Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31856 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. II, 10/12/2018, (ud. 11/04/2018, dep. 10/12/2018), n.31856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18536-2016 proposto da:

M.G.A. ex lege domiciliato in Roma, p.zza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Pierfrancesco Caniglia;

– ricorrente –

contro

Comune Torino, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno Buozzi,

87, presso lo studio dell’avvocato Massimo Colarizi, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giuseppina Isabella

Gianotti;

– controric. e ric. incidentale –

avverso la sentenza n. 345/2016 del Tribunale di Torino, depositata

il 19/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/04/2018 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA CASADONTE.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dall’opposizione proposta da M.G.A. avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 2418/2011 emessa dal Comune di Torino, Divisione Commercio ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 con cui era stato ordinato il pagamento di Euro 3000,00 a seguito dell’accertato svolgimento dell’attività di affittacamere in luogo di quella a suo tempo comunicata nel 2006 di Bed & Breakfast;

– l’adito Giudice di pace respingeva l’opposizione, riducendo al contempo la sanzione ad Euro 2000,00;

– proposto appello principale da parte del M. ed incidentale da parte del Comune di Torino in relazione alla operata riduzione della sanzione, il Tribunale di Torino con sentenza n. 345 depositata il 19 gennaio 2016 respingeva l’appello principale ed accoglieva quello incidentale confermando la sentenza pronunciata dal giudice di pace tranne che in punto di riduzione della sanzione amministrativa che confermava nell’originario importo di Euro 3000;

– riteneva, in particolare, il giudice del gravame che l’assetto dell’appartamento e la distribuzione degli spazi riscontrata in occasione del sopralluogo del gennaio 2010 fossero inequivocabilmente prova dell’intervenuta trasformazione degli spazi domestici, non più funzionali all’esercizio dell’attività di Bed & Breakfast ma a quella di affittacamere;

– la prima, infatti, consiste, e si differenzia da quella di affittacamere, nell’ospitalità offerta avvalendosi della normale organizzazione familiare e utilizzando parte della propria abitazione, mediante non più di tre camere e con un massimo di sei posti letto;

– nel caso di specie, mentre nel 2006, al momento dell’inizio dell’attività, era stata comunicata la presenza di tre camere nonchè di una “camera famiglia”, di due bagni e della cucina, al momento dell’accertamento nel 2010, le camere erano diventate cinque, non vi erano più nè la “camera di famiglia” nè la cucina;

– le testimonianze assunte, fra cui quella della moglie del M., in merito all’esistenza di un armadio con effetti personali dello stesso nonchè il numero degli ospiti presenti, non erano state dal tribunale ritenute idonee a smentire la situazione oggettivamente rappresentata dallo stato dei luoghi, atteso che l’assenza della cucina e della “camera famiglia” attestavano che quella non era più l’abitazione del M. e quindi non più un Bed & Breakfast;

– la cassazione della sentenza d’appello è stata chiesta da M.G.A. con ricorso notificato il 19 luglio 2016 ed articolato sulla base di due motivi cui resiste con controricorso e ricorso incidentale articolato a sua volta su un unico motivo il Comune di Torino.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo con cui si denuncia la violazione dell’art. 416 c.p.c. per avere il Tribunale fondato il convincimento su documenti prodotti dal Comune costituitosi in primo grado in data 12/04/2012 e cioè tardivamente rispetto al termine disposto dal giudice nel decreto di fissazione, appare inammissibile non essendo stata sollevata alcuna contestazione in proposito nè nel corso del primo grado, nè nel corso del giudizio d’appello;

– il secondo motivo con cui si censura la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 e dell’art. 2697 c.c. è inammissibile perchè, sebbene apparentemente deduca la violazione del principio sulla ripartizione dell’onere probatorio, che indubbiamente incombe sull’Amministrazione che ha inflitto la sanzione, nella sostanza contiene una censura della valutazione delle risultanze probatorie, inammissibile nei termini formulati (cfr. Cass. 24054/2017);

– per quanto riguarda il ricorso incidentale, il Comune di Torino deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere il Tribunale, dopo aver disposto che le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza, erroneamente escluso alcuna liquidazione in favore dell’ente sull’assunto che lo stesso era stato difeso da funzionari interni e non aveva presentato nota spese;

– precisa parte controricorrente, a sostegno della doglianza, che gli avvocati officiati della lite in appello, a differenza dei funzionari intervenuti in primo grado, sono avvocati pubblici incardinati nella Civica Avvocatura dell’ente e, come tali, regolarmente iscritti all’elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati del Consiglio dell’ordine di Torino, con la conseguenza che non vi era ragione per un diverso trattamento;

– il motivo è fondato poichè, come sancito da questa Corte, qualora l’autorità amministrativa sia rappresentata in giudizio non da un funzionario delegato ma da un difensore, il diritto dell’amministrazione al rimborso delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. comprende anche i relativi onorari di difesa e diritti di procuratore, ancorchè detto difensore sia anche un suo dipendente, atteso che quel diritto sorge per il solo fatto che la parte vittoriosa è stata in giudizio con il ministero di un difensore tecnico (vedi Cass. 19274/2006);

– va, perciò, riconosciuta la prospettata violazione di legge, accolto il ricorso incidentale e cassata la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Torino, in diversa composizione, per la liquidazione delle spese anche per il giudizio in cassazione;

– atteso l’esito sfavorevole del ricorso principale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale, cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Torino in persona di diverso magistrato.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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