Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31856 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. II, 05/12/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 05/12/2019), n.31856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26591/2015 proposto da:

AGAM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO, 44, presso

lo studio dell’avvocato MARTA LETTIERI, rappresentata e difesa dagli

avvocati ARISTIDE BRAVACCIO, FRANCESCO VITOBELLO;

– ricorrente –

e contro

A.R., C.F., C.D.,

C.M.I., CA.GE., PROCURATORE GENERALE CORTE DI CASSAZIONE,

PROCURATORE GENERALE CORTE D’APPELLO DI NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2690/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.P. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola Ca.Ge. al fine di ottenere, previa fissazione delle modalità di versamento del residuo prezzo pattuito, sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., di trasferimento di immobile promesso in vendita dal convenuto con contratto preliminare in data 2 ottobre 1996.

La domanda era resistita, con varie prospettazioni, dal convenuto.

In corso di causa interveniva nel processo la AGAM S.r.l. per far valere, nei confronti dell’attore, i propri diritti derivanti da atto per notaio D.V. col quale aveva acquistato l’immobile oggetto della domanda.

All’esito di della autorizzata proposizione di querela di falso del Ca., che negava la propria firma sul suddetto preliminare del 2 ottobre 1996, il Tribunale di Nola rigettava – con sentenza dell’11 febbraio 2010, la querela e rimetteva al Giudice istruttore per il prosieguo del giudizio. L’AGAM interponeva appello avverso la succitata decisione del Tribunale di Nola ed il Ca. proponeva appello incidentale.

Entrambi tali atti erano resistiti dagli eredi dell’originario attore nelle more deceduto.

L’adita Corte di Appello di Napoli provvedeva, quindi, con sentenza n. 2690/2015 al rigetto dell’appello.

Avverso la suddetta decisione ha proposto, chiedendone la cassazione, la AGAM con ricorso fondato su due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di omesso esame e/o insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto della controversia oggetto di discussione fra le parti, nonchè inidonea motivazione in ordine alla reiezione del gravame afferente i rilievi mossi alla CTU grafologica esperita nel corso del giudizio di prime cure.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di omesso esame e/o insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto della controversia oggetto di discussione fra le parti, nonchè inidonea motivazione in ordine alla reiezione del gravame afferente i rilievi mossi alla CTU grafologica esperita nel corso del giudizio di prime cure e redatta dal Dott. O.S..

3.- Entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente.

Gli stessi non possono essere accolti.

Essi, anche con un certa ripetitività, tentano in modo inammissibile di ottenere in questa sede di giudizio di legittimità una revisione delle valutazioni in fatto conseguenti alle risultanze istruttorie e d a quanto risultato dalla svolta consulenza grafologica.

Entrambi i motivi qui congiuntamente in esame si risolvono, infatti, nella censura degli accertamenti di fatto compiuti dai Giudici del merito nella ricostruzione degli elementi che caratterizzano la fattispecie (in ispecie nelle risultanze peritali) e che sono stati correttamente considerati in quella sede.

Deve, al riguardo, ribadirsi il consolidato e condiviso principio che questa Corte ha già avuto modo di affermare per cui “il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal Giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte” (Cass. n. 9233/2006) e, quindi, in definitiva, ad un inammissibile revisione del ragionamento decisorio”.

Peraltro lo stesso invocato omesso esame di cui ai predetti motivi si appalesa come censura inammissibile.

Ciò in quanto il controllo di legittimità per come oggi consentito a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, è esclusivamente relativo alla sola denuncia di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, rimanendo – alla stregua della detta novella legislativa – esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 8053/2014).

In definitiva, quindi, “il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non può equivalere e risolversi nella revisione del “ragionamento decisorio” (Cass. civ., Sez. L., Sent. 14 no novembre 2013, n. 25608) specie allorchè, come nell’ipotesi in esame, “dal ragionamento del giudice di merito non emerge una totale obliterazione di elementi” (Cass. civ., S.U., Sent. 25 ottobre 2013 n. 24148).

4.- Il ricorso va, dunque e nel suo complesso, rigettato.

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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