Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3186 del 12/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3186 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA
sul ricorso 30709-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati CORETTI ANTONIETTA, STUMPO VINCENZO, DE ROSE
EMANUELE, TRIOLO VINCENZO, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

QUARTA VITO DONATO, RIZZO LUIGI,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA RASELLA 155, presso lo studio
dell’avvocato CUSUMANO DARIO, rappresentati e difesi

Data pubblicazione: 12/02/2014

dagli avvocati LOCHI ANNA RITA, ROCHIRA COSIMO, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 1536/2011 della CORTE D’APPELLO
di LECCE del 27.5.2011, depositata il 05/07/2011;

consiglio del 03/10/2013 dal Presidente Relatore Dott.
MAURA LA TERZA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti
che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. GIULIO ROMANO che si riporta alla relazione
scritta.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

30709//2011 Inps c. Quarta Vito Donato + 1

Corte Suprema di Cassazione

Sezione Sesta Civile
Ordinanza

la declaratoria della insussistenza del diritto dell’Istituto a ripetere le somme loro erogate per
indennità di mobilità. L’Inps rimaneva contumace ed il Tribunale accoglieva la domanda, con
sentenza depositata I’ll marzo 2009 e notificata all’Inps il 3 aprile 2009 presso la sede territoriale
di Lecce. Avverso detta sentenza l’Inps proponeva appello con ricorso depositato il 19 maggio
2009.
La Corte d’appello di Lecce dichiarava inammissibile l’impugnazione per tardività, affermando che
la notifica della sentenza presso la sede di Lecce dell’Inps era idonea a far decorrere il termine
breve di 30 giorni per l’appello..
Avverso detta sentenza l’Inps ricorre
Resistono Quarta e Rizzo con controricorso.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;
Letta la memoria adesiva dell’Inps;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Infatti poiché l’Inps era contumace in primo grado, la sentenza, per far decorrere il termine breve di
30 giorni per l’appello, avrebbe dovuto essere notificata all’ente personalmente ex art. 292 cod.
proc. civ. presso la sua sede legale, e cioè a Roma, non già presso la sede provinciale di Lecce.
L’appello non era dunque tardivo.
Ed infatti da ultimo, con ordinanza Sez. L, Ordinanza n. 16358 del 2011, si è affermato:
<< L'eccezione di inammissibilità del ricorso non risulta fondata, non potendosi attribuire rilievo giuridico, ai fini della decorrenza del cd. termine breve di impugnazione (60 giorni per il ricorso per cassazione) alle intervenute notificazioni della sentenza impugnata. Poiché l'Inps è rimasto contumace in appello, non si giustifica la notificazione della sentenza al suo difensore. La notifica al legale rappresentante dell'ente, d'altra parte deve essere effettuata presso la sede legale del medesimo e non presso una sede periferica (cfr. Cass. n. 5074/1998 e 5708/2002).>>
Né può spiegare rilevanza il disposto dell’art. 44 terzo comma DL 269/2003, convertito in legge
326/2003 a modificare le regole processuali sulla notifica della sentenza per la decorrenza del
termine breve, giacché questa disposizione dispone che debba essere effettuata presso la struttura
1

P,

Quarta Vito Donato e Rizzo Luigi chiamavano in giudizio l’Inps davanti al Tribunale di Lecce per

territoriale dell’Ente solo la notifica di alcuni atti, e cioè degli atti introduttivi del giudizio di
cognizione, degli atti di precetto e degli atti di pignoramento e sequestro.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del
presente giudizio, alla Corte d’appello di Bari.

P.Q.M.

d’appello di Bari.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2013.

Il presidente

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte

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