Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31861 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. II, 05/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 05/12/2019), n.31861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24085/2016 proposto da:

V.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI

15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO GARGANI;

– ricorrente –

contro

FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI SCARL IN LIQUIDAZIONE, in

persona del liquidatore e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL VASCELLO 16, presso lo studio

dell’avvocato PIERLUIGI ROCCHI, che la rappresenta e difende;

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI CEDUTI AI CREDITORI DELLA

FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI IN CONCORDATO PREVENTIVO,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

e contro

CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE BENI DELLA FEDERCONSORZI SCARL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2231/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2019 dal Consigliere Dott. GORJAN Sergio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilità ed in

subordine il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ROBERTO CATALANO con delega depositata in udienza

dall’Avvocato BENEDETTO GARGANI, difensore del ricorrente che si è

riportato agli atti depositati;

uditi gli Avvocati PIERLUIGI ROCCHI e BRUNO NICOLA SASSANI, difensori

dei controricorrenti, che si sono riportati agli atti depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

V.B. ebbe ad evocare in causa, avanti il Tribunale di Roma, la soc. coop. Federazione Italiana Consorzi Agrari, la Liquidazione giudiziale dei beni della soc. coop. Federconsorzi e il Concordato preventivo della medesima soc. coop., deducendo d’aver svolto, su incarico del Giudice delegato alla procedura di Concordato preventivo della soc. coop. Federconsorzi, attività professionale,quale consulente di parte, nell’ambito di incidente probatorio espletato nel procedimento penale istruito contro i responsabili del dissesto.

Precisava il ricorrente che la liquidazione del suo compenso, effettuata dagli Organi della procedura parafallimentare, era stata riduttiva e non rispettosa dell’effettivo impegno professionale profuso, sicchè chiedeva la condanna dei soggetti evocati in causa al pagamento della differenza ancora dovuta, pari a circa Euro 2 milioni.

Resistettero e la proceduta concordataria della Federconsorzi e la Federazione Italiana Consorzi Agrari scarl,contestando la pretesa avversa e rilevando come la pretesa del V. era oramai inibita dal giudicato formatosi sulla sua omologa domanda svolta in sede di procedimento avanti il Tribunale fallimentare, R.D. n. 267 del 1942, ex art. 26.

Il Tribunale di Roma ebbe a dichiarare inammissibile la domanda del V. stante il giudicato e questi propose gravame innanzi la Corte d’Appello capitolina che, resistendo i due soggetti dianzi citati,confermò la decisione, osservando come la stessa era in linea con l’insegnamento sul punto reso dalla Corte di cassazione. V.B. ha proposto ricorso per cassazione articolato unico motivo illustrato anche con nota difensiva.

Hanno resistito con controricorso e la soc. coop Federconsorzi e la procedura di liquidazione del beni ceduti in concordato, che pure hanno depositato memorie difensive in vista dell’udienza.

All’odierna udienza pubblica,sentite le richieste del P.G. – rigetto ricorso – e dei difensori delle parti,questo Collegio ha adottato soluzione siccome illustrato in presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’impugnazione proposta dal V. non ha fondamento giuridico e va rigettata. Con l’unico articolato mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione delle norme L. Fall., ex art. 182 ed art. 2909 c.c., poichè il Collegio romano ha ritenuto che i provvedimenti afferenti la liquidazione dei compensi agli ausiliari della procedura parafallimentare avessero natura giurisdizionale, quindi suscettibili di passare in giudicato.

Viceversa ad opinione del ricorrente detti provvedimenti avevano natura meramente ordinatoria, atti a sviluppare effetti esclusivamente all’interno della procedura siccome ritenuto anche dal Tribunale fallimentare nel suo provvedimento decisorio circa il suo reclamo avverso la riduttiva liquidazione operata dal Giudice delegato.

In concreto l’argomento critico svolto dal ricorrente si compendia nell’affermazione che i provvedimenti adottati in sede fallimentare circa la liquidazione del compenso agli ausiliari, soggetti al reclamo R.D. n. 267 del 1942, ex art. 26, hanno natura esclusivamente amministrativa e,non già, giurisdizionale – come ritenuto invece dai Giudici di merito romani, eppertanto non suscettibili di passare in giudicato e quindi rappresentare elemento ostativo alla proposizione in via ordinaria della pretesa del professionista di ottenere il giusto compenso per l’opera prestata a favore della procedura parafallimentare.

Tuttavia tale riproposta argomentazione risulta contraria al costante insegnamento di questo Supremo Collegio sul punto – Cass. sez. 1 n. 19888/05 e Cass. sez. 1 n. 8742/16 -, al quale questo Collegio reputa di dar continuità, posto che,come ricordato dal Collegio romano, i provvedimenti del Giudice delegato di liquidazione del compenso agli ausiliari hanno natura giurisdizionale in quanto incidenti sul diritto soggettivo dell’ausiliario all’equo compenso per l’opera svolta.

Un tanto anche perchè – Cass. sez. 1 n. 7782/07, Cass. sez. 1 n. 21286/17 – il provvedimento adottato dal Tribunale fallimentare, R.D. n. 267 del 1942, ex art. 26, è suscettibile di ricorso per cassazione che, ancorchè definito siccome straordinario, tuttavia ex art. 360 c.p.c., comma 4, consente la denunzia di tutti i vizi previsti dal comma 1 del citato articolo.

Pertanto non avendo il V. ritenuto di impugnare per cassazione il provvedimento sul suo reclamo, emesso dal Tribunale fallimentare L. Fall., ex art. 26, lo stesso è passato in giudicato e rettamente la Corte di merito ha rilevato l’esistenza di tale ostacolo alla riproposizione della medesima pretesa in via ordinaria.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del V. alla rifusione delle spese di lite per questo giudizi di legittimità in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, tassate in Euro 8.200,00 per ciascuna, di cui Euro 200,00 per onorari oltre accessori di legge e rimborso forfetario.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere alle parti resistenti costituite le spese di lite per questo giudizio di legittimità,liquidate in favore di ciascuna nella misura di Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge rimborso forfetario secondo tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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