Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31852 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. II, 10/12/2018, (ud. 23/02/2018, dep. 10/12/2018), n.31852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25201-2014 proposto da:

P.A., P.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

V.LE DI VILLA MASSIMO 39, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA

BIZZONI, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO QUADRUCCIO;

– ricorrenti –

contro

P.G., PE.GI., pe.gi., rappresentati e

difesi dall’avvocato GIULIANO VIVIO;

– controricorrenti –

e contro

PI.AL.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3785/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/02/2018 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G., gi. e Gi. citavano in giudizio innanzi al Tribunale di Rieti P.G. chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria dei genitori B.E. e P.A., previa declaratoria di nullità e/o simulazione dell’atto di compravendita, stipulato dal padre e dai fratelli Gi. e G., con atto per notar G. del 14.1.1982 siccome simulante una donazione. Chiedevano, inoltre, dichiararsi l’usucapione, in favore del de cuius di un terreno catastalmente distinto dalla p.lla (OMISSIS), catastalmente intestato a Pi.Al. ed il rendimento dei conti dei beni appartenenti all’asse ereditario utilizzati in via esclusiva dai germani Gi. e G..

Il Tribunale di Rieti, con sent N.537/2006 rigettava la domanda di simulazione e dichiarava Pe.Gi. e G. proprietari del fabbricato uso stalla e fienile costruito sul terreno oggetto dell’atto di compravendita impugnato per simulazione; dichiarava che Pe.Gi. e Gabriele avevano acquistato per usucapione il terreno catastalmente distinto alla p.lla (OMISSIS); accertava la donazione a Pe.Gi. e G. del finanziamento pubblico derivante dall’abbattimento dei capi di bestiame.

Proposto appello da P.G., gi. e Gi., la Corte d’Appello di Roma accertava la simulazione dell’atto di compravendita per notar G. del 14.1.1982 e dichiarava l’avvenuta usucapione in capo al de cuius P.A. del terreno sito in (OMISSIS), catastalmente distinto al foglio (OMISSIS).

La corte territoriale riteneva elemento decisivo per accertare la simulazione l’omessa corresponsione del prezzo, elemento essenziale del contratto di vendita. Riteneva erroneo il sillogismo adottato dal Tribunale secondo cui, poichè l’azienda era riconducibile ai fratelli e non al padre, il mancato pagamento del prezzo aveva la finalità di rapportare la situazione ufficiale a quella reale. Infine, per la corte territoriale, costituiva conferma della simulazione il verbale di conciliazione dinanzi al Giudice di Pace di (OMISSIS), con il quale i medesimi riconoscevano l’avvenuta usucapione del terreno in loro favore.

Quanto ai fabbricati uso stalla e fienile, insistenti in parte sui terreni oggetto del contratto simulato ed in parte su quelli oggetto di usucapione, la corte territoriale, sulla base delle prove testimoniali, accertava l’usucapione in favore del de cuius; pertanto, in virtù del principio dell’accessione essi entravano a far parte della massa ereditaria di P.A.. Infine, quanto al contributo a fondo perduto per l’abbattimento dei bovini di latte, la corte territoriale, sulla base della documentazione in atti, reputava che esso fosse stato erogato al de cuius e da questi donato ai figli. Trattandosi di atto di liberalità P.G. e Gi. erano, pertanto, tenuti alla collazione dell’importo del contributo.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso P.G. e P.A. sulla base di quattro motivi, cui resistono con controricorso pe.gi., G. e Gi..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si allega l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti consistente nell’eccezione di prescrizione dell’azione di simulazione dell’atto di compravendita per notar G. del 14.1.1982 e, nell’ambito dello stesso motivo, l’omessa pronuncia sulla medesima eccezione.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

L’eccezione di prescrizione è un’eccezione di merito in senso stretto, che deve essere formulata con la tempestiva costituzione nel giudizio di primo grado. Non può, pertanto, essere sollevata per la prima volta in appello, in quanto eccezione nuova, che, ai sensi del chiaro disposto dell’art. 345 c.p.c., comma 2, deve essere dichiarata inammissibile (cfr., ad es., Cass., sez. 3, 9.11.2011, n. 23270; id., sez. 2, 17.4.2009, n. 9303).

Nella specie, come risulta dallo stesso ricorso per cassazione (pag.25-26 del ricorso), l’eccezione venne sollevata per la prima volta con la comparsa di risposta in data 14.9.2006 innanzi alla Corte D’Appello di Roma.

L’eccezione di prescrizione era, pertanto, inammissibile perchè tardivamente proposta ed è stata implicitamente rigettata dalla corte territoriale.

Ne deriva l’inammissibilità del motivo attinente al vizio di omessa motivazione, perchè ontologicamente incompatibile con l’art. 112 c.p.c..

La differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile “ratione temporis”, si coglie nel senso che, mentre nella prima l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello), nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia. (Cassazione civile, sez. 2, 22/01/2018, n. 1539; Cass. Civ., sez. TB, del 05/12/2014, n. 25761)

Con il secondo motivo di ricorso si allega la violazione o falsa applicazione degli artt. 1414 c.c. e segg. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; si contesta la decisione impugnata, nella parte in cui il giudice d’appello ha ritenuto elemento decisivo per accