Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31864 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 10/12/2018, (ud. 06/06/2018, dep. 10/12/2018), n.31864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10580-2014 proposto da:

T.T. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 10,

presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO FERRI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GIANNI SADAR, CRISTINA DA ROS,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.W., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato RICCARDO FARANDA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MARIA ROSARIA AMARI, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 431/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 19/11/2013 r.g.n. 343/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per il che ha concluso per

l’inammissibilità o in subordine rigetto;

udito l’Avvocato GIANCARLO FERRI;

udito l’Avvocato RICCARDO FARANDA.

Fatto

FATTI di CAUSA

Il giudice del lavoro di Trieste con sentenza n. 255 in data 14 giugno – 27 luglio 2011, annullava la sanzione disciplinare della retrocessione, comminata dalla S.p.A. T.T. ai propri dipendenti P.W. e G.F., conducenti di linea, ritenuti responsabili di aver diffuso dichiarazioni lesive dell’onore e del decoro del proprio datore di lavoro per effetto dell’affissione di manifesti contenenti espressioni offensive. Disattese le eccezioni di natura procedimentale, il primo giudicante aveva così riconosciuto il carattere diffamatorio dei volantini in data 10 marzo e 6 maggio 2008, ma, in ragione dell’impossibilità di ricondurre la paternità di tali volantini ai due dipendenti, comunque dirigenti della Confederazione Unitaria di Base, alla quale andavano ascritti i manifesti in questione, aveva dichiarato l’illegittimità delle applicate sanzioni.

Avverso l’anzidetta decisione proponeva appello con ricorso del 2 dicembre 2011 la S.p.A. T.T., gravame rigettato quindi dalla competente Corte distrettuale come da sentenza n. 431 in data 17 ottobre – 19 novembre 2013, notificata il 19 febbraio 2014.

Tale sentenza è stata, quindi, impugnata mediante ricorso per cassazione dalla suddetta società con atto del 18 aprile 2014, con vari motivi. Il P. ed il G. hanno resistito all’impugnazione avversaria mediante controricorso del 27/28 maggio 2014.

Memoria ex art. 378 c.p.c. è stata depositata per la società ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La società appellante aveva dedotto l’indubbia circostanza che i volantini provenivano dalla Confederazione Unitaria di Base, Federazione Trasporti delle Rappresentanze Sindacali di Base, anche in mancanza di firma. Nè era infondato sostenere l’ammissibilità di una azione nei confronti di uno qualunque dei soggetti facenti parte delle rappresentanze sindacali aziendali, laddove la responsabilità per il contenuto delle affissioni gravava sulla r.s.a. da cui provenivano, in persona di chi aveva agito per conto di essa. Nella denuncia – querela le controparti erano state indicate come i “legali rappresentanti responsabili del sindacato R.d.B.” dell’azienda ed organi delle relazioni esterne di R.d.b., ciò senza alcuna contestazione di sorta, al pari poi di quanto verificatosi nel corso del procedimento penale (archiviato, nonostante l’opposizione della p.o., per la ritenuta non lesività del contenuto dei volantini). In ogni caso, non era difficile presumere che i volantini fossero passati per le mani degli appellati quanto meno ai fini della loro approvazione.

La Corte triestina ha motivato il rigetto del gravame osservando che, come correttamente rilevato dal primo giudice, la controversia aveva ad oggetto la responsabilità disciplinare degli appellati ( P. e G., quali dirigenti, coordinatore regionale il primo e provinciale il secondo dell’organizzazione sindacale), laddove al contrario la stessa contestazione aziendale si soffermava esclusivamente sulla “riferibilità” dei volantini all’organizzazione sindacale di cui gli stessi risultavano dirigenti. Di conseguenza, altro era la rappresentanza sindacale dell’associazione non riconosciuta, altro era la responsabilità a fini civilistici, altro ancora era la responsabilità disciplinare, che non veniva coinvolta dalla generica riferibilità dei volantini all’organizzazione sindacale medesima, e non direttamente alle persone degli appellati, nei confronti delle quali (al di là di ogni riferimento politico), non era stata avanzata alcuna specifica doglianza di sorta con riferimento a comportamenti concretamente tenuti in relazione alla redazione ovvero alla divulgazione dei fogli in contestazione. I giudici di merito non ignoravano la peculiarità della vicenda, dove i rappresentanti sindacali di maggior livello provinciale e regionale dell’organizzazione, cui i volantini erano intestati, non avevano espressamente rivendicato – quanto meno per ragioni di riconoscibilità politica e di eventuale proselitismo sindacale – la paternità di tali scritti, ma ciò in ogni caso non rilevava nell’ambito strettamente disciplinare, anche alla stregua della contestazione siccome formulata dal datore di lavoro nei termini indicati. Ogni ulteriore considerazione, pertanto, non poteva essere che assorbita in ragione dei precedenti rilievi. Tanto premesso, la ricorrente ha in primo luogo lamentato violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 cit. codice, nonchè il vizio di omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che avevano formato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Infatti, nella lettera di contestazione del 19 settembre 2008 si leggeva che in data 5 e 10 marzo 2008 erano stati affissi in azienda manifestini sindacali – riferibili, per la loro violazione e diffusione, all’organizzazione di cui il destinatario della missiva risultava essere sia dirigente sindacale aziendale, sia coordinatore provinciale – nei quali erano contenute espressioni come “impedire che ben noti vampiri possano continuare a sfruttare la salute dei lavoratori, succhiando anche il loro sanguè. Dette espressioni travalicavano ampiamente il diritto di critica nei confronti del datore di lavoro spettante ai lavoratori, anche se rivestenti la funzione di rappresentante sindacale. Pertanto, era stata contestata, in via disciplinare ai destinatari, proprio la condotta relativa alla redazione e diffusione dei volantini ai sensi dell’art. 43).

4 allegato A al R.D. n. 148 del 1931. Inoltre, la riferibilità dei volantini all’organizzazione sindacale era stata affiancata nella contestazione dal dato relativo al ruolo ricoperto in essa dai i suddetti incolpati. La riferibilità all’organizzazione era, dunque, riferibilità – riferibilità agli organi che la rappresentavano e agivano in nome e per conto di essa, assumendosene la responsabilità. Che poi tale responsabilità derivasse dall’aver deciso il contenuto dei volantini, ovvero dal non averli impediti, non modificava la sostanza dei fatti contestati ai due lavoratori/ rappresentanti sindacali. Gli appellati non avevano mai allegato di non aver partecipato alla redazione dei volantini o di esserne stati all’oscuro, nè si erano mai dissociati dal loro contenuto.

In secondo luogo, la ricorrente ha denunciato la omessa pronuncia su più motivi di gravame, con conseguente nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4. Infatti, la Corte d’Appello non aveva in nessun modo risposto ai rilievi di parte appellante circa la riferibilità dei volantini al direttivo e la pacifica appartenenza dei ricorrenti a tale direttivo; nè in merito al fatto che sussisteva quanto meno una prova per presunzioni che i volantini, ancorchè non scritti dagli appellati, fossero stati dagli stessi approvati o comunque non impediti, rendendo così del tutto legittima l’applicazione della sanzione disciplinare. A nessuna delle argomentazioni svolte con l’atto di appello la sentenza di secondo grado aveva replicato, non avendo analizzato la responsabilità personale dei lavoratori in riferimento all’essere essi componenti del direttivo che aveva deciso il contenuto dei volantini e quindi all’essere essi stessi artefici di tale decisione, o quantomeno a non aver contestato impedito tale diffusione.

Con analogo vizio l’impugnata sentenza non aveva in alcun modo affrontato il fatto che in sede penale l’imputabilità dei sigg. P. e G. per il reato di diffamazione commesso tramite l’organizzazione sindacale non fosse stata in alcun modo posto in dubbio (pagine da 9 a 11 del ricorso di appello circa la denuncia querela con la quale i 2 appellati erano stati specificamente indicati come legali rappresentanti responsabili del sindacato R.d.B. dell’azienda senza alcuna contestazione al riguardo; parimenti con riferimento all’ordinanza del 17 settembre 2009 pronunciata dalla Sezione g.i.p. del Tribunale di Trieste, laddove erano state individuate le controparti tra i 15 membri del coordinamento aziendale del sindacato R. d. B. presso l’azienda, quali responsabili in ordine all’osservanza del precetti di cui al menzionato procedimento, senza che una qualche contestazione fosse stata mossa a tal riguardo; analogamente, in relazione all’opposizione all’archiviazione ex art. 410 c.p.p., laddove quali responsabili del sindacato erano stati indicati i resistenti, altresì nella lettera di contestazione risultava evidentemente di fatto conferita ai ricorrenti la rappresentanza della r.s.a. ex art. 36 c.c., comma 11). Pertanto, emergevano fatti concludenti nel senso che i controricorrenti venivano a configurarsi come organi delle relazioni esterne del sindacato, al quale imputare e da cui ricevere gli atti rientranti nella sfera di attività dell’anzidetta organizzazione sindacale (in relazione ai manifestini che “per la loro redazione e diffusione sono riferibili all’organizzazione di cui lei è sia dirigente sindacale aziendale, sia coordinatore regionale”).

Se dunque una imputabilità penale poteva configurarsi almeno in astratto, non si comprendeva per quale ragione fosse stata così agevolmente – invece – esclusa una configurabilità della responsabilità disciplinare, che pure da quella mutua alcuni principi in ragione del potere datoriale di irrogare al lavoratore delle pene, seppure private.

Da ultimo è stato denunciato anche il vizio di violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che avevano formato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, visto che con l’appello era stata denunciata la possibilità degli accordi intervenuti tra i membri di una associazione non riconosciuta di disciplinare i rapporti tra costoro verso l’esterno, così superando eventuali carenze organizzative, laddove inoltre in base a quanto dichiarato dal teste V. i volantini provenivano dal direttivo. Dunque, essendo indubbio il fatto che i due incolpati fossero dirigenti della R.d.B., in particolare quali componenti del suddetto direttivo sindacale, non era difficile presumere che i volantini in questione fossero passati per le mani dei predetti, quanto meno per la loro approvazione, avuto riguardo all’art. 2727 c.c. in tema di presunzioni semplici. Dunque, la Corte di Appello avrebbe dovuto esaminare gli evidenziati elementi e trarre da essi le necessarie conseguenze, motivando sia pure in maniera concisa sul punto, con conseguente vizio della sentenza impugnata in parte qua, anche sotto il profilo della nullità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 111 Cost..

Tanto premesso, il collegio rileva l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e di pertinenza in relazione alle motivazioni della sentenza impugnata, da leggersi però unitamente a quella di primo grado, che veniva confermata mediante il rigetto dell’appello, perciò condividendone le argomentazioni.

D’altro canto, si critica in effetti il merito del ragionamento decisorio (nella specie peraltro non consentito anche per effetto del più rigoroso sbarramento rappresentato dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5, attualmente vigente, qui ratione temporis applicabile, in relazione alla sentenza de qua, risalente all’ottobre / novembre 2013) seguito dalla Corte d’Appello, di cui si chiede una nuova rivalutazione dei fatti – supportata da elementi indiziari e presuntivi – sulla scorta della mera contestata riferibilità del fatto ascritto al sindacato di cui gli incolpati risultavano dirigenti, dunque in relazione unicamente al rapporto di immedesimazione organica che li legava all’organizzazione di cui facevano parte e che in qualche modo rappresentavano.

La contestazione disciplinare, peraltro non modificabile L. n. 300 del 1970, ex art. 7 appare, invero, imperniata sulla mera riferibilità della condotta addebitata agli incolpati in relazione alle cariche da costoro ricoperte quali dirigenti dell’anzidetta sigla sindacale, imputabilità quindi ritenuta dai giudici di merito incompatibile con il principio di responsabilità personale vigente in materia, la quale, d’altro canto, può riguardare soltanto i dipendenti del datore di lavoro, sicchè il potere disciplinare non si estende, evidentemente, in modo automatico ai rappresentanti di un sindacato che opera anche in ambito extra-aziendale (cfr. sul punto Cass. lav. n. 14686 del 29/12/1999, secondo cui le rappresentanze sindacali aziendali sono costituite per iniziativa dei lavoratori dell’azienda e non delle associazioni sindacali di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 19; hanno una propria soggettività giuridica -rispetto alla quale appare appropriato il riferimento alle norme in materia di associazioni non riconosciute – come si evince dalla varie disposizioni dello statuto dei lavoratori prevedenti una loro legittimazione propria e specifica all’esercizio di diritti e facoltà – artt. 9, 20, 21, 22, 25 e 27 -; in particolare, esse non sono organi dei sindacati, nè comunque sono con gli stessi in una relazione, di immedesimazione organica o di altro tipo, che determini l’imputabilità giuridica degli atti da loro compiuti ai sindacati, con i quali le stesse sono invece in un rapporto, di natura politica, di parziale coincidenza di interessi collettivi e di obiettivi di tutela. Di conseguenza, il sindacato, a cui pur, in quest’ultimo senso, la rappresentanza sindacale sia collegata, non può considerarsi passivamente titolare del diritto fatto valere dal datore di lavoro che lamenti un illegittimo esercizio, da parte della rappresentanza sindacale, del diritto di affissione e conseguentemente chieda la rimozione del documento contestato dalla bacheca sindacale. V., inoltre, Cass. 1 civ. n. 3502 del 25/10/1969, secondo cui la responsabilità personale e solidale con quella dell’associazione, di cui all’art. 38 c.c., non ha riferimento e carico a tutti coloro che, essendo successivamente a capo dell’ente, ne assumono la rappresentanza, ma riguarda solo le persone che abbiano agito in relazione ad uno specifico atto o negozio, ossia si verifica solo in relazione all’attività spiegata in concreto dai singoli associati e nei limiti degli impegni da essi effettivamente assunti in nome e per conto dell’associazione).

Invero, la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. sez. un. civ. n. 24148 del 25/10/2013. Parimenti, secondo Cass. 1 civ. n. 16526 del 05/08/2016, il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto.

V., analogamente, Cass. 3 civ. n. 5066 del 5/3/2007: il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi della motivazione della sentenza, deve contenere la precisa indicazione di carenze o di lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione censurata, ovvero la specificazione di illogicità, o ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, e quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi, mentre non può farsi valere il contrasto dell’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito con il convincimento e con le tesi della parte, poichè, diversamente opinando, il motivo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 finirebbe per risolversi in una richiesta di sindacato del giudice di legittimità sulle valutazioni riservate al giudice di merito. Cfr. altresì Cass. 3 civ. n. 1754 del 26/01/2007, secondo cui il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti. In senso conforme Cass. lav. n. 3881 del 22/02/2006: il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’ “iter” formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5): in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione.

Cass. 3 civ. n. 3928 del 31/03/2000: il vizio di omessa o insufficiente motivazione sussiste unicamente quando le argomentazioni del giudice non consentano di ripercorrere l’iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l’esame di punti decisivi della controversia. Diversamente, quando il ricorrente si limiti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, ovvero censuri il convincimento e l’apprezzamento del giudice di merito risultante difforme da quello auspicato si chiede un riesame del merito inammissibile in sede di legittimità).

Nel caso di specie, dunque, è incensurabile il motivato convincimento dei giudici di merito circa l’impossibilità di poter in fatto attribuire la condotta ascritta ai due incolpati in via disciplinare sulla scorta della contestata riferibilità di tale condotta all’associazione sindacale dai medesimi in qualche modo rappresentata. Nessun concreto, decisivo e apprezzabile elemento fattuale risulta essere stato pretermesso dalla decisione impugnata (che, vale la pena ribadirlo, va letta congiuntamente alla sentenza di primo grado, confermata con il rigetto del gravame proposto da parte datoriale – cfr. del resto anche Cass. sez. un. civ. n. 7074 del 20/03/2017, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata “per relationem” alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l’onere ex art. 366 c.p.c., n. 6, occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonchè le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali), di guisa che, esclusa la possibilità di un vizio sussumibile dell’attuale previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nemmeno è ravvisabile l’asserita omessa pronuncia, atteso che dal complessivo esame della pronuncia qui impugnata appare evidente come la stessa abbia considerato nei suoi tratti essenziali le varie doglianze enunciate dalla società ricorrente – allora appellante (cfr. in part. pagg. 5, 6 e 7 della sentenza d’appello), laddove poi la ratio decidendi della pronuncia de qua, nei termini sopra indicati, è almeno sul piano logico-giuridico chiaramente assorbente rispetto ai motivi dedotti, come del resto precisato, testualmente ed espressamente, nell’ultima pagina della medesima sentenza n. 431/13 (“Ogni ulteriore considerazione pertanto non può che andare assorbita in ragione dei rilievi che precedono”).

Peraltro, dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, l’omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto; al contrario, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 4 presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. 6 – 3 n. 21257 in data 08/10/2014. V. in senso conforme anche Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e 8054 del 2014, nonchè ancora sez. 6 – 3, n. 23828 del 20/11/2015. Cfr. ancora più recentemente Cass. sez. 6 – 5, n. 23238 del 4/10/2017: l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 – conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 -, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia.

V. ancora Cass. 3 civ. n. 23940 del 12/10/2017, secondo cui in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia.

Cass. lav. n. 12096 del 17/05/2018: in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice).

Nell’ambito delle anzidette inammissibili censure di parte ricorrente, nei sensi di cui sopra per brevità esaminate congiuntamente, stante la loro evidente connessione, vanno ricomprese anche le deduzioni – attinenti essenzialmente a valutazioni in fatto, anch’esse inconferenti rispetto alla ratio decidendi motivata dalla Corte di merito – relative all’archiviazione del surriferito procedimento penale, peraltro senza esaurienti allegazioni occorrenti a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, anche infondate nel merito (cfr. tra le altre Cass. 5 civ. n. 8999 del 18/04/2014, secondo cui il provvedimento d’impromovibilità dell’azione penale -adottato ai sensi dell’art. 408 c.p.c. e segg. – non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile, poichè, a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere. Conforme Cass. n. 8888 del 2007. Parimenti secondo Cass. 3 civ. n. 20355 del 21/10/2005, atteso il principio dell’indipendenza delle azioni penale e civile introdotto con la riforma del rito penale, poichè, a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere, nè ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata. Analogamente, secondo Cass. 3 civ. n. 12265 del 27/05/2009, il giudice civile, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ha la facoltà di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all’esito del processo penale. V. ancora similmente Cass. 3 n. 22540 del 20/10/2006 e n. 16768 del 21/07/2006).

Pertanto, i motivi del ricorso vanno disattesi, con conseguente condanna della parte rimasta soccombente al rimborso delle relative spese, danno altresì atto, quindi, che sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

la Corte dichiara INAMMISSIBILE il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore dei controricorrenti in Euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi professionali, ed in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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