Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31862 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 05/12/2019), n.31862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12189-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO,

ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

C.E., + ALTRI OMESSI elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARMANDO TURSI,

SILVIA LUCANTONI, MARIALUCREZIA TURCO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1774/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

Fatto

RILEVATO CHE:

con sentenza depositata il 12.10.2017, la Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato insussistente l’obbligo degli odierni controricorrenti di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS in relazione all’attività da ciascuno svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni;

avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

hanno resistito con controricorso C.E. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO CHE:

con l’unico motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25 maggio 1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2 (conv. con L. n. 326 del 2003), in relazione alla L. n. 613 del 1966, art. 1, alla L. n. 160 del 1975, art. 29 ed alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, assumendo la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione degli odierni controricorrenti presso la Gestione commercianti;

il motivo è manifestamente infondato;

la fattispecie concreta è pacifica in causa e riguarda l’attività di produttore (svolta dai ciascun controricorrente) in virtù di rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni;

deve, dunque, darsi continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub – agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);

il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

il ricorso, pertanto, va rigettato, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018, cit.);

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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