Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31859 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. II, 10/12/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 10/12/2018), n.31859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16795-2013 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PRATI

DEGLI STROZZI 30, presso lo studio., dell’avvocato FRANCESCO

MOLFESE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DIEGO

ANTONIO MOLFESE;

– ricorrente –

contro

C.M.T., rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO

MISSAGLIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 949/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/05/2018 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

L’ing. B.G., affermando di aver ricevuto nel 2003 da C.M.T., amministratore di una società britannica, l’incarico di svolgere prestazioni professionali per la costituzione di un gruppo, c.d. (OMISSIS), e che all’inizio del 2004 C. era “sparito” senza averlo retribuito e senza avergli rimborsato le spese sostenute, citava in giudizio C.M.T. chiedendo che fosse condannato a pagargli la complessiva somma di Euro 77.100; costituendosi in giudizio, C. chiedeva di rigettare la domanda perchè infondata. L’adito Tribunale di Milano rigettava la domanda.

Contro la sentenza ha proposto appello B.G.. La Corte d’appello di Milano – con sentenza 4 marzo 2013, n. 949 – ha respinto l’impugnazione.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione B.G., che è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Resiste con controricorso C.M.T..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per assoluta carenza di motivazione della sentenza di primo grado confermata dalla Corte d’appello e falsa applicazione degli artt. 416,167,115 e 116 c.p.c. quanto all’onere di contestazione, 132 c.p.c. circa i requisiti della sentenza; nonchè violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in particolare sulla mancata ammissione delle prove e sulla mancata valutazione dei documenti”.

Il motivo non può essere accolto. Nella prima parte (pp. 4-7 del ricorso) il ricorrente ripropone la doglianza fatta valere in secondo grado di “assoluta carenza” della motivazione della sentenza di primo grado, doglianza che è stata respinta dalla Corte d’appello con argomenti coerenti ed esaustivi (cfr. pp. 4-6 della sentenza impugnata). La seconda parte del motivo contesta non l’omesso esame di un fatto storico, ma la conferma da parte della Corte d’appello della non ammissione compiuta dal primo giudice della prova costituenda, conferma che il giudice d’appello motiva in modo coerente ed esaustivo (pp. 8-9 della sentenza impugnata), e della valutazione della insufficienza probatoria dei documenti depositati dal ricorrente (anch’essa esaustivamente motivata, cfr. pp. 6-8 della sentenza impugnata).

b) Il secondo motivo lamenta “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione di norme di legge in ordine alla mancata risposta delle parti ai sensi dell’art. 232 c.p.c. e contraddittoria applicazione del suddetto articolo”.

Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha fatto puntuale applicazione del principio dallo stesso ricorrente invocato, secondo il quale la mancata risposta, o la mancata comparizione a rispondere, all’interrogatorio formale non equivale a confessione, ma che da essa il giudice può trarre elementi di convincimento. La Corte d’appello ha infatti affermato che “l’art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all’interrogatorio, per quanto ingiustificata, l’effetto di una confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” e ha ritenuto “che il Tribunale si sia attenuto a questo principio mostrando di avere apprezzato il comportamento processuale dell’attore quale ulteriore – non certo esclusivo – elemento, al fine del decidere” (p. 10 della sentenza impugnata).

2. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese sono liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 3.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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