Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31853 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. II, 10/12/2018, (ud. 11/04/2018, dep. 10/12/2018), n.31853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8641-2016 proposto da:

P.S., Top Service Srl, elettivamente domiciliati in Roma,

Via Alfredo Casella 43, presso lo studio dell’avvocato Nicoletta

Mercati, rappresentati e difesi dall’avvocato Michele Rocchetti;

– ricorrenti –

contro

Comune di Milano, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere

Marzio 3, presso lo studio dell’avvocato Raffaele Izzo, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Antonella Fraschini,

Vincenza Palmieri, Antonello Mandarano;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 12289/2015 del Tribunale di Milano, depositata

il 07/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/04/2018 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dall’opposizione proposta da Top Service Srl e da P.S. al verbale di contestazione n. (OMISSIS) elevato il 4 novembre 2013 mentre il P. era alla guida della vettura Fiat Scudo tg. (OMISSIS) con il quale si contestava la violazione dell’art. 85 C.d.S. per avere il P. guidato un mezzo adibito a noleggio con conducente (NCC) senza essere il titolare dell’autorizzazione ovvero fra le persone, dipendenti o collaboratori familiari, impiegate nella guida dei mezzi che il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di comunicare all’ufficio comunale competente, con ciò violando il punto 4 dell’autorizzazione;

– l’adito Giudice di pace respingeva l’opposizione e condannava gli opponenti alla sanzione di Euro 168,00, oltre a disporre il fermo amministrativo per due mesi, detratti i giorni già scontati;

– proposto gravame dagli opponenti, il Tribunale di Milano con la sentenza n. 12289 pubblicata il 7.1.2016 ha rigettato l’appello confermando integralmente la sentenza impugnata con condanna degli opponenti alle spese di lite;

– in particolare, il giudice d’appello ha ritenuto che la circostanza che il P. fosse dipendente di Top service s.r.l. dal 2/11/2013, cioè da due giorni prima della contestazione non avesse rilevanza esterna in difetto della obbligatoria comunicazione al CPI dell’assunzione del lavoratore, comunicazione da farsi entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto e che nel caso di specie era pacificamente mancante;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da Top Service s.r.l. e da P.S. con ricorso notificato il 30/03/2016 ed articolato sulla base di due motivi cui resiste con controricorso il Comune di Milano.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 85 C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per avere il tribunale, pur avendo accertato che fra il sig. P. e la Top Service s.r.l. si era costituito un rapporto di lavoro subordinato con scrittura privata del 2/11/2013, confermato la sussistenza dei presupposti di legge per sanzionare la guida da parte di soggetto non autorizzato perchè non indicato nel novero di quelli che il titolare dell’autorizzazione ha facoltà di comunicare in via preventiva quali sostituti, secondo le disposizioni della L. n. 21 del 1992, artt. 6 e 10 in un elenco da allegare all’autorizzazione, elenco peraltro mancante al momento dell’accertamento; si denuncia, inoltre, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;

– il motivo è inammissibile per il profilo riguardante la motivazione, censurabile nei circoscritti limiti stabiliti con la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 dalla L. n. 134 del 2012 e che non comprendono l’asserita “insufficienza” o la ipotizzata “contraddittorietà” (si veda la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014);

– è, invece, infondato per la parte concernente l’error in judicando poichè, come confermato nella sentenza gravata, al momento dell’accertamento della violazione, e cioè il 4/11/2013 alle ore 16.40, non risultava da alcun documento avente data certa, e quindi opponibile ai terzi, l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato fra P. e la Top Service s.r.l.;

– neppure risultava che lo stesso fosse fra le persone preventivamente indicate dal datore di lavoro, come, invece, previsto dalle disposizioni di legge riguardanti il rilascio dell’autorizzazione (L. n. 21 del 1992, artt. 6 e 10);

– la circostanza della comunicazione dell’assunzione trasmessa e registrata dal Dipartimento del lavoro il giorno 4/11/2013 alle ore 23.45 costituisce l’unico atto avente data certa opponibile ai terzi; con esso si comunica, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 297 del 2002, ma in violazione dell’obbligo che prevede che la comunicazione debba avvenire entro il giorno antecedente quello di inizio del rapporto di lavoro, l’avvenuta assunzione che nel caso di specie decorreva dal 2/11/2013 sino al 31/12/2013; detta tardiva comunicazione, al tempo stesso, conferma, per quanto rileva ai fini della contravvenzione di cui all’art. 85 C.d.S., comma 4, l’omesso adempimento della iscrizione all’albo e l’inosservanza delle comunicazioni preventive prescritte fra le condizioni dell’autorizzazione (L. n. 21 del 1992, artt. 6 e 10) e richiamate nel punto 4 della licenza n. 20 rilasciata dal Comune di Chiesa in Valmalenco;

– in considerazione di quanto appena esposto, non si può, pertanto, che constatare l’insussistenza della prospettata violazione di legge;

– con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 204 C.d.S., del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7artt. 112 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

– il motivo appare inammissibile perchè, nonostante si deducano formalmente violazioni di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in realtà per nessuna di esse si allega la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme indicate o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (cfr. Cass. 26/1/2004, n. 1317; id. 8/11/2005, n. 21659;id. 19/10/2006, n. 22499; id. 16/1/2007, n. 828; id. 15/01/2015, n. 635).

– in conclusione, perciò, il ricorso deve essere respinto e, in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controparte come liquidate in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 1100,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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