Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31866 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. III, 05/12/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 05/12/2019), n.31866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. Tatangelo Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 24068/2017 R.G. proposto da:

D.G.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Daniela

Terracciano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma,

viale delle Milizie, n. 1;

– ricorrente –

contro

D.C.G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Romano

ed Egidio Lizza, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma,

via Valadier, n. 43;

– controricorrenti –

Condominio (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. Barbara Rosati, con domicilio

eletto presso il suo studio in Roma, via Val d’Orsola, n. 12;

– controricorrente –

Calliope s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

Sara Assicurazioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7169 del Tribunale di Roma depositata il 10

aprile 2017.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 maggio 2019

dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del primo motivo.

Fatto

RITENUTO

I creditori pretermessi hanno proposto opposizione, ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c., avverso l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, in sede di approvazione del progetto di distribuzione, escludeva dalla distribuzione i crediti vantati dai creditori intervenuti in forza della sentenza n. 4717/2004, e quindi anche il credito già ab origine facente capo alla D.G. e quello dell’avvocato Terracciano, nel frattempo ceduto alla medesima D.G..

Con ordinanza del 20 dicembre 2013, il giudice dell’esecuzione accoglieva l’opposizione proposta dalla Sara s.r.l. e rigettava le altre, assegnando un termine per l’introduzione del giudizio di merito.

Il Tribunale di Roma rigettava le domande dei creditori opponenti, condannandoli al pagamento delle spese processuali.

La sentenza è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione, articolato in due motivi, da parte della D.G., a tutela di tutte le posizioni creditorie delle quali è divenuta nel frattempo titolare.

Hanno resistito con controricorso il D.C.G., debitore esecutato, e il Condominio (OMISSIS), creditore ammesso alla fase distributiva.

La D.G. e il D.C. hanno depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

Nelle controversie distributive sussiste litisconsorzio necessario fra tutti i creditori inclusi nel progetto di distribuzione, poichè l’accoglimento dell’opposizione proposta da uno di loro può riflettersi sulla percentuale di soddisfazione di tutti gli altri.

I nominativi di tutti i creditori che hanno partecipato alla fase distributiva sono chiaramente ricavabili dal ricorso. Escluso, quindi, che il ricorso risulti carente sotto il profilo dell’esposizione dei fatti di causa (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), occorre ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori ammessi alla distribuzione delle somme in sede esecutiva, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA