Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3187 del 09/02/2011

Cassazione civile sez. II, 09/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 09/02/2011), n.3187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16249/05) proposto da:

P.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Pellegrino Giovanni ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, corso del

Rinascimento, n. 11;

– ricorrente –

contro

P.C., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 299/2004,

depositata l’11 maggio 2004;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13

gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Golia Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 25 ottobre 1991, il sig. P.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Lecce i sigg. P.C., + ALTRI OMESSI per il conseguimento della quota legittima ed, in subordine, per il pagamento del corrispettivo economico di quanto dovutogli, con riferimento alla successione dei propri genitori P.S. e C.V.M.. Con sentenza 6 novembre-10 dicembre 2001, il giudice adito, in accoglimento della domanda principale e disattese le riconvenzionali, riconosceva il diritto dell’attore, quale legittimario, di ottenere “la quota indisponibile rinveniente dalla successione di morte dei genitori”, dichiarava “la nullità degli atti di disposizione limitatamente ai diritti dell’attore, legittimario pretermesso”, e gli attribuiva la somma di L. 22.633.333, che poneva in solido a carico dei convenuti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, regolando le spese processuali secondo il principio della soccombenza.

A seguito di rituale appello interposto da P.C., + ALTRI OMESSI la Corte di appello di Lecce, con sentenza n. 299 del 2004 (pubblicata l’11 maggio 2004, non notificata), accoglieva per quanto di ragione il formulato gravame e, per l’effetto, nel confermare per il resto l’impugnata sentenza e nel compensare integralmente tra le parti le spese del grado, così provvedeva: – condannava U.D., in proprio, nonchè lo stesso, M.A. e U.L.S., quali eredi di P.A., al pagamento in solido a favore di P. G. della somma di Euro 242,73; – condannava Po.Gi.

e P.C. in solido al pagamento in favore di P. G. della somma di Euro 222,00; – condannava P.C. e Po.An.Ma. in solido al pagamento, in favore di P. G., della somma di Euro 8319,26; – condannava P.C. al pagamento in favore di P.G. della somma di Euro 1234,65; – disponeva che tutte le indicate somme venissero corrisposte dai menzionati debitori al P.G., con il riconoscimento degli interessi legali con decorrenza dal 30 gennaio 1987 fino al soddisfo.

A sostegno della suddetta sentenza la Corte territoriale aveva, tra l’altro, rilevato la fondatezza del motivo di appello relativo all’erronea attribuzione all’attore, da parte del Tribunale, della rivalutazione e degli interessi legali sulle somme riconosciute, rilevando come, trattandosi di credito di valuta, non fosse ammissibile il cumulo, onde, in difetto di prova del maggior danno ex art. 1124 c.c., comma 2, andavano computati i soli interessi legali sulle somme determinate con decorrenza dal 30 gennaio 1987.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ritualmente ricorso per cassazione il P.G. basato su un unico motivo.

Nessuno degli intimati risulta costituito in questa fase.

Risulta depositata nei termini memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. nell’interesse del ricorrente da parte dell’Avv. Francesca Conte, dichiaratasi costituitasi, in rappresentanza e difesa dello stesso P.G., con procura a margine della stessa memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il collegio rileva, innanzitutto, che deve dichiararsi l’irritualità della rinnovata costituzione in giudizio del ricorrente a mezzo del nuovo difensore avv. Francesca G. Conte, in virtù di procura speciale conferita a margine della memoria illustrativa prevista dall’art. 378 c.p.c., poichè, nella specie, trattandosi di giudizio già pendente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 (v. art. 58, comma 1), non può trovare applicazione il nuovo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, (come modificato dall’ari. 45, comma 9, della stessa L. n. 69 del 2009), che ora ammette (integrando, sul punto, la precedente versione della medesima norma) la costituzione in giudizio della parte anche mediante il conferimento della procura speciale con apposizione in calce o a margine “della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato”.

Pertanto, nel caso in esame ricadente sotto la previgente disciplina del citato art. 83 c.p.c., comma 3, per la nomina del nuovo difensore (con sua facoltà di delegare altro professionista a partecipare alla discussione in pubblica udienza) sarebbe stato necessario osservare, in via esclusiva, le forme prescritte dallo stesso art. 83 codice di rito, comma 2, non essendo ammesse altre modalità.

2. Con l’unico motivo formulato il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 553, 555, 563, 1224 e 1227 c.c., nella parte in cui, avuto riguardo alla seconda parte del sesto motivo formulato con l’atto di appello, la Corte salentina aveva accolto la relativa censura mossa alla sentenza di primo grado, che aveva attribuito alle somme riconosciute dall’attore (ovvero dell’attuale ricorrente P.G.), a titolo di conguaglio in denaro conseguente al fruttuoso esperimento dell’azione di riduzione per lesione della quota di legittima, la rivalutazione dalla data di apertura della successione a quella della sentenza e gli interessi legali sul totale fino al soddisfo, sul presupposto che dovesse escludersi, in proposito, la natura di credito di valore, dovendosi qualificarlo come credito di valuta, come tale legittimante la sola spettanza degli interessi legali.

2.1. Il motivo è fondato e deve, pertanto essere accolto.

Rileva, infatti, il collegio che – per come esattamente dedotto con il prospettato motivo – se è vero che, in tema di reintegrazione della quota di legittima, per determinare la quota disponibile e la quota di riserva, il valore dei beni relitti, depurato dai debiti ed integrato dai beni di cui il defunto abbia disposto a titolo di donazione, deve essere computato con riferimento al momento dell’apertura della successione, è altrettanto vero che, qualora, come verificatosi nel caso di specie sottoposto al vaglio della Corte territoriale, il legittimario non consegua l’oggetto originario in natura, ma l’integrazione venga realizzata mediante il versamento di una corrispondente somma di denaro, il relativo credito è qualificabile come credito di valore, poichè all’avente diritto deve essere assicurato il “tantudem” pecuniario della reintegrazione della quota di legittima all’atto della decisione. Alla stregua di tale ricostruzione, nella sentenza impugnata i giudici di appello si sono discostati dalla costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 17 marzo 1953, n. 653; Cass. 26 febbraio 1992, n. 2383; Cass. 5 giugno 2000, n. 7478; Cass. 19 maggio 2005, n. 10564, e, da ultimo, Cass. 19 marzo 2010, n. 6709), secondo la quale, in tema di reintegrazione della quota di legittima, l’accertamento della lesione va effettuato procedendo alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione; pertanto, nell’ipotesi in cui, accertata la lesione, non sia possibile la materiale acquisizione del bene necessario alla reintegrazione della quota del legittimario, è con riferimento alla data dell’apertura della successione che va determinato il valore di tale bene ai fini del soddisfacimento per equivalente del diritto del legittimario, e il credito di quest’ultimo, cristallizzato in termini monetari, va poi rivalutato, nell’ipotesi in cui la liquidazione intervenga dopo un apprezzabile lasso di tempo, al fine di conservare la corrispondenza del “tantundem” pecuniario al valore economico reale del bene non acquisito al patrimonio del creditore. In altri termini, nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell’asse ereditario – mediante la cosiddetta riunione fittizia -, stabilire l’esistenza e l’entità della lesione della legittima, nonchè determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l’esistenza, nell’asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore – al momento della decisione giudiziale – del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinchè ne costituisca l’esatto equivalente, dovendo, quindi, procedersi alla relativa rivalutazione.

Conseguentemente, in accoglimento del motivo proposto, occorre disporre la cassazione della sentenza impugnata nella parte interessata dalla formulata censura e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa sul punto nel merito, ai sensi del previgente art. 384 c.p.c., comma 1 (corrispondente all’attuale comma 2), riconoscendo – in conformità di quanto già statuito con la sentenza di primo grado (sulla base di una valutazione di congruità, rapportata, anche sulla scorta dei dati raccolti con l’esperita c.t.u., alla natura, ubicazione, consistenza e capacità potenziali di apprezzamento delle condizioni di mercato del compendio immobiliare ereditario oggetto dell’esercitata azione di riduzione), risultante corrispondente alla richiesta dedotta con il formulato ricorso – al ricorrente P. G. sulle somme dovutegli dagli altri coeredi (rideterminate secondo le distinte e non impugnate liquidazioni compiute dai capi A) a D) del dispositivo della sentenza di appello), a titolo di reintegrazione della quota di legittima, la rivalutazione del 5% annuo dal 30 gennaio 1987 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza unitamente agli interessi legali sul totale fino al saldo.

3. Si ritiene che sussistano idonei motivi, sulla scorta di quanto già ritenuto dalla Corte territoriale, per confermare l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese del grado di appello, mentre, in virtù dell’accoglimento integrale del ricorso ed applicandosi il principio generale della soccombenza, gli intimati vanno condannati, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, riconosce la rivalutazione sulle somme dovute, in favore del ricorrente, a titolo di reintegrazione della quota di legittima nella misura del 5% annuo con decorrenza dal 30 gennaio 1987, fermo il resto. Conferma la dichiarazione di compensazione delle spese del giudizio di appello e condanna gli intimati, in solido fra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA