Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31866 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 10/12/2018, (ud. 19/06/2018, dep. 10/12/2018), n.31866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3319-2016 proposto da:

A.N.A.S. S.P.A. AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso lo

studio dell’avvocato RAFFAELE VERSACE, rappresentata e difesa

dall’avvocato RAFFAELE PELLEGRINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI, 1,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO NAPPI, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLA MANCINI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 78/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 30/06/2015 R.G.N. 182/2012.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE, esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore, RILEVA che con sentenza del 6 dicembre 2011 il giudice di lavoro di Campobasso accoglieva la domanda con la quale l’attore M.A., dipendente A.N.A.S. inquadrato nel profilo B1 di capo cantiere, premesso di aver svolto mansioni riconducibili al superiore profilo B, di assistente di nucleo, aveva chiesto il riconoscimento del diritto a detto superiore inquadramento (dal primo aprile 1999) e al pagamento delle conseguenti differenze retributive per tutto il quinquennio successivo al 10 settembre 2002;

che A.N.A.S. S.p.A. appellava l’anzidetta pronuncia come da ricorso del 4 giugno 2012, gravame tuttavia respinto dalla Corte d’Appello di Campobasso con sentenza n. 78 in data 6 marzo – 30 giugno 2015, compensate peraltro interamente le spese per il secondo grado del giudizio; che avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione A.N.A.S. S.p.A. con atto del 30 dicembre 2015 (notifica perfezionata in data 8 gennaio 2016), affidato a quattro motivi cui ha resistito il P. mediante controricorso del tre – otto febbraio 2016; che le parti hanno depositato memorie illustrative (ma oltre il termine di rito, quello della ricorrente).

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., norma che dà rilievo alla prestazione di fatto svolta dal dipendente, imponendone una valutazione esclusivamente nel suo contenuto intrinseco che connota la mansione officiata, e non in relazione al ruolo della persona che la richiede, ovvero al ruolo della persona alla quale la prestazione stessa è riferita;

con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione del contratto collettivo nazionale di settore, con specifico riferimento alla parte del contratto collettivo 1998 – 2001 (artt. 64 e ss.), che prevede la classificazione del personale, così come integralmente riprodotta con il C.C.N.L. 2002 – 2005 (artt. 72 ss.), tanto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (cfr. pagg. da 11 a 23 del ricorso); con il terzo motivo è stata lamentata la violazione dell’art. 2697 c.c., comma 1 – motivazione omessa e o insufficiente e o contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;

il ricorso va dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non risultando dall’atto l’avvenuto deposito del testo integrale della contrattazione collettiva, ivi abbondantemente richiamata, però senza alcun preciso e specifico riferimento alla relativa produzione (v. anche la genericità dell’indice in calce allo stesso ricorso “Si deposita la seguente documentazione: copia conforme della sentenza n. 78/2015…; istanza ex art. 369 c.p.c.; procura speciale conferita…; fascicoli dei due gradi di giudizio precedenti.”);

invero, nel giudizio di cassazione l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica di questa S.C. e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; nè, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti (Cass. lav. n. 4350 del 04/03/2015. V. in senso analogo pure Cass. 1 civ. ordinanza n. 15580 del 15/03 – 14/06/2018 – Rv. 649273 – 01. Cfr. altresì Cass. lav. n. 15495 del 02/07/2009, secondo cui l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al citato D.Lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 c.c. e ss. e, in ispecie, con la regola prevista dall’art. 1363 c.c., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa. Conformi Cass. n. 28306 del 31/12/2009, n. 3894 del 18/02/2010, n. 6732 del 19/03/2010, nonchè n. 7891 del 06/04/2011.

V. ancora Cass. lav. n. 27876 del 30/12/2009: l’onere di depositare il testo integrale dei contratti collettivi di diritto privato, previsto a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non è limitato al procedimento di accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all’art. 420-bis c.p.c., ma si estende al ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avuto riguardo alla necessità che la S.C. sia messa in condizione di valutare la portata delle singole clausole contrattuali alla luce della complessiva pattuizione, e dovendosi ritenere pregiudicata la funzione nomofilattica della S.C. ove l’interpretazione delle norme collettive dovesse essere limitata alle sole clausole contrattuali esaminate nei gradi di merito. Conformi id. n. 2742 – 08/02/2010, n. 3459 del 15/02/2010.

Cass. lav. n. 4373 del 23/02/2010: l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato già effettuato il deposito di detti atti. In senso analogo v. ancora Cass. lav. ordinanza n. 11614 del 13/05/2010, secondo cui, in particolare, non può essere considerata sufficiente la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato effettuato il deposito di detti atti o siano state allegate per estratto le norme dei contratti collettivi. In tal caso, ove pure la S.C. rilevasse la presenza dei contratti e accordi collettivi nei fascicoli del giudizio di merito, in ogni caso non potrebbe procedere al loro esame, non essendo stati ritualmente depositati secondo la norma richiamata.

Parimenti, v. Cass. 6 sez. – L, ordinanza n. 21366 del 15/10/2010, con principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, ed analogamente come da ordinanza n. 21358 del 15/10/2010, secondo la quale l’anzidetto deposito deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di Cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale); gli anzidetti principi valgono tanto più nel caso di specie qui in esame, in quanto una valutazione globale della previsione della contrattazione collettiva sarebbe stata necessaria, onde porre a raffronto la qualifica rivendicata con quella di appartenenza, questione sottesa non solo, evidentemente, ai primi due motivi di ricorso, ma anche alla terza doglianza, che vi è strettamente connessa, siccome concernente in effetti pretesi vizi di motivazione, però riguardanti anch’essi, chiaramente ed inevitabilmente, l’applicazione, asseritamente errata e non corretta, unitamente ai relativi accertamenti di fatto, della contrattazione collettiva in questione in relazione alla denunciata violazione dell’art. 2103 c.c. e della correlata disciplina contrattuale;

pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con la condanna della parte rimasta soccombente al rimborso delle spese del giudizio;

quindi, ricorrono anche i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara IMPROCEDIBILE il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi professionali, e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione all’avv. Nicola Mancini, quale procuratore anticipatario costituito per il controricorrente. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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