il personale medico precario delle aziende sanitarie locali, al quale è stato innanzitutto consentito di partecipare, eccezionalmente, alle procedure concorsuali a prescindere dal possesso di detto titolo, equiparato al servizio prestato, per la durata prevista dalla legge, nei reparti delle aziende sanitarie, degli ospedali, e dei policlinici universitari;

2.2. il legislatore, inoltre, nel prevedere la riserva, ha vincolato le amministrazioni ad attribuire al personale in questione una quota pari almeno al 50% dei posti disponibili, ma non ha, come pretenderebbe la ricorrente, istituito un doppio canale, ossia riservato l’ulteriore metà ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione;

2.3. correttamente, pertanto, l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese ha attribuito i posti messi a concorso ai primi quattro classificati, non rilevando che fossero tutti beneficiari della riserva in quanto privi del titolo di specializzazione, posto che le procedure concorsuali perseguono l’obiettivo di selezionare i più capaci, i quali possono essere pretermessi solo in favore di una categoria protetta;

2.3. al riservatario che all’esito della procedura concorsuale collochi per merito in posizione utile per la nomina, non può essere preferito altro concorrente perchè la quota di riserva risulta già esaurita, giacchè in tal caso risulterebbe frustrata la finalità principale della selezione che è appunto quella di individuare i più meritevoli, come avvenuto nella fattispecie;

3. il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

3.1. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per ciascun controricorrente in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA