Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31860 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. II, 05/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 05/12/2019), n.31860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27437/2015 proposto da:

R.L., M.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

MAINETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato EFFIONG NTUK;

– ricorrenti –

contro

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE,

71, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FLORITA, rappresentato

e difeso dagli avvocati SILVIA SERRA, MONICA ZILIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 979/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Gruppo Drea SAS citava in giudizio V.M. per ottenere il compenso relativo all’attività mediatoria prestata in relazione alla vendita dell’immobile sito in (OMISSIS), di proprietà di M.A. e R.L..

La vicenda traeva origine da una proposta di acquisto dell’appartamento sopraindicato formulata dal V. e accettata dai proprietari. Successivamente, a seguito di verifiche, era emerso che parte dell’immobile era privo di abitabilità, sicchè le parti avevano formalizzato un accordo transattivo in base al quale il V. recedeva dal contratto preliminare e otteneva dai M. – R. la restituzione della caparra versata (Euro 5000).

1.1 V.M. nel costituirsi in giudizio chiedeva di chiamare in manleva e garanzia i proprietari-venditori M. – R.. Questi ultimi si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande formulate dal convenuto nei loro confronti.

2. Il Tribunale rigettava la domanda dell’agenzia immobiliare osservando che, ai sensi dell’art. 1755 c.c., il Mediatore ha diritto alla provvigione quando l’affare è concluso per effetto del suo intervento e l’affare può dirsi concluso anche con la stipula del contratto preliminare, tuttavia è necessario che tra le parti sia stato stipulato un valido vincolo contrattuale che fa sorgere il diritto del mediatore alla provvigione e che non viene meno anche in caso di inadempimento di una delle parti.

Nel caso di specie, invece, il contratto preliminare era annullabile per vizio del consenso e non rilevava il fatto che le parti avessero risolto la questione con un accordo transattivo, essendo incontroverso che l’affare non era stato concluso perchè una parte dell’immobile non aveva l’abitabilità, mentre la proposta di acquisto del V. e, quindi, il suo consenso aveva ad oggetto un alloggio conforme alle norme edilizie ed urbanistiche.

Il Tribunale, dunque, respingeva la domanda di parte attrice e respingeva anche la domanda di manleva nei confronti della terza chiamata ponendo a carico del convenuto le spese nei confronti di quest’ultime.

3. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l’agenzia immobiliare gruppo Drea SAS. Si costituiva V.M. che chiamava in causa M.A. e R.L., proponendo appello incidentale sulle spese. Si costituivano i proprietari M. – R., eccependo la nullità dell’appello incidentale per la mancata notificazione della comparsa di costituzione e risposta, e l’inammissibilità della domanda di manleva per mancanza di specifica impugnazione.

4. La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado salvo che per la regolamentazione delle spese, ritenendo che la chiamata in giudizio ai fini di manleva dei proprietari dell’immobile era giustificata tenuto conto della causa dello scioglimento del contratto preliminare attribuibile a un difetto dell’immobile suscettibile in ogni caso di un preventivo controllo da parte dei proprietari.

5. M.A. e R.L. hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza.

6. Si è costituito con controricorso V.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame

circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c..

I ricorrenti avevano ampiamente argomentato in ordine alla nullità e inammissibilità dell’appello incidentale del V. oltre che in merito all’infondatezza della sua domanda di manleva.

La Corte d’Appello aveva omesso del tutto di motivare in ordine a tali deduzioni mentre avrebbe dovuto dichiarare nullo il motivo di impugnazione incidentale e confermare in punto di spese la sentenza di primo grado con conseguente condanna del V. al pagamento delle spese del gravame nei confronti dei ricorrenti.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, sempre in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c..

I ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello non abbia preso in nessuna considerazione i profili di difesa svolti per dimostrare l’infondatezza della domanda di manleva, così compensando le spese del giudizio in accoglimento dell’appello incidentale del V..

In particolare, la Corte d’Appello, a seguito del rigetto dell’impugnazione principale, avrebbe dovuto valutare se in caso di suo accoglimento, la domanda di manleva poteva essere a sua volta accolta e, solo in caso di esito positivo, avrebbe potuto compensare le spese.

Inoltre, avrebbe dovuto verificare se, a seguito del rigetto della domanda principale e dell’appello principale, le spese di lite nei confronti dei terzi chiamati non dovessero essere poste a carico del convenuto con manleva di questo da parte dell’attore-appellante principale. La Corte d’Appello dunque non aveva esaminato tutti i profili di difesa svolti, in violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Tali motivi erano relativi alla mancata valutazione dell’accordo transattivo intercorso tra il V. e i M. – R.; la buonafede dei proprietari in ordine alla mancanza di abitabilità di parte dell’appartamento oggetto del preliminare; la natura dell’azione del V. che era risarcitoria e duplicava quella svolta con la citazione in giudizio dei M. – R. per ottenere il doppio della caparra.

2.1 I due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono infondati.

Quanto alla censura relativa alla presunta inammissibilità dell’appello incidentale del V. per non averlo notificato ai coniugi Ra. – R., che al momento della sua proposizione non si erano ancora costituiti, va osservato che la norma di cui all’art. 343 c.p.c., comma 1, secondo cui l’appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione, in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste dagli artt. 331 e 332 c.p.c., senza che sia necessaria, quindi, la notifica dell’atto di impugnazione – è applicabile all’appello incidentale rivolto contro l’appellante principale o contro altra parte già costituita o che si costituisca prima del decorso dei termini d’impugnazione, ma non quando l’appello incidentale sia proposto nei confronti di parti non presenti nel giudizio di secondo grado. In tal caso, se l’impugnazione ha per oggetto una sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, il giudice deve assegnare all’appellante incidentale (che abbia tempestivamente proposto l’impugnazione con la comparsa o in udienza, nei confronti dell’appellante principale) il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari, a norma dell’art. 331 c.p.c..

L’esigenza di procedere alla notifica dell’appello incidentale nasce, dunque, a condizione che la parte avverso la quale l’impugnazione è diretta non si sia autonomamente costituita, mentre nel caso di specie, i ricorrenti si erano costituiti nel giudizio di appello. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidata nel ritenere che gli atti contenenti domande riconvenzionali o impugnazioni incidentali devono essere notificati alla parte rimasta contumace, qualora siano diretti contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano, ma, trattandosi di obbligo stabilito nell’interesse esclusivo di quest’ultima, la nullità conseguente alla mancata notifica dell’atto non può essere eccepita dalla parte successivamente costituitasi.

Quanto all’infondatezza della domanda di manleva deve richiamarsi l’orientamento secondo il quale: “In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” (Sez. 6-3, Sent. n. 2492 del 2016).

Dunque, la pretesa dei ricorrenti di veder condannato alle spese il convenuto V. che li aveva chiamati in causa è del tutto infondata.

Infine, deve richiamarsi l’orientamento del tutto consolidato secondo il quale: “In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito di non compensare le spese di lite in ragione della soccombenza del ricorrente nei confronti solo di alcuni dei convenuti). (Sez. 6-3, Ord. n. 24502 del 2017).

3. Il ricorso è rigettato.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1800 più Euro 200 per esborsi.

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA