Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31854 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. II, 05/12/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 05/12/2019), n.31854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARRATO Aldo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23833/2016 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 193,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA NAPOLEONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CLARA DOMPE’;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LESEGNO COMANDO DI POLIZIA LOCALE, in persona del Sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE CAMILLO

SABATINI 150, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO FALATO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA VANNINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 646/2016 del TRIBUNALE di CUNEO, depositata il

28/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del SOSITUTO

Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per

l’accoglimento del secondo motivo e il rigetto dei restanti motivi

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che il Tribunale di Cuneo rigettò l’impugnazione avanzata da M.P. avverso la sentenza di primo grado, che aveva disatteso l’opposizione dal medesimo proposta al verbale di contestazione della violazione dell’art. 142 C.d.S., commi 2 e 8, elevato dalla Polizia municipale di Lesegno, per avere il predetto, alla guida di un’autovettura, superato il limite di velocità fissato in 50 km/h, poichè marciante a quella di 76 km/h, siccome rilevato da apparecchiatura tele-laser mobile, quando il mezzo distava m. 217,80 dallo strumento, segnalato da apposito cartello posto alla distanza di m. 260 da quest’ultimo;

ritenuto che il M. ricorre avverso la sentenza del tribunale di Cuneo sulla base di tre rubricati motivi e che il Comune di Lesegnano resiste con controricorso;

ritenuto che con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 235 del 1992, art. 45, comma 6, “dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 113/2015”, dell’art. 345 c.p.c., comma 3 e art. 437 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per le ragioni di cui appresso, in sintesi:

– il Giudice aveva errato nel reputare che la declaratoria d’incostituzionalità avesse vigenza dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo, invece, espletare pieno effetto a tutti i rapporti ancora pendenti;

– non corrispondeva al vero che il giorno del rilevamento fosse stata effettuata la taratura dello strumento;

– la sentenza aveva ulteriormente errato nel non aver dichiarato inammissibile la documentazione tardivamente introdotta in giudizio dall’Amministrazione locale, non essendo consentito l’esonero dalla pronuncia, siccome al contrario affermato dalla statuizione, per la superfluità di essa documentazione;

ritenuto che con il secondo motivo il M. denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 79, comma 3, D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142,L. n. 168 del 2002, art. 4, comma 1 e 2, nonchè del D.M. 15 agosto 2007, assumendo quanto appresso:

– la rilevazione era stata effettuata quando il veicolo distava dallo strumento m. 217,8 e il cartello era posto a m. 260, or poichè, al momento in cui venne effettuata la rilevazione il mezzo aveva percorso solo m. 42,2 dal cartello, risultava essere stato violato l’art. 79, comma 3, cit., il quale per le strade a scorrimento più lento prescrive uno spazio di avvistamento di non meno di 80 m.;

ritenuto che con il terzo motivo il ricorso allega violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, comma 1, L. n. 168 del 2002, art. 4, comma 3, art. 2697 c.c. e art. 115, c.p.c., poichè:

– la sentenza aveva illegittimamente disapplicato la dichiarazione d’incostituzionalità di cui sopra;

– “l’apparecchiatura Telelaser, attualmente in dotazione alle forze dell’ordine italiane, non può costituire fonte di prova idonea ai fini dell’accertamento della violazione del disposto dell’art. 142 C.d.S., in quanto non consente di fissare in modo chiaro ed inequivoco non solo la velocità ma soprattutto il veicolo di riferimento lasciando all’agente accertatore il compito di inserire manualmente sullo scontrino rilasciato dall’apparecchiatura – dopo la misurazione – il tipo di autovettura ed il numero di targa, in violazione del disposto dell’art. 35 reg. C.d.S.” e non può attribuirsi alcuna fede privilegiata al verbale, trattandosi di fati e circostanze non caduti sotto la diretta osservazione degli accertatori;

Considerato che il primo motivo può essere accolto sulla base delle osservazioni che seguono:

a) erra il Tribunale ad affermare che la retroattività delle pronunce d’incostituzionalità hanno effetto, “sic et simpliciter” dalla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale, essendo, invece, pacifico che la caducazione operata per effetto della declaratoria d’incostituzionalità priva ab origine di vigenza giuridica la norma investita dalla pronuncia, con il solo limite dei cd. rapporti esauriti, con tale sintagma dovendosi intendere quei rapporti non più suscettibili di mutazioni;

b) sul punto la giurisprudenza di questa Corte è univoca; si è, così, chiarito che la L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, nella parte in cui stabilisce che “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”, deve essere interpretato nel senso che la decisione dichiarativa di incostituzionalità ha efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purchè ancora pendenti e cioè non esauriti, per tali dovendosi intendere quei rapporti nell’ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l’esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato (Sez. 3, n. 1661, 27/1/2005, Rv. 578790; conf., ex multis, Cass. nn. 1273/2014, 19720/2013, 5146/2011, 2280/2007, 4549/2006, 11604/2005);

c) non può neppure condividersi la conclusione alla quale giunge la sentenza gravata (quale seconda ratio decidendi), secondo la quale non sarebbero soggette alle periodiche verifiche di funzionalità e taratura, imposte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015, le apparecchiature mobili, impiegate “sotto il controllo degli operatori”;

d) l’asserto, invero, offre un’interpretazione irragionevole della norma, siccome fatta vivere dalla Corte Costituzionale, stante che non sussistono ragioni apprezzabili (nè, per vero1 la sentenza di merito ne individua) per reputare che solo gli apparati fissi abbisognino di verifiche periodiche, al fine di valutarne funzionalità e taratura, restandone esonerati quelli mobili, per i quali basterebbe la mera constatazione del fatto che siano in grado di funzionare, del che darebbe atto il fatto stesso che abbiano “funzionato”; per contro, anche i dispositivi mobili risultano soggetti al normale decadimento dei loro componenti, alle interferenze atmosferiche, a variazioni della tensione di alimentazione ed inoltre sono soggetti a urti, vibrazioni, shock meccanici più e non meno che gli apparati fissi,;

e) è appena il caso di soggiungere che la circostanza che lo strumento sia stato correttamente montato e fatto funzionare dagli agenti operati non implica che dello stesso risulti essere stata verificata periodicamente taratura e funzionalità;

considerato che, accolto il primo motivo, gli altri restano assorbiti (assorbimento proprio);

considerato che, tenuto conto di quanto esposto, la sentenza deve essere cassata con rinvio, assegnandosi al Giudice del rinvio anche il compito di regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri e rinvia al Tribunale di Cuneo, in persona di diverso magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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