Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31861 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. II, 10/12/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 10/12/2018), n.31861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 11647/2014 R.G. proposto da:

D.A.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Gaetano

Scannamea, con domicilio eletto in Roma, Viale Mazzini n. 125,

presso lo studio dell’avv. Francesco Franceschi;

– ricorrente –

contro

S.N., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Norscia, con

domicilio eletto in Roma, alla Via Gregorio VII n. 474, presso lo

studio dell’avv. Vittorio Mezzina;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 413/2013,

depositata il 15.5.2013;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21.6.2018 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Del Core Sergio, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;

uditi gli Avv. Lello Spolentini, per delega dell’avv. Gaetano

Scannamea, e l’avv. Antonio Norscia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.A.A. ha convenuto in giudizio S.N. dinanzi al Tribunale di Trani, esponendo di esser comproprietario al 50% dell’immobile sito in (OMISSIS), in catasto alla partita (OMISSIS), acquistato in virtù di successione legittima da D.F.; che l’ulteriore quota del 50% era stata devoluta alla moglie del de cuius, C.M.C.A., ed era stata successivamente trasferita alla resistente con decreto del Giudice delegato del Tribunale di Trani del 24.5.1993; che quest’ultima occupava il bene per l’intero, ledendo i diritti dell’attore.

Ha chiesto di accertare la comproprietà dell’immobile e di disporre la divisione, con condanna della resistente al rilascio della quota illegittimamente posseduta.

La S. ha eccepito che il D. aveva rinunciato all’eredità paterna in data 12.5.1988 e che, pertanto, C.M.C. era unica erede di D.F., per cui l’immobile, facente parete dell’asse ereditario, era stato legittimamente acquistato dalla ricorrente in piena proprietà in forza del decreto di trasferimento del 24.5.1993.

Il Tribunale – con sentenza parziale n. 255/2009 – ha accolto la domanda ed ha dichiarato il ricorrente comproprietario dell’immobile, ma la pronuncia è stata integralmente riformata in appello.

La Corte distrettuale di Bari ha ritenuto anzitutto ammissibile la produzione del verbale di inventario dell’eredità redatto dal D., effettuata nel terzo termine dell’art. 183 c.p.c., nel testo all’epoca vigente.

Ha rilevato che il ricorrente, pur avendo acquisito la qualità di erede per effetto dell’accettazione con beneficio di inventario del 24.10.1979, aveva trascritto una successiva rinuncia ed ha stabilito che “a prescindere dalla inefficacia in sè della dichiarazione di rinuncia, non può non aversi riguardo all’efficacia dell’atto verso i terzi, e nella specie della S., che, sulla scorta della continuità delle trascrizioni, ha appurato l’intervenuta rinuncia all’eredità da parte del D., rinuncia che ha comportato l’accrescimento della quota ereditaria della madre, che quindi, già proprietaria pro quota, è divenuta proprietaria dell’intero immobile. Nè il D. si era mai premurato di provvedere alla cancellazione della trascrizione della rinuncia. Pertanto come previsto dall’art. 2666 c.c. la trascrizione, da chiunque effettuata, giova a tutti coloro che vi hanno interesse”.

Per la cassazione di questa sentenza D.A. ha proposto ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria, cui S.N. ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato in due motivi.

Il ricorrente ha presentato istanza per la riunione del presente giudizio ad altri due procedimenti pendenti tra altre parti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Non sussistono i presupposti per la riunione del presente giudizio a quelli aventi i nn. 16742/2016 e 16252/2015, trattandosi di cause connesse solo per l’identità delle questioni, ma riguardanti parti ed immobili diversi.

2. Il primo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,342 e 346 c.p.c. e art. 2666 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver la sentenza ritenuto decisiva la trascrizione della rinuncia all’eredità effettuata al ricorrente, benchè la violazione dell’art. 2666 c.c. non fosse stata dedotta con i motivi di appello, per cui la questione, essendo oggetto di un’eccezione non riproposta in secondo grado, doveva ritenersi rinunciata ai sensi dell’art. 346 c.p.c. e non poteva essere esaminata d’ufficio.

Il motivo è infondato.

Il D. ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento della comproprietà, per la quota del 50%, dell’immobile acquistato dalla resistente con decreto di trasferimento del giudice delegato emesso il 24.5.1993. Il Tribunale ha dichiarato la comproprietà dell’immobile, ritenendo inefficace la rinuncia del 12.5.1998, in quanto compiuta dopo che il D. aveva già accettato l’eredità con beneficio di inventario.

Di conseguenza, le questioni concernenti l’avvenuto acquisto della qualità di erede da parte del ricorrente, gli effetti della rinuncia all’eredità e della sua successiva trascrizione, erano state oggetto di dibattito in primo grado (cfr. sentenza pag. 4) e investivano il punto decisivo della causa, suscettibile di esser riesaminato in appello in quanto inscindibilmente connesso con le ragioni di contestazione sollevate dall’appellante, dirette a sostenere che il D. avesse validamente rinunciato all’eredità paterna.

Difatti, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico.

Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione (Cass. 16.5.2017, n. 12202; Cass. 4.2.2016, n. 2217).

3. Il secondo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 519 e 674 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza riconosciuto efficacia sanante alla trascrizione della rinuncia all’eredità, ritenendo erroneamente che la quota ereditaria spettante del D. si fosse accresciuta a vantaggio della C., non considerando che il ricorrente aveva accettato l’eredità senza potervi più rinunciare ed era quindi divenuto comproprietario dell’immobile.

Il terzo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2644 e 2666 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza trascurato che la trascrizione era idonea esclusivamente a produrre l’opponibilità della rinuncia nei confronti dei terzi ma non a sanare l’acquisto a non domino da parte della resistente, non potendo invocarsi la continuità delle trascrizioni, posto che sia l’accettazione dell’eredità che la successiva rinuncia effettuate dal ricorrente erano state trascritte.

Il quarto motivo censura l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte di merito ritenuto efficace la rinuncia all’eredità effettuata dal ricorrente, pur avendo considerato che essa era stata compiuta dopo l’accettazione dell’eredità.

I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

3.1. Il D. aveva accettato l’eredità in data 24.10.1979, allorquando era ancora minorenne, e l’inventario è stato redatto il 25.10.1979.

Su tali premesse la Corte di merito ha correttamente escluso che il ricorrente fosse incorso nella decadenza sancita dall’art. 485 c.c. per non aver eseguito l’inventario nel termine di tre mesi, poichè, a norma dell’art. 489 c.c., poteva provvedervi entro un anno dal raggiungimento della maggiore età (Cass. 9648/2000; Cass.8832/1999; Cass. 9142/1995)

La sentenza impugnata ha però conferito indebito rilievo alla trascrizione della successiva rinuncia, ritenendola idonea a determinare l’accrescimento della quota in favore della C. e a consolidare l’acquisto dell’intero immobile da parte della resistente sulla scorta della continuità delle trascrizioni, incorrendo nell’errore denunciato in ricorso.

Occorre considerare che, mentre nel regime anteriore all’entrata in vigore del codice civile, la trascrizione della rinuncia era contemplata dal R.D. 30 dicembre 1933, n. 3272, art. 19, lett. c), (il quale – ai soli fini della imposta ipotecaria – sottoponeva alla trascrizione le sentenze dalle quali risultasse la qualità di erede o di legatario di beni immobili, l’accettazione o la rinuncia alla eredità, sia legittima, sia testamentaria), l’art. 2643 c.c., comma 1, n. 5 si limita a prevedere che devono rendersi pubblici con il mezzo della trascrizione gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti immobiliari.

Parimenti, l’art. 2645 c.c. statuisce che deve rendersi pubblico – agli effetti previsti dall’art. 2644 c.c. – ogni altro atto che produca, in relazione a beni o diritti immobiliari, taluni degli effetti dei contratti menzionati nell’art. 2643 c.c., salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta ad altri fini.

Come osservato in dottrina, le citate disposizioni ricollegano gli effetti previsti dagli artt. 2644 e 2650 c.c. alla trascrizione dei soli atti con cui un soggetto, già titolare di un diritto immobiliare, dichiari successivamente di volervi rinunciare.

Tale condizione non si riscontra nella rinuncia all’eredità poichè il chiamato alla successione non acquisisce, per effetto della mera delazione, alcun diritto sui beni facenti parte dell’asse ereditario ma acquista la sola facoltà di accettare o di esercitare un rifiuto impeditivo di qualsivoglia acquisto iure successionis, dato che, come previsto dall’art. 521 c.c., comma 1, chi rinuncia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Si spiega in tal modo che, anche qualora l’acquisto per causa di morte si colleghi alla rinuncia di uno dei chiamati, non è necessaria la trascrizione della rinuncia, occorrendo solo presentare il documento che la comprovi e menzionarlo nella nota (art. 2662 c.c.).

