Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3187 del 09/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 3187 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA

sul ricorso 17097-2014 proposto da:
CALAFIORE PIERPAOLO, domiciliato in ROMA PIAZZA
CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato
ANTONIO MIRONE (avviso postale ex art. 135);
– ricorrente contro

COMUNE DI SIRACUSA;

2017
3112

avverso

la

sentenza

n.

intimato

134/2014

della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SIRACUSA, depositata il

Data pubblicazione: 09/02/2018

13/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 19/12/2017 dal Consigliere Dott.

ORONZO DE MASI.

RILEVATO

che Pierpaolo Calafiore propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati
con memoria, avverso la sentenza n.134/16/14, depositata il 13/1/2014, con la quale
la CTR della Sicilia, decidendo sull’appello proposto dal contribuente, confermava la
sentenza della CTP di Palermo – Sezione Staccata di Siracusa, la quale aveva

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), per le annualità dal 2005 al 2009,
emessi dal Comune di Siracusa;
che la CTR motivava la decisione affermando la competenza funzionale della Giunta
Municipale in relazione alle delibere adottate in tema di fissazione di aliquote e
tariffe, applicandosi alla Regione Siciliana l’art. 32, L. n. 142 del 1990 e l’art. 42, lett.
f), D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), che ha riservato al Consiglio Comunale l’istituzione
e l’ordinamento di questi ultimi definitivamente, attribuendo alla giunta la
determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali;
che l’intimato Comune non ha svolto attività difensiva;

CONSIDERATO

che il ricorrente con il primo motivo di impugnazione deduce, ai sensi dell’art. 360
c.p.c, co. 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sui
motivi di appello con i quali aveva

riproposto la questione della mancanza di

adeguata motivazione degli atti amministrativi presupposti mediante i quali il Comune
aveva provveduto ad adottare gli aumenti tariffari della TARSU, senza indicazione dei
criteri di differenziazione delle diverse tariffe destinati ad assicurare un regime di
tassazione che tenga conto dell’attitudine di ciascuna categoria alla produzione di
rifiuti, con conseguente violazione degli artt. 61, 65 e 69, D.Lgs. n. 507 del 1993;
che la suesposta censura va disattesa alla luce del consolidato principio secondo cui
“La mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi
irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia
comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo
esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad
essa affidata dall’ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di
ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, comma 2, Cost., ha il potere, in
una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la
i

respinto il ricorso volto all’annullamento degli avvisi di accertamento della tassa per

motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa,
mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta,
anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perché erroneamente
ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori
accertamenti in fatto.” (Cass. S.U. n. 2731/2017);
che la decisione della CTR, la quale contiene un implicito rigetto delle doglianze
svolte dall’appellante in punto di motivazione degli atti amministrativi presupposti,

Municipale, risulta corretta in quanto, come già affermato da questa Corte, “il potere
di disapplicare l’atto amministrativo in relazione alla decisione del caso concreto, che
spetta al giudice tributario, può conseguire solo alla dimostrazione della sussistenza di
ben precisi vizi di legittimità dell’atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di
potere)”, e “la contestazione della validità dei criteri seguiti dal Comune
nell’adottare la Delibera non è sufficiente per pervenire alla dichiarazione (incidentale)
d’illegittimità della stessa, dovendo, al riguardo rilevarsi che, nell’ambito degli atti
regolamentari dei comuni, esiste uno spazio di discrezionalità di orientamento politicoamministrativo, insindacabile in sede giudiziaria.” (Cass. n. 7044/2014, n.
22804/2006, n. 26132/2011);
che, nel caso di specie, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della
delibera comunale di determinazione della tariffa di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art.
65, poiché la stessa, al pari di da qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o
collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta – anche se determinabile ex post

di

destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili.”, sicché
ben ha fatto la CTR a escludere l’esercizio del potere di disapplicazione, di cui al
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, altrimenti il giudicante si sarebbe, in concreto,
sostituito alla P.A. nelle valutazioni di merito;
che con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c, co. 1, n. 3, la
violazione degli artt. 32, L. n. 142 del 2000, 1, D.Lgs. n. 267 del 2000, in relazione
alla L.R. n. 10/1991, ed alla L.R. n. 7/1992, in quanto la CTR ha erroneamente
ritenuto competente la Giunta Municipale ad adottare la delibera di fissazione delle
aliquote TARSU, sulla scorta dell’art. 42, D.Lgs. n. 267 del 2000, che ha introdotto in
materia tributaria la distinzione tra l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, da un lato,
e la determinazione delle relative aliquote, dall’altro, nonostante la disciplina in
questione non trovi applicazione nell’ambito della Regione Siciliana, in quanto mai
recepita dal legislatore regionale;
2

ovvero dalle delibere di determinazione delle tariffe TARSU adottate dalla Giunta

che anche la suesposta censura va disattesa alla luce del condivisibile indirizzo
giurisprudenziale secondo il quale “In tema di TARSU, nella vigenza dell’art. 32,
comma 2, lett. g), della legge 8 giugno 1990, n. 142, la concreta determinazione delle
aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi (nella specie, tariffe di
diversificazione tra esercizi alberghieri e locali adibiti a uso abitazione) è di
competenza della giunta e non del consiglio comunale poiché il riferimento letterale
alla “disciplina generale delle tariffe” contenuto nella disposizione, contrapposto alle

individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro
determinazione, e, inoltre, i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione
della potestà impositiva dell’ente, ma sono funzionali all’individuazione del
corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in un’ottica di diretta
correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia
tributaria.” (Cass., n.8336 del 2015, Rv. 635572; Cass., n. 360 del 2014, Rv.629152;
Cass., n.11961 del 2016)”;
che tale indirizzo ha trovato conferma nella ordinanza n. 22532/2017 di questa Corte
che ha ulteriormente precisato che, “In tema di TARSU, ai sensi dell’art. 42, comma 2,
lett. f),del d.lgs. n. 267 del 2000, spetta al Consiglio comunale l’istituzione e
l’ordinamento dei tributi, oltre alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione di
beni e di servizi, mentre è di competenza della Giunta la determinazione delle relative
aliquote, in continuità con quanto già previsto dal previgente art. 32, comma 2, lett.
g), della I. n. 142 del 1990.”;
che l’erroneo riferimento normativo contenuto nella motivazione della impugnata
sentenza va senz’altro corretto, a norma dell’art. 384 c.p.c., dovendosi escludere
l’applicabilità del D.Lgs. n. 267 del 2000, abrogativo della L. n. 142 del 1990,
nell’ambito della Regione Siciliana, dotata com’è di competenza esclusiva in materia
di ordinamento degli enti locali (artt. 14 e 15 Statuto della regione Siciliana,
approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella G.U. del Regno d’Italia
n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
2 (pubblicata nella GURI n. 58 del 9 marzo 1948);
che la decisione è comunque conforme a diritto trovando applicazione la riserva
contenuta nell’art. 4 L. n. 142 del 1990, recepita a livello regionale dall’art. 1 lett. a)
L.R. Siciliana n.48 del 1991, secondo cui lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla
legge, stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente e in particolare

3

parole “istituzione e ordinamento” adoperato per i tributi, rimanda alla mera

determina le attribuzioni degli organi, profilo non considerato nella censura svolta dal
ricorrente;
che in mancanza di attività difensiva dell’intimato Comune non v’è luogo per una
pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 dicembre 2017.

La Corte rigetta il ricorso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA