Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3187 del 11/02/2013
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3187 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CIGNA MARIO
ORDINANZA
sul ricorso 99-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti _
Lricuccht(Contro
COPPERO CARLO;
– intimati.
2012
629
–
avverso la sentenza n. 49/2006 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 17/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/10/2012 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
Data pubblicazione: 11/02/2013
udito l’Avvocato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha conluso per
il rigetto del ricorso.
Avverso detto avviso il contribuente proponeva ricorso
dinanzi alla CTP di Asti sostenendo la carenza di
motivazione dello stesso e l’infondatezza della
pretesa tributaria; in particolare deduceva che
l’accertamento era basato unicamente sui parametri,
inidonei di per sè a verificare l’effettività del
reddito, e che l’Ufficio non aveva tenuto conto del
fatto che l’attività lavorativa era modesta.
L’adita CTP rigettava il ricorso e la CTR di Torino,
su appello dell’Agenzia, confermava la decisione di
primo grado.
sentenza
proponeva
ricorso
per
detta
Avverso
Cassazione l’Agenzia con due motivi, cui resisteva il
Coppero.
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia, deducendo,
ex art. 360 n. 3 cpc, violazione e falsa applicazione
degli artt. 3,comma 181, L. 549/1995, e 39 DPR
600/1973, sosteneva che erroneamente la CTR aveva
ritenuto che la pretesa impositiva non potesse essere
fondata sulle sole risultanze parametriche e che
l’accertamento non fosse correttamente motivato
mediante il solo richiamo al DPCM di riferimento.
In data 1-12-2004 era notificato a Coppero Carlo, di
professione consulente del lavoro, avviso di
accertamento mediante il quale l’Agenzia delle Entrate
di Asti, sulla base dei parametri di cui al DPCM 291-1996, aveva elevato ai fini IRPEF ed IRAP il reddito
dello stesso, per l’anno di imposta 1996, da lire
14.035.000 a lire 23.911.000 e, ai fini IVA, aveva
determinato un presumibile volume d’affari di lire
39.420.000 rispetto a quello dichiarato di lire
29.544.000.
,
Con il secondo motivo deduceva, ex art. 360 n. 4 CPC,
la nullità della sentenza per omesso esame di motivo
di gravame in relazione all’art. 112 CPC; in
particolare rilevava che, nonostante nell’atto di
appello essa Agenzia avesse censurato la decisione di
primo grado in ordine al giudizio concernente
l’attività in concreto svolta dal contribuente
(ritenuta modesta dalla CTP) ed alla consistenza dei
beni strumentali, la CTR nulla aveva statuito sul
punto, essendosi limitata a ribadire l’inidoneita del
cc.dd. parametri.
In data 18-11-2011 veniva presentata istanza di
estinzione per definizione della lite per intervenuto
condono ex art. 39, comma 12, D.L. 6-7-2011 n. 98;
istanza ritenuta regolare dall’Agenzia delle Entrate,
che, con nota 8-10-2012, ha chiesto dichiararsi
l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 16, comma
8, L. 289/2002.
Questa Corte non può che prendere atto della predetta
istanza e dichiarare estinto il giudizio per
intervenuto condono.
P. Q. M.
Dichiara estinto il giudizio e dichiara compensate tra
le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 17-1-2013 nella camera di
Consiglio della sez. tributaria
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