Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31874 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 05/12/2019), n.31874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28700-2018 proposto da:

V.C.M., rappresentata e difesa dall’Avvocato

LUDOVICO LA GRUTTA ed elettivamente domiciliata a Roma, via

Lungotevere dei Mellini 3, presso lo studio dell’Avvocato NICOLA

ADRAGNA, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimata –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI PALERMO, depositata il

15/5/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/9/2019 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

V.C.M., con scrittura privata dell’8/9/2007, aveva promesso di acquistare da C.M. un immobile in Trapani, versando contestualmente alla sottoscrizione la somma di Euro 3.000,00.

La promittente acquirente, essendo venuta a conoscenza che la veranda coperta citata nel preliminare era stata edificata in assenza di provvedimenti autorizzativi, ha chiesto al tribunale di dichiarare la nullità del contratto o, in subordine, di pronunciarne l’annullamento perchè viziato da errore.

Il tribunale di Trapani, con sentenza del 9/9/2007, ha dichiarato la nullità del contratto, dichiarando assorbita in tale statuizione la domanda di annullamento del contratto per vizio del consenso, ed ha condannato la C. a corrispondere all’attrice la somma di Euro 3.000,00, oltre interessi.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello proposto dalla C. ed, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato le domande della V..

La corte, in particolare, ha ritenuto che la sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi e non anche con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita.

La corte, poi, ha ritenuto di accogliere il secondo motivo dell’appello con il quale l’appellante aveva lamentato l’erroneità della sentenza del tribunale per averla condannata al pagamento del doppio della caparra.

La corte, infine, ha ritenuto che l’appellata non aveva riproposto nel giudizio d’appello, come richiesto dall’art. 346 c.p.c., la domanda di annullamento del predetto contratto per vizio del consenso, rimasta assorbita nell’accoglimento da parte del tribunale della domanda di nullità dello stesso, avendo, piuttosto, domandato l’annullamento del contratto “perchè l’immobile non era in regola con la normativa edilizia e che lei ne era all’oscuro, che è profilo diverso”.

V.C.M., con ricorso notificato il 17/9/2018, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 27/6/2018.

La C. è rimasta intimata.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente, invocando la violazione e la falsa applicazione della L. n. 47 del 1985, art. 40, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto la sanzione della nullità prevista dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, e succ. mod., con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi e non anche con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, laddove, al contrario, anche il contratto preliminare che abbia ad oggetto la vendita di un immobile irregolare dal punto di vista urbanistico, è sanzionato con la nullità.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente, invocando la violazione e la falsa applicazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto di accogliere il secondo motivo d’appello con il quale l’appellante aveva denunciato che era stata condannata al pagamento del doppio della caparra, laddove, in realtà, il tribunale aveva ritenuto che, in conseguenza dell’accoglimento della domanda di nullità, la C. era tenuta a restituire la somma di Euro 3.000,00 percepita al momento della stipulazione del preliminare, senza, tuttavia, accogliere la domanda di restituzione del doppio della caparra, non ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 1385 c.c., comma 2.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente, invocando la violazione e la falsa applicazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha accolto la domanda subordinata di annullamento del contratto preliminare per vizio del consenso, sul rilievo che quanto dedotto dall’appellata risultava sfornito di prova non essendo state reiterate le richieste di prova per testi formulate in primo grado e non ammesse dal giudice istruttore, laddove, in realtà, l’esistenza della veranda coperta era stato un elemento determinante ai fini del proprio consenso e tale circostanza non era stata in alcun modo specificamente contestata dalla C..

4. Il primo motivo è infondato. La sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, per i negozi relativi a immobili privi della necessaria concessione edificatoria trova applicazione ai soli contratti con effetti traslativi e non anche a quelli con efficacia obbligatoria, come il preliminare di vendita (Cass. n. 13117 del 2010; Cass. n. 15734 del 2011; Cass. n. 28456 del 2013; Cass. n. 6685 del 2019).

5. Il secondo motivo, che attiene alla restituzione dell’acconto versato quale conseguenza della nullità del preliminare, risulta, evidentemente, assorbito dalla (oramai definitiva) dichiarata validità del contratto impugnato.

6. Il terzo motivo è infondato. La ricorrente, invero, non si confronta con la sentenza impugnata: la quale, infatti, ha rigettato la domanda subordinata di annullamento del contratto per vizio del consenso perchè sfornita di prova (quanto all’essenzialità dell’errore ed alla sua riconoscibilità ad opera della controparte con l’uso della ordinaria diligenza) solo quale argomento aggiuntivo rispetto alla ratio decidendi, costituita dal fatto che tale domanda, rimasta assorbita dall’accoglimento in primo grado della domanda di nullità del contratto, non era stata espressamente riproposta in appello, come invece imposto dall’art. 346 c.p.c.

7. Il ricorso, in definitiva, dev’essere respinto.

8. Nulla per le spese di lite.

9. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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