Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31855 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. II, 05/12/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 05/12/2019), n.31855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARRATO Aldo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26083/2016 proposto da:

B.G., rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO

ZAMPESE;

– ricorrente –

contro

COMUNE GRANTORTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 967/2016 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata

il 18/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che il Tribunale di Padova dichiarò inammissibile l’impugnazione proposta da B.G. avverso l’ordinanza di primo grado, che aveva convalidato, in sua assenza, il verbale di contestazione di violazioni al C.d.S., che gli era stato elevato dalla Polizia locale del Comune di Grantorto;

che la declaratoria d’inammissibilità trovava fondamento nel rilievo officioso di tardiva proposizione dell’opposizione davanti al Giudice di pace, stante che la violazione era stata contestata nell’immediatezza, il 2/10/2009, e il ricorso era stato depositato in cancelleria il 9/12/2009;

ritenuto che B.G. ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di tre motivi e che il Comune di Grantorto è rimasto intimato;

ritenuto che con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 240 bis, L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, artt. 3 e 24, Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, assumendo che:

– il Giudice dell’impugnazione non aveva tenuto conto del fatto che il plico, pervenuto nella cancelleria del Giudice di pace il 9/12/2009, era stato inoltrato con raccomandata l’1/12/2009 e, di conseguenza, dopo la declaratoria d’incostituzionalità della L. n. 689 del 1981, art. 22 (sentenza n. 98/2004), nella parte in cui escludeva l’utilizzo del servizio postale al fine di depositare in cancelleria il ricorso, con il quale l’interessato si oppone alla sanzione amministrativa, tenuto, altresì, conto della uniforme interpretazione di legittimità (cita la sentenza n. 6883/2011), il termine di decadenza al momento della spedizione della raccomandata non si era consumato;

considerato che il primo motivo è manifestamente fondato:

– consta in atti la prova della tempestiva spedizione del plico, siccome prospettato dal ricorrente, di talchè, sulla scorta di quanto previsto dalla sentenza del Giudice delle leggi sopra richiamata, l’opposizione davanti al Giudice di pace non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile per tardività;

considerato che in ragione di quanto sopra restano assorbiti (assorbimento proprio) gli altri due motivi, con i quali il ricorrente lamenta, rispettivamente, violazione dell’art. 112, c.p.c., per omessa pronuncia, violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, art. 47, c.p.c. e art. 24, Cost., deducendo la nullità e/o inesistenza dell’ordinanza del giudice di pace; nonchè, ancora una volta, violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione della L. n. 6589 del 1981, art. 23, comma 5, artt. 3 e 24, Cost., per omessa pronuncia da parte del Giudice dell’appello e omessa motivazione dell’ordinanza del Giudice di pace;

considerato che, tenuto conto di quanto esposto, la sentenza deve essere cassata con rinvio, assegnandosi al Giudice del rinvio anche il compito di regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri e rinvia al Tribunale di Padova, in persona di diverso magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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