Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3187 del 12/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3187 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA
sul ricorso 749-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore nonché mandatario della
Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (SCCI)
SpA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO,
2013
7423

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

ROMANA PARTECIPAZIONI SRL 06277200587 in persona
dell’amministratore unico e legale rappresentante pro

Data pubblicazione: 12/02/2014

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO
PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato BONA
STEFANO, che la rappresenta e difende, giusta delega a
margine del controricorso;
– controricorrente

di ROMA del 10.12.2010, depositata il 17/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/10/2013 dal Presidente Relatore Dott.
MAURA LA TERZA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe Matano (per
delega avv. Antonino Sgroi) che si riporta ai motivi
del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato Stefano Bona
che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. GIULIO ROMANO che si riporta alla relazione
scritta.

avverso la sentenza n. 10249/2010 della CORTE D’APPELLO

749/2012 Inps c. Romana Partecipazioni srl
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Civile
Ordinanza
La Corte d’appello di Roma, per quanto ancora interessa in questa sede, dichiarava la inefficacia
della cartella di pagamento notificata dall’Inps alla srl Romana Partecipazioni, in relazione alle

dicembre 2003, ritenendo che il regime sanzionatorio non fosse quello di cui alla “evasione
contributiva” , ma quello meno grave della “omissione contributiva” giacché la società aveva
regolarmente proceduto alla iscrizione dei dipendenti nel libro matricola, aveva presentato le
denunce annuali ed aveva inviato i modelli DM 10 relativi appunto al periodo gennaio 2001 —
dicembre 2003, sia pure in ritardo, giacché la spedizione era avvenuta nel corso del’accertamento
ispettivo del 2006.
Avverso detta sentenza l’Inps ricorre sostenendo che le sanzioni da applicare non dovevano essere
quelle concernenti la omissione contributiva, ma quelle più gravi concernenti la evasione.
La Società resiste con controricorso.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Infatti il ricorso è ammissibile ma manifestamente infondato;
In tema di distinzione tra evasione e omissione contributiva, ai fini del calcolo di interessi e somme
aggiuntive, è stato da ultimo affermato ( Cass. n. 10509 del 25/06/2012 e n. 4188 del 20/02/2013 1
che << In tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS attraverso i modelli DM10 circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate integra "evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, in quanto l'omessa o infedele denuncia fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Ne consegue che grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento e, quindi, la propria buona fede.>> In quel caso, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso dell’INPS avverso
la decisione di merito che, con motivazione congrua, aveva qualificato “omissione contributiva”,
anziché “evasione contributiva”, la condotta dell’imprenditore il quale, pur avendo spedito i modelli
DM10 con ritardo, peraltro mai superiore a quattro mesi, aveva tenuto regolarmente le scritture
contabili e regolarmente inviato il modello 770 contenente la denuncia riepilogativa annuale,
circostanze, queste, complessivamente idonee a vincere la presunzione d’intento fraudolento.
1

(41(49-5
)13

somme richieste per interessi e somme aggiuntive per i contributi dovuti dal gennaio 2001 al

Anche nel caso di specie l’invio tardivo dei mod. DM 10, nonché la completa regolarità delle
scritture, di talché gli stessi ispettori Inps avevano rilevato che “il debito risultava già dal confronto
tra due diversi archivi dell’Inps: l’archivio DM 10 e l’archivio Cud che evidenzia le somme
annualmente pagate ai dipendenti in forza”, induce a superare la presunzione di ogni intento
fraudolento nel mancato ( ritardato) invio dei modelli DM 10.
Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro tremila
per compensi professionali e cento per esborsi, oltre Iva e CPA.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2013.

Il presidente

Le spese seguono la soccombenza.

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