3.2. Nel caso in esame, il ricorrente aveva accettato l’eredità ed aveva compiuto l’inventario nel termine di cui all’art. 489 c.c., per cui la successiva rinuncia del 12.5.1988 doveva considerarsi priva di effetto.

Nessun accrescimento della quota poteva determinarsi in favore della C., non potendo la trascrizione sanare l’inefficacia della rinuncia (Cass. 23127/2016; Cass. 2162/2005; Cass. 970/1967), nè comportare il consolidamento dell’acquisto dell’intero immobile da parte della S. in base all’art. 2650 c.c., avendo la trascrizione solo effetti di mera pubblicità-notizia.

Occorreva semmai considerare che, mentre il D. aveva ricevuto la quota per successione paterna ed aveva trascritto l’accettazione dell’eredità, la resistente aveva acquistato successivamente la medesima quota nell’ambito della procedura di concordato preventivo aperta a carico della C., dovendosi risolvere il conflitto tra l’erede accettante ed il terzo acquirente in base al regime di opponibilità disciplinato dall’art. 2919 c.c., comma 1 (cfr. Cass. 5888/1992) ovvero in base alle previsioni in tema di acquisto dall’erede apparente (per effetto delle quali, risultando la trascrizione dell’acquisto dell’eredità da parte del D. anteriore all’acquisto della S., quest’ultima sarebbe del pari risultata soccombente, come appunto esplicitato dalla previsione di cui all’art. 534 c.c., u.c. specificamente dettato in tema di acquisti immobiliari).

4. Il primo motivo del ricorso incidentale censura la violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 3, sostenendo che il D. aveva depositato tardivamente, solo nella pendenza del termine di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 3, il verbale di inventario dell’eredità e la consulenza tecnica per la stima dei beni redatta nella procedura di concordato preventivo, senza dedurre nei precedenti atti difensivi di aver provveduto all’accettazione beneficiata. Il deposito dell’inventario doveva aver luogo nel termine dell’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, poichè la resistente aveva prodotto la propria documentazione già all’atto di costituzione in giudizio, senza articolare successivamente alcuna ulteriore richiesta istruttoria.

Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza.

Si evince dalla sentenza impugnata che la resistente aveva eccepito l’intervenuta decadenza dall’accettazione beneficiata per non aver il D. effettuato l’inventario nel termine di cui all’art. 485 c.c. (cfr. sentenza pag. 4). La circostanza che il D. avesse però redatto l’inventario in data 9.9.1980, decorsi più di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione (effettuata in data 25.10.1979), non impediva di considerare ormai perfezionato l’acquisto della qualità di erede, poichè tale adempimento poteva esser compiuto entro un anno dal raggiungimento della maggiore età del chiamato, in applicazione del disposto dell’art. 489 c.c., così come è appunto avvenuto nel caso in esame (cfr. sentenza pagg. 4 e 5).

Non rileva quindi stabilire se la Corte di merito, ritenendo tempestiva la produzione dell’inventario effettuata nel terzo termine dell’art. 183 c.p.c. (nel testo all’epoca vigente) sia incorsa nella violazione denunciata, restando comunque impregiudicati l’acquisto della quota ereditaria da parte del ricorrente e la correttezza della pronuncia nel punto in cui ha stabilito che questi aveva validamente accettato l’eredità paterna ed aveva acquisito la qualità di erede (cfr. sentenza pag. 5).

5. Il secondo motivo del ricorso incidentale censura la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza disposto la compensazione delle spese di lite benchè non sussistessero le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla norma, avendo la Corte di merito conferito indebito rilievo alla peculiarità della fattispecie concreta, non tenendo conto dell’integrale rigetto della domanda proposta dal ricorrente.

Il motivo è assorbito poichè la statuizione sulle spese è travolta dall’accoglimento del ricorso e competerà – quindi – al giudice del rinvio provvedere ad una nuova regolazione delle spese in base all’esito finale del giudizio.

Seguono rigetto del primo motivo del ricorso principale, accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo, rigetto del primo motivo del ricorso incidentale ed assorbimento del secondo.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Bari che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente in via incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Bari anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Si dà atto che la ricorrente in via incidentale è tenuta a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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