Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31865 del 05/12/2019
Cassazione civile sez. III, 05/12/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 05/12/2019), n.31865
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16512/2017 proposto da:
VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI –
VERITAS SPA, in persona del Direttore Generale Dott. RA.AN.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34-B, presso
lo studio dell’avvocato MAURIZIO CECCONI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ANDREA PASQUALIN;
– ricorrente –
contro
R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 36,
presso lo studio dell’avvocato MARIO MASSANO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ENRICO CORNELIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3387/2016 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata
il 20/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/04/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PEPE Alessandro, che ha concluso per la rimessione della causa alle
S.U. questione di legittimità costituzionale, nel merito rigetto
del ricorso;
udito l’Avvocato ANDREA PASQUALIN;
udito l’Avvocato ENRICO CORNELIO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., n. 3387 del 20/12/2016 il Tribunale di Venezia ha sostanzialmente respinto, tranne che in punto spese, il gravame interposto dalla società V.E.R.I.T.A.S. s.p.a. in relazione alla pronunzia G. di P. Venezia n. 110/2015, di accoglimento della domanda in origine monitoriamente azionata dal sig. R.G. di restituzione dell’importo dell’IVA versata (anche) sulla TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) e sulle bollette di utenza domestica, in ragione della ravvisata natura di tributo – e non già di corrispettivo di prestazione di natura privata – (oltre che della TIA 1 anche) della TIA 2.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la società V.E.R.I.T.A.S. s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
Resiste con controricorso il R., che ha presentato anche memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che successivamente all’udienza, e anteriormente al deposito della sentenza, la questione oggetto della presente causa (concernente la natura della tariffa di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 (“Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”, poi denominata “Tariffa Integrata Ambientale”, c.d. TIA 2), come interpretata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33 (conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010), se privatistica (con la conseguenza del relativo assoggettamento ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1,3, art. 4, commi 2 e 3) ovvero tributaria) è stata rimessa alle S.U..
Si rende pertanto opportuno attendere la pronunzia delle medesime in argomento.
La causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, dal Collegio riconvocatosi nella medesima composizione dall’udienza, il 12 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019