Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31869 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. III, 05/12/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 05/12/2019), n.31869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al numero 17658 del ruolo generale dell’anno

2016 proposto da:

P.F., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Saverio Cosi (C.F.:

CSOSVR60L02B842C);

– ricorrente –

nei confronti di:

EQUITALIA SUD S.p.A., (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

ROMA CAPITALE, (C.F.: indicato), in persona del Sindaco, legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 348/2016,

pubblicata in data 11 gennaio 2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 13

settembre 2019 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

MOTIVI

L’opposizione di P.F. a cartella per recupero sanzioni da infrazioni al C.d.S., irrogate è qualificata recu-peratoria e soggetta ai termini di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, sicchè, in carenza di indicazione della data di notifica dell’atto e così risultando impossibile verificare la tempestività della sua proposizione, il tribunale di Roma respinge l’appello contro il rigetto, sia pure parziale (perchè era stata ritenuta non dovuta la somma ex art. 27, comma 6, L. cit.) dell’opposizione.

Il P. propone ricorso per cassazione su due motivi, cui non resistono le intimate.

Il secondo motivo del ricorso pone questioni (in particolare quella avente ad oggetto l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva del capo della decisione diverso da quello impugnato da altra parte in via principale), in relazione alle quali la Corte ritiene opportuno disporre la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte:

– dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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