Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31873 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 05/12/2019), n.31873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28281-2018 proposto da:

KING LIMOUSINE COOP. A R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato

STEFANO RUGGIERO, presso il cui studio a Roma, via di Santa Costanza

2, elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al ricorso

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’Avvocato ROSALDA ROCCHI ed

elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura

Capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove 21, per procura

speciale a margine al controricorso

– controricorrente –

avverso la sentenza del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il 26/4/2018,

n. 8023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dei 12/9/2019 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello che la King Limousine coop. a r.l. ha proposto nei confronti della sentenza pronunciata dal giudice di pace di Roma in data 10/5/2016.

Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che, nella specie, si verte in tema di accertamento di asseriti accessi abusivi in zone a traffico limitato posti in essere da veicoli in disponibilità della società appellante, ha ritenuto che la stessa ha dimostrato in giudizio di avere titolo, quale esercente attività di noleggio di autoveicoli con conducente, per accedere liberamente nella zone a traffico limitato. Del resto, ha aggiunto il tribunale, la s.r.l. Roma servizi per la mobilità ha riconosciuto di aver omesso la tempestiva comunicazione dei dati identificativi dei veicoli interessati, e riferibili all’appellante, alla Polizia Locale, per l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti autorizzati.

Il tribunale, quindi, in forza di tale circostanza dirimente, ha disposto, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza gravata, l’annullamento dei verbali di accertamento originariamente opposti innanzi al giudice di pace ma ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti: “la complessità delle questioni giuridiche sottostanti il riconoscimento agli esercenti il noleggio di autoveicoli con conducente (autorizzati e provenienti da altri Comuni) della facoltà di accedere nelle ZTL integra i caratteri di novità che giustificano l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti”.

La King Limousine coop. a r.l., con ricorso notificato l’8/10/2018, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

Roma Capitale ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, pur riformando la sentenza appellata ed accoglimento la domanda avanzata dalla società, stante la titolarità di un regolare permesso a circolare della ZTL, non ha ritenuto di porre a carico dell’appellata Roma Capitale le spese del doppio grado di giudizio, violando, così, il principio della soccombenza.

1.2. Nel caso di specie, del resto, ha aggiunto la ricorrente, risulta evidente il comportamento colposo della pubblica amministrazione la quale, infatti, non ha provveduto al tempestivo inserimento della targa dell’autoveicolo nella “lista bianca” ed evitare l’elevazione di multe poi risultata illegittime.

2.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 disp. att. c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c., comma 2, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, per non condannare Roma Capitale al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, ha proceduto ad una motivazione contraddittoria.

2.2. Il riferimento alla complessità delle questioni giuridiche sottostanti il riconoscimento agli esercenti il noleggio di autoveicoli con conducente (autorizzati e provenienti da altri Comuni) della facoltà di accedere nelle ZTL, non è, infatti, sufficiente, ha osservato la ricorrente, a legittimare l’esercizio del potere del giudice di procedere alla compensazione delle spese processuali tra le parti. La sentenza appellata, in effetti, è stata riformata per l’accoglimento del motivo di censura con il quale la società istante aveva eccepito la regolarità del permesso di circolare nella ZTL e non già per la risoluzione di complesse questioni giuridiche.

3.1. Con il terzo motivo, la ricorrente, denunciando la motivazione insufficiente ed apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha provveduto alla compensazione delle spese di giudizio facendo riferimento complessità delle questioni giuridiche sottostanti il riconoscimento agli esercenti il noleggio di autoveicoli con conducente (autorizzati e provenienti da altri Comuni) della facoltà di accedere nelle ZTL. La motivazione addotta dal tribunale, infatti, non è affatto aderente alle ragioni che l’hanno indotto all’accoglimento della domanda proposta dall’istante, vale a dire che la società istante aveva un regolare permesso a circolare nella ZTL.

4. I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati. In tema di spese processuali, invero, l’art. 92 c.p.c., comma 2 (nella formulazione introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, conv. dalla L. n. 162 del 2014 – applicabile ratione temporis in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto dopo il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione – così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui tale norma non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”) ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, delle quali il giudice deve dare esplicitamente conto nella motivazione. Questa Corte, al riguardo, ha già avuto modo di rilevare come, al di fuori del caso della reciproca soccombenza, “le gravi ed eccezionali ragioni” per giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 11222 del 2016; Cass. n. 6059 del 2017; Cass. n. 9977 del 2019). Ed in tale vizio è incorsa la decisione impugnata lì dove, nel riferire la ricorrenza delle condizioni giustificative della compensazione delle spese di lite, ha erroneamente dato rilievo alla “complessità delle questioni giuridiche sottostanti il riconoscimento agli esercenti il noleggio di autoveicoli con conducente (autorizzati e provenienti da altri Comuni) della facoltà di accedere nelle ZTL”, che “integra i caratteri di novità che giustificano l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti”. L’appello, tuttavia, è stato accolto non già in ragione della complessità di tali questioni giuridiche nè per la novità delle stesse ma, più semplicemente, per il fatto, che lo stesso tribunale ha reputato dirimente, che la società ricorrente aveva dimostrato di avere titolo, quale esercente attività di noleggio di autoveicoli con conducente, per accedere liberamente nella zona a traffico limitato. Le ragioni indicate dal tribunale, quindi, essendo manifestamente prive di qualsivoglia collegamento con i motivi che l’avevano indotto all’accoglimento della domanda, sono palesemente erronee ed illogiche e non sono idonee, pertanto, a giustificare, a mezzo dell’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, la deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi, com’è accaduto nel caso di specie, vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius (cfr. Cass. n. 14576 del 1999).

5. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio al tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte così provvede: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA