Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31867 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 10/12/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 10/12/2018), n.31867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7688-2013 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE

DE ROSE, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE COMPAGNIE VALDOTAINE DES EAUX

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARINO BIN, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza non definitiva n. 403/2012 della CORTE D’APPELLO

di TORINO, depositata il 14/06/2012 R.G.N. 837/2008;

avverso la sentenza definitiva n. 952/2012 della CORTE D’APPELLO di

TORINO, depositata il 27/09/2012 R.G.N. 837/2008.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Torino ha riconosciuto in capo alla Compagnia Valdostana delle Acque (società denominata Geval fino al 2001; che aveva acquisito un ramo d’azienda dalla Valgen spa, la quale a sua volta aveva acquisito da Enel Produzione spa, società che a sua volta aveva acquisito il ramo d’azienda da Enel spa, quest’ultimo frutto della trasformazione di Enel da ente pubblico a società per azioni) il diritto all’esenzione integrale dal pagamento della contribuzione per maternità e malattia a far data dall’1/6/2001 con riferimento ai dipendenti effettivamente provenienti dall’Enel, già in servizio al momento della trasformazione in spa, ritenendo che la disciplina dettata dal DPR n 145/1965, applicabile ai dipendenti Enel e prevedente l’esonero dai contributi per maternità e malattia, continuasse a produrre i suoi effetti nei confronti delle società per azioni sorte dalla trasformazione da ente pubblico a società per azioni dell’Enel, nonchè a tutti i soggetti che avessero acquistato, in momenti successivi, i rami di azienda per la gestione del settore elettrico.

Secondo la Corte d’appello tutta la nuova normativa introdotta dalla L. n. 218 del 1990 ed in particolare la salvaguardia dei diritti quesiti inerenti i rapporti di lavoro (di cui alla L. n. 218 cit.m art. 3, comma 2) appariva diretta a disciplinare la posizione dei dipendenti pubblici già in servizio al momento della privatizzazione e che un’interpretazione sistematica conduceva a ritenere che l’esonero della contribuzione permanesse nei passaggi successivi.

2. Avverso la sentenza definitiva e non definitiva ricorre l’Inps con due motivi. Resiste la Compagnia Valdostana con controricorso e poi memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. L’Istituto denuncia, con il primo motivo, violazione del D.P.R. n 145 del 1965, art. 2,D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 79,L. n. 158 del 1990, art. 3; D.L. n. 333 del 1992, art. 18 conv in L. n. 359 del 1992.

Secondo l’Istituto non poteva trovare applicazione la disciplina dettata dal D.P.R. n. 145 del 1965 anche nei confronti della Compagnia Valdostana poichè la società non scaturiva direttamente dalla trasformazione in società per azioni dell’ente pubblico Enel e, comunque, la piana interpretazione del D.P.R. n. 145 cit., artt. 1 e 2 non prevedeva affatto l’esonero della contribuzione per malattia fatta eccezione per gli impiegati per i quali l’onere contributivo era ridotto.

Secondo l’istituto, inoltre, il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 79 poneva quale regola generale per tutti i datori di lavoro l’obbligo di pagamento del contributo per maternità.

Con il secondo motivo l’Inps denuncia violazione degli artt. 1282 e 1241 c.c. censurando la liquidazione degli interessi come prevista in sentenza.

4. Il ricorso va accolto limitatamente ai contributi dovuti per indennità di maternità.

5.Con riferimento all’indennità di malattia va rilevato che il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 20 conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133 – a tenore del quale “la L. 11 gennaio 1943, n. 138, art. 6, comma 2 si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dall’erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all’Istituto medesimo” – è norma che, essendo di natura interpretativa, e, quindi, di portata retroattiva, si applica ai giudizi di cassazione in corso, mentre la stessa, laddove al secondo alinea dispone che “restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1 gennaio 2009”, costituisce soltanto una disposizione limitativa della retroattività della precedente disposizione e può avere efficacia solo per l’avvenire. (in tal senso Cass. 22863/2010).

Ogni questione circa la contribuzione di malattia risulta superata dalla normativa sopravvenuta.

6. Quanto ai contributi per maternità va richiamata la giurisprudenza di questa Corte (cfr Cass 15394/2017, n 5289/2018) che ha escluso sia l’applicabilità delle disposizioni della L. del 2008 alla diversa ipotesi di indennità di maternità, sia l’infondatezza della pretesa delle società ricorrenti a godere dell’esonero.

Questa Corte ha chiarito, al riguardo, che le società che, come l’odierna controricorrente, derivano la loro genesi dal processo di trasformazione dell’ENEL, sono obbligate al pagamento della contribuzione per maternità anche per il periodo anteriore all’1.1.2009, nonostante il versamento diretto del trattamento dovuto alle lavoratrici madri, non essendo estensibile a tali contributi l’esonero previsto dal D.L. n. 112 del 2008, art. 20, (conv. con L. n. 133 del 2008), con riferimento ai contributi per malattia, in favore dei datori di lavoro che abbiano corrisposto direttamente ai lavoratori la relativa indennità (cfr. Cass. n. 15394 del 2017). A supporto di tale conclusione, invero, si è anzitutto sottolineato che l’obbligo, per tali società, di corrispondere ai propri dipendenti il trattamento di maternità discende dai contratti collettivi, e non già dal D.P.R. n. 145 del 1965, art. 1 che deve ritenersi disposizione ormai priva di efficacia diretta in quanto legata necessariamente all’esistenza dell’ente pubblico economico denominato Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, già venuto meno a seguito della sua trasformazione in società per azioni, per effetto del D.L. n. 333 del 1992, e poi ulteriormente scomposto in più società a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico realizzata dalla Legge Delega n. 128 del 1999 e dal successivo D.Lgs. n. 79 del 1999, resa necessaria dal rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 96/92/CE. Richiamato quindi il principio (ormai pacifico nella giurisprudenza di questa Corte) secondo cui nessuna deroga all’ordinaria obbligatorietà del versamento dei contributi previdenziali può discendere dall’origine pubblica di tali soggetti, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione maggioritaria da parte dell’ente pubblico, si è ribadito – sulla scorta di Cass. S.U. n. 10232 del 2003 e di Corte cost. n. 47 del 2008 – che il fondamento della previdenza sociale sta nel principio di solidarietà, di talchè il concetto di sinallagma, inteso quale equilibrio di obbligazioni corrispettive, risulta insufficiente alla rappresentazione del sistema previdenziale, accompagnandosi all’apporto contributivo delle categorie interessate il costante intervento finanziario dello Stato e quindi della solidarietà generale. E se ne è desunto che, non esistendo tra prestazioni e contributi un nesso di reciproca giustificazione causale e ben potendo dunque persistere l’obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti l’ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni, il rinvio ai criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per le malattie, contenuto nella L. n. 1204 del 1971, art. 15 in tema di corresponsione dell’indennità di maternità, non consente di per sè di estendere ai contributi per la maternità l’esonero dall’obbligo contributivo previsto per i datori di lavoro tenuti a versare l’indennità di malattia.

A tali conclusioni, successivamente ribadite da Cass. nn. 23845, 24009, 25681-25685 e 25771-25773 del 2017, intende il Collegio dare continuità. Va anzitutto rimarcato che il richiamo alle statuizioni di Cass. S.U. n. 10232 del 2003, così comenuelle di Corte cost. n. 47 del 2008, ha valore essenzialmente sistematico: da tali pronunce, infatti, è dato ricavare un principio di carattere generale relativo alla natura sostanzialmente impositiva della contribuzione previdenziale pubblica ed all’assenza di logiche di stretta correlazione tra obbligo contributivo e prestazione alla stessa sottese. E analogamente è a dirsi in ordine al richiamo ai precedenti di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 5 8591 del 2017 e 20818 del 2013) che hanno sancito l’assoggettamento delle società, anche se partecipate da soggetti pubblici, all’ordinario regime di pagamento dei contributi previsto per i datori di lavoro privati, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.

Per converso, l’individuazione delle previsioni contrattuali collettive quali fonti esclusive dell’obbligo di corresponsione dell’indennità di maternità da parte della società controricorrente assolve al compito di giustificare la persistenza di tale obbligazione a seguito del venir meno dell’efficacia precettiva del disposto del D.P.R. n. 145 del 1965, art. 1: ed è evidente che, trattandosi di obbligazione di fonte collettiva, e non più legale, il suo adempimento non può logicamente essere invocato dall’odierna controricorrente al fine di garantirsi l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali relativi all’indennità di maternità. Sotto questo profilo, anzi, manifestamente infondato appare il dubbio di legittimità costituzionale argomentato da parte controricorrente sul presupposto di una disparità di trattamento tra le società derivate dalla trasformazione dall’ente pubblico e quelle generatesi dejlo scorporo delle prime: tale dubbio, infatti, trae origine dal presupposto, affatto infondato, che il D.P.R. n. 145 del 1965, art. 1 continuasse a trovare applicazione anche alle società derivanti dalla c.d. prima privatizzazione, laddove si è visto che la sua efficacia precettiva deve ritenersi venuta meno a seguito della trasformazione dell’ENEL in società per azioni. Proprio per ciò, non può trarsi dal D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 2, alcun indizio circa la volontà del legislatore di assoggettare le società rivenienti dal processo di trasformazione dell’ENEL al pagamento dei contributi per maternità solo a far data dal 1.1.2009, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata: tale obbligo, infatti, doveva ritenersi immanente al sistema in ragione delle considerazioni di carattere sistematico dianzi svolte, restando naturalmente salva la facoltà del legislatore di renderlo manifesto attraverso un’apposita disposizione di legge, il nostro ordinamento ben conoscendo le disposizioni di legge meramente ricognitive di norme già esistenti (cfr. in tal senso, tra le tante, Corte cost. nn. 230 del 2016, 346 del 2010, 401 del 2007). Nè contrari argomenti possono desumersi dalla L. n. 218 del 1990, art. 3, comma 2, che, oltre i diritti quesiti, ha fatto salvi “gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell’ente di appartenenza”, giacchè tale disposizione, originariamente introdotta per i dipendenti degli enti creditizi e successivamente estesa anche ai dipendenti dell’ENEL in virtù del D.L. n. 198 del 1993 (conv. con L. n. 292 del 1993), si riferisce espressamente ed esclusivamente alle situazioni giuridiche dei dipendenti degli enti pubblici oggetto di trasformazione in soggetti di diritto privato e non può in alcun modo costituire la base normativa per attribuire situazioni di vantaggio in favore dei loro datori di lavoro.

7.Per le considerazioni che precedono va accolto il primo motivo del ricorso nei sensi di cui in motivazione, resta assorbito il secondo motivo e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo nei sensi di cui in motivazione, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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