Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31862 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 10/12/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 10/12/2018), n.31862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3900-2015 proposto da:

T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’

10, presso lo studio dell’avvocato GEMMA PATERNOSTRO, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANTONIO APREA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

– BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli avvocati CLAUDIO

SCOGNAMIGLIO e RENATO SCOGNAMIGLIO, che la rappresentano e difendono

giusta delega in atti;

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO,

LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE PASCHI

SIENA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 782/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 06/11/2014 r.g.n. 881/2013.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

1. il Tribunale di Siena aveva condannato la Banca Monte Paschi di Siena s.p.a. al pagamento, in favore di T.P., di Euro 39.746,72 per differenze dovute sul trattamento di fine rapporto in ragione dell’inserimento nella relativa base di calcolo della indennità estero percepita durante il periodo lavorativo in Danimarca dal 1.1.1992 al 30.6.2000 e poi in Russia, dal 1.1.2000 al 30.6.2004;

2. La Corte di appello di Firenze rigettava il gravame del T., che si era doluto del mancato inserimento nella stessa base di calcolo anche della voce “fornitura alloggio” e della voce “viaggi per ferie”, rilevando che dalle due lettere del 17.8.1992 e del 29.9.2000, sottoscritte dalle parti all’atto del trasferimento del T., la fornitura dell’alloggio appariva come strettamente connessa al trasferimento all’estero e destinata a sopperire agli esborsi che il lavoratore quadro direttivo – non avrebbe dovuto affrontare se fosse rimasto in Italia dove era dipendente di MPS dal 1973;

3. osservava che l’art. 65 c.c.n.l. espressamente prevedeva la esclusione dalla base di calcolo del t.f.r. dei rimborsi spese e di quanto corrisposto ex art. 72 del contratto collettivo al dipendente trasferito o in missione e che, allo stesso modo, natura di rimborso spese doveva attribuirsi all’erogazione di importi per viaggi in Italia del dipendente o familiari, con rimessione di volta in volta, da parte del primo, dei giustificativi di spesa;

4. evidenziava come la stessa disposizione collettiva escludesse espressamente dalla base di calcolo la suddetta voce, come era consentito dalla L. n. 297 del 1982, e che le due voci non rientravano neppure nella nozione di retribuzione pensionabile ex art. 12 L. n. 153 del 1969, aggiungendo che in ordine alle stesse non risultava versata neanche la contribuzione prima del verificarsi della prescrizione quinquennale L. n. 335 del 1995, ex art. 3 (il rapporto era cessato nel giugno 2004 e la prima richiesta all’INPS era stata avanzata con la notifica del 31.12.2009), con impossibilità per l’istituto di accertare la relativa contribuzione prescritta;

5. la Corte rilevava, infine, che parte non trascurabile della pretesa del T. non era stata accolta in primo grado, onde la regolamentazione delle spese doveva considerarsi correttamente effettuata;

6. di tale decisione domanda la cassazione il T., affidando il ricorso a due mezzi di impugnazione variamente articolati, cui resistono la Banca e l’INPS, con distinti controricorsi, laddove la Cassa di Previdenza aziendale è rimasta intimata;

7. il ricorrente e la società hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’adunanza.

CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo, sono dedotte nullità della gravata sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 156 e 161 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 – 1363 c.c., in relazione all’art. 2120 c.c. ed agli artt. 65-72 c.c.n.l. 11.7.1999, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1310 e 2943 c.c.;

2. in particolare: a) ci si duole della mancata considerazione della natura prettamente retributiva delle voci contrattualmente previste connesse alle mansioni lavorative svolte e prive del carattere dell’occasionalità, corrisposte in via continuativa sia in termini quantitativi che qualitativi, aventi funzione remuneratoria della professionalità del lavoratore, quanto ai viaggi anche dei familiari trattandosi non di viaggi per lavoro ma per motivi personali e, quanto alla fornitura dell’alloggio, di indennità strettamente correlata ad esigenze personali e familiari del lavoratore, senza che venisse specificato nei contratti intercorsi tra le parti se si trattasse di alloggio di rappresentanza o di servizio;

b) si assume che la prolungata e continuativa permanenza all’estero del T. costituiva un aspetto strutturale della prestazione lavorativa, che era direttamente connessa alla causa tipica del contratto di lavoro dipendente, e che la interpretazione degli artt. 2120 c.c. e degli artt. 65-72 del CCNL fosse erronea ed in contrasto con le risultanze documentali ed istruttorie, che erano state asseritamente travisate;

c) si assume che nella missiva del 28.5.2009, inviata alla Commissione di Conciliazione costituita presso l’UPLMO, nonchè alla coobbligata solidale, datrice di lavoro M.P.S. s.p.a., ex art. 1310 c.c., venivano reclamate tutte le spettanze economiche dovute ed il risarcimento di tutti i danni subiti, oltre che tutti i propri diritti anche se non espressamente richiesti nello stesso atto, con gli effetti di cui all’art. 2113 c.p.c., e si richiama una quietanza liberatoria in cui si lasciava fermo ogni altro diritto ed importo riveniente dal rapporto di lavoro intercorso e/o comunque ad esso connesso (“che sin da ora si reclama”); si richiama ulteriore missiva del 30.1.2008, indirizzata alla Banca M.P.S. con invito a corrispondere la somma di Euro 84.950,99, ma con riserva di ogni maggiore importo, richiesto dal T. congiuntamente ad ogni altra spettanza dovuta;

3. con il secondo motivo, si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 156 e 161 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, e per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in ragione dell’asserita erronea determinazione delle spese in ipotesi di prevalente soccombenza del datore e dell’INPS e per la duplicità della liquidazione in favore delle resistenti, in presenza di identità delle posizioni processuali.

4. il ricorso è infondato;

5. deve essere disattesa la censura, formulata nel primo motivo, riferita alla mancanza di motivazione, atteso che questa è ravvisabile quando la motivazione manchi del tutto, oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum;

6. nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame, atteso che, al di là di ogni valutazione sulla conformità ai principi applicabili in materia, la valutazione effettuata è idonea a dare contezza dell’iter logico argomentativo seguito dalla Corte del merito nel pervenire alla soluzione adottata;

7. le censure di cui alle lettere a) e b) del primo motivo, da trattare congiuntamente per la evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto, sono anch’esse infondate;

8. in primo luogo, è evidente che, in termini generali, non può non rilevare quanto convenuto tra le parti in sede di definizione del trattamento economico dovuto e che a tal fine, in sede interpretativa, debba considerarsi l’elemento letterale, che, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell’interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell’interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte (cfr., da ultimo, Cass. 19.3.2018 n. 6675, Cass. 28.3.2017 n. 7927, Cass. 22.11.2016 n. 23701);

9. nei casi in cui non vi sia riferimento a precise ed inequivoche clausole contrattuali pattuite in vista del trasferimento e comunque, a prescindere dall’assetto riconducibile alla qualificazione delle parti in ipotesi di disciplina legale che sia da ritenere prevalente sulla concreta previsione delle parti quanto alla inclusione nel trattamento di fine rapporto, in mancanza di deroga espressa da parte della contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 2120 c.c., comma 2, ai fini della individuazione della natura di retribuzione ovvero di rimborso spese di una voce del trattamento corrisposto per lo svolgimento di lavoro all’estero, deve aversi riguardo ad indici sintomatici, che consentano una valutazione della suddetta natura in via induttiva, senza trascurare, in tale indagine, anche elementi che emergano in sede di stipulazione del contratto individuale, che assumono, per quanto detto, valore orientativo ai fini considerati;

10. così, ai fini della identificazione dei caratteri propri della retribuzione rilevano sicuramente: a) la continuità, periodicità ed obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto, b) l’assenza di giustificativi di spesa, c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa, d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa, e) la funzione di salvaguardia del livello retributivo e di adeguamento ai maggiori oneri derivanti dal nuovo ambiente di lavoro, assumendo significato, quale ulteriore indice sintomatico della natura retributiva, il prelievo contributivo effettuato, la cui mancanza non può, tuttavia, deporre nel senso della connotazione quale esborso della indennità riconosciuta e della esclusione della natura retributiva;

11. diversamente, la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese che quest’ultimo non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito e che ha sostenuto nell’interesse dell’imprenditore (non attinenti, perciò, all’adempimento degli obblighi impliciti nella prestazione lavorativa, cui egli è contrattualmente tenuto) è indice della natura non retributiva dell’emolumento, normalmente collegato ad una modalità della prestazione lavorativa richiesta per esigenze straordinarie, priva dei caratteri della continuità e determinatezza (o determinabilità) e fondata su una causa autonoma rispetto a quella retributiva, con tendenziale esclusione, per volontà collettiva, dalla base di computo del t.f.r., che, tuttavia, non può estendersi al di là della espressa previsione derogatoria rispetto alla generale previsione codicistica;

12. alla stregua dei criteri identificativi utili per la descritta valutazione di tipo induttivo, deve ritenersi che l’esame compiuto dalla Corte del merito non presenti le carenze denunciate ai fini della identificazione delle voci in discussione ed in specie della loro natura;

13. nella sentenza 17013/2006 della Corte di Cassazione, richiamata dal ricorrente, l’alloggio era stato fornito per consentire al dipendente la apertura e chiusura della filiale mezz’ora prima e mezz’ora dopo degli orari di lavoro, quindi in evidente connessione con la prestazione lavorativa e con la posizione del dipendente, finalità nella specie inesistente;

14. peraltro, in materia di trattamento economico aggiuntivo attribuito al lavoratore che presti la propria opera all’estero, alle somme erogate a titolo di rimborso spese va riconosciuta natura retributiva solo qualora si tratti di spese effettuate dal lavoratore per adempiere, sia pur indirettamente, agli obblighi della prestazione lavorativa, non assumendo rilievo il carattere forfettario o meno del rimborso ma esclusivamente il collegamento sinallagmatico della spesa sostenuta dal lavoratore con la prestazione lavorativa all’estero, risolvendosi la corresponsione dell’importo in un adeguamento della retribuzione per le maggiori spese in considerazione delle condizioni ambientali in cui il lavoratore presta la sua attività (cfr. Cass. 18.3.2009 n. 6563);

15. nella specie non vi sono evidenze che contrastino con quanto indicato dalle parti in sede di pattuizione delle indennità, essendo per le spese di viaggio, anche per i familiari, previsti un plafond e la presentazione di giustificativi di spese, indici sintomatici della natura di rimborso spese delle stesse;

16. la decisione è, d’altronde, anche coerente con i principi affermati da Cass. 19.1.2017 n. 1314 e Cass. 22.11.2010 n. 23622, secondo cui l’accertamento della natura retributiva o risarcitoria del trattamento economico aggiuntivo riconosciuto al lavoratore che presti la propria opera all’estero è riservato al giudice di merito, gravando sul lavoratore – ove il contratto giustifichi l’erogazione delle somme in riferimento non al valore professionale della prestazione ma ai maggiori esborsi che il lavoratore deve sopportare per trasferirsi o per soggiornare all’estero insieme alla famiglia – l’onere di provare che esse non siano riconducibili alla funzione di rimborso spese, ed al giudice di merito, che ne riconosca la natura retributiva, di indicare le specifiche ragioni del suo convincimento;

17. con riferimento alla censura sub c) del primo motivo – che, peraltro, dovrebbe ritenersi assorbita dal rigetto delle precedenti -, le richieste contenute nelle indicate missive correttamente sono state ritenute prive di rilevanza ai fini interruttivi della prescrizione, in quanto affatto generiche quanto alla indicazione dei trattamenti richiesti, e anche quanto ai crediti contributivi la solidarietà del Fondo di Garanzia è invocata in relazione a fattispecie diversa da quella dell’insolvenza del datore;

18. infine, il secondo motivo deve ritenersi palesemente infondato, per avere fornito il giudice di appello congrua e coerente motivazione alla disposta compensazione delle spese del primo grado del giudizio in misura di 1/3, in conformità alle norme invocate, atteso il rigetto in quella sede di parte non trascurabile della domanda del T., ed ugualmente deve essere disattesa la seconda doglianza, atteso che la pronuncia di un’unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell’art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi;

19. infatti, la solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista, non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi (cfr. Cass. 25.011999 n. 663, Cass. 17.6.2005 n. 13001, Cass. 24.7.2017 n. 18256);

20. le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti costituite;

21. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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