Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31868 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. III, 05/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 05/12/2019), n.31868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16304/2018 proposto da:

AZIENDA USL LATINA, in persona del Direttore Generale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LIVORNO 6, presso lo studio dell’avvocato

GUIDO DE SANTIS, rappresentata e difesa dall’avvocato RACHELE

AMBROSIO;

– ricorrente –

contro

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MALFANTE 81,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SCHETTINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAETANO CORONELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1104/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/09/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato AMBROSIO RACHELE;

udito l’Avvocato SCHETTINO VINCENZO che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito l’Avvocato CORONELLA GAETANO che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A febbraio 2009 R.M. convenne dinanzi al Tribunale di Latina la Azienda USL della medesima città, chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza dell’abbattimento di 19 capi di bestiame, disposto dal servizio veterinario della ASL in modo – secondo la prospettazione attorea illegittimo.

2. La ASL si costituì nominando difensore l’avv. Daniela Bellassai, appartenente al servizio interno di avvocatura della ASL, ed eleggendo domicilio ai fini del giudizio presso la propria sede in (OMISSIS).

Con sentenza 7.8.2014 n. 1876 il Tribunale di Latina accolse la domanda.

3. Il 19.9.2014 la difesa della parte vittoriosa notificò tale sentenza alla ASL, nella sua sede, senza indicare il nominativo del difensore dal quale era stata assistita in primo grado.

Nella relazione di notificazione del suddetto atto si dichiara che la sentenza viene notificata “Alla ASL Azienda Sanitaria Locale di Latina domiciliata in (OMISSIS)” ecc..

La ASL impugnò la sentenza di primo grado con atto notificato il 19.5.2015 (il termine ex art. 327 c.p.c., applicabile nella specie era di un anno, essendo il giudizio iniziato prima del 4.7.2009).

4. Con sentenza 19.2.2018 n. 1104 la Corte d’appello dichiarò il gravame inammissibile per tardività.

Ritenne la Corte d’appello che la notifica della sentenza effettuata il 19.9.2014 presso la sede della ASL fosse idonea a far decorrere il termine c.d. “breve” di cui all’art. 325 c.p.c..

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla ASL di Latina, con ricorso fondato su un solo motivo ed illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso R.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività.

Sostiene che la sentenza d’appello è stata notificata al difensore della ASL nel domicilio eletto (la sede della ASL stessa) il 28.2.2018, mentre il ricorso per cassazione è stato proposto il 16.5.2018.

1.2. L’eccezione è infondata.

Risulta dagli atti che R.M. notificò la sentenza d’appello alla ASL il 28.2.2018, e che la ASL tentò una prima notifica del ricorso per cassazione a R.M., nel domicilio eletto presso il difensore, con atto consegnato per la notifica il 27.4.2018 (e dunque due giorni prima della scadenza del termine di cui all’art. 325 c.p.c., che sarebbe spirato il 29.4.2018).

Tale notifica non andò a buon fine a causa dell’erronea indicazione del numero civico.

La ASL, tuttavia, riattivò il procedimento notificatorio consegnando un secondo atto all’ufficiale giudiziario in data 16.5.2018, e dunque ben prima dei 30 giorni che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto essere il termine “congruo” per reiterare la notifica del ricorso per cassazione non andato a buon fine (Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441-01).

La seconda notifica, pertanto, ha sanato il vizio della prima, ed i suoi effetti debbono intendersi prodotti ex tunc (ex plurimis, Sez. 6-3, Ordinanza n. 24660 del 19/10/2017, Rv. 645929-01).

1.3. Resta solo da aggiungere che l’insuccesso della prima notifica è reputato dal collegio incolpevole: esso consistette infatti nella inversione delle cifre componenti il numero civico (indicato in “18” invece che “81”), e questa Corte ha già stabilito, in fattispecie analoga, che l’erronea indicazione del solo numero civico dell’indirizzo del difensore destinatario dell’atto, che abbia determinato l’esito negativo della notificazione del ricorso e, conseguentemente, il superamento del termine di decadenza per la sua proposizione, “costituisce mero errore materiale e non provoca l’inammissibilità dell’impugnazione qualora la seconda notifica vada a buon fine entro un termine ragionevole” (Sez. 6-1, Ordinanza n. 14337 del 25/06/2014, Rv. 631494-01).

2. Il motivo unico di ricorso.

2.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso la ASL lamenta (evidentemente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, sebbene l’amministrazione ricorrente non sussuma la propria doglianza in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c.) la violazione, da parte della sentenza impugnata, degli artt. 170,325,326 e 327 c.p.c..

Al di là di tali riferimenti formali, non tutti pertinenti, la ASL deduce in sostanza che le modalità con cui avvenne la notifica della sentenza di primo grado erano inidonee a far decorrere il termine di 30 giorni per proporre l’appello.

Sostiene che la notificazione idonea a provocare gli effetti di cui all’art. 325 c.p.c., è quella effettuata “alla parte presso il procuratore costituito”. Nel caso di specie, però, la sentenza era stata notificata direttamente alla ASL, e non al suo procuratore, ed era altresì priva dell’indicazione del nominativo dell’avvocato che difese la ASL dinanzi al Tribunale.

3. Segnalazione del contrasto.

3.1. Il presente giudizio ha ad oggetto un caso in cui:

-) la parte soccombente in primo grado, destinataria della notificazione della sentenza, ha sede in un luogo che è, nello stesso tempo: a) sede dell’ente; b) sede dell’avvocatura dell’ente; c) domicilio eletto per il giudizio;

-) la notifica della sentenza di primo grado è avvenuta – per espressa previsione della relazione di notificazione – nel luogo dove l’ente destinatario è “domiciliato”, ma senza l’indicazione dell’avvocato difensore dell’ente nel giudizio di primo grado.

3.2. Rileva il Collegio che dinanzi a fattispecie di questo tipo si registrano nella giurisprudenza di legittimità due diversi orientamenti.

Secondo un primo e numericamente prevalente orientamento, quando un ente sia rappresentato in giudizio da un avvocato facente parte dell’organo di avvocatura interna, presso la cui sede sia anche stato eletto il domicilio, la notifica ivi compiuta senza l’indicazione del procuratore domiciliatario è inidonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c.. Ciò in quanto, trattandosi di organizzazioni complesse con assetti organizzativi diversi in ragione delle dimensioni dell’ente e delle prassi locali, la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale (così, testualmente, Sez. 6-L, Ordinanza n. 14054 del 08/07/2016, Rv. 640480-01; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 9298 del 18/04/2007, Rv. 597311-01; Sez. 3, Sentenza n. 9431 del 11/06/2012, Rv. 622678-01; Sez. L, Sentenza n. 25205 del 08/11/2013 (non massimata sul punto che qui interessa); Sez. 3, Sentenza n. 4698 del 27.2.2014; Sez. 1, Sentenza n. 9843 del 07/05/2014, Rv. 631135-01; Sez. 6-3, Sentenza n. 18356 del 20/09/2016, Rv. 642121-01. Tra queste decisioni, Cass. 25205/13, Cass. 4698/14 e Cass. 18356/16 espressamente prendono in esame, censurandolo e discostandosene, il contrastante orientamento di cui si sta per dire).

3.3. Si è invece pronunciata in senso difforme Sez. 3, Sentenza n. 18640 del 12/09/2011, Rv. 619517-01.

Tale decisione, dopo avere ricordato che la notifica della sentenza al procuratore sortisce il medesimo effetto della notifica alla parte presso il procuratore, ha ritenuto che quando:

a) una pubblica amministrazione disponga di un servizio di avvocatura interna;

b) questa abbia la stessa sede dell’ente;

c) l’ente legga domicilio presso di essa;

sorgerebbe in tal caso “una presunzione assoluta di irredimibile collegamento tra la parte, il suo procuratore costituito e il domicilio di quest’ultimo”, tale da creare una “assoluta identità, logistica e funzionale, del domicilio (del rappresentante dell’ente) e del domicilio eletto presso il suo difensore e procuratore costituito”.

Nella stessa decisione si aggiunge che nell’ipotesi sopra descritta la notificazione della sentenza nel luogo che è, nello stesso tempo, sede dell’ente, sede dell’avvocatura e domicilio eletto, produce gli effetti di cui all’art. 325 c.p.c., quand’anche in essa non sia indicato il nome dell’avvocato che ha rappresentato l’ente in giudizio, quando esso risulti comunque dall’epigrafe della sentenza notificata.

3.4. I principi affermati da Cass. 18640/11, cit., sono stati in seguito condivisi da Sez. 6-L, Ordinanza n. 14891 del 19.4.2015 (non massimata); e richiamati (ma non applicati, perchè in quel caso la notifica conteneva l’indizione del nome dell’avvocato) da Sez. 6-1, Ordinanza n. 24207 del 13.11.2014; Sez. L, Sentenza n. 20832 del 2.10.2014; Sez. L, Sentenza n. 6549 del 20.3.2014, tutte e tre con riferimento a sentenze notificate all’avvocatura dell’INPS.

3.4. Ritiene il Collegio non solo che il contrasto appena segnalato non possa dirsi superato, ma che esso anzi perduri e si alimenti, tenuto conto del numero e della data delle decisioni che, consapevolmente o meno, sono via via venute aderendo all’uno od all’altro dei contrapposti orientamenti.

Appare dunque opportuno che il ricorso sia sottoposto al Primo Presidente della Corte di cassazione, affinchè valuti l’opportunità di devolvere alle Sezioni Unite della Corte le seguenti questioni:

(a) se sia idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 325 c.p.c., la notifica della sentenza di primo grado effettuata ad una pubblica amministrazione nella sua sede, quando tale luogo sia contemporaneamente, oltre che sede dell’ente, anche sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio;

(b) se, nell’ipotesi (a), l’omessa indicazione nell’atto notificato del difensore che ha assistito l’amministrazione sia surrogata dalla circostanza che il nominativo del difensore risulti dall’epigrafe della sentenza notificata.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

dispone che la causa sia sottoposta al Primo Presidente, affinchè valuti l’opportunità di assegnarla alle Sezioni Unite di questa Corte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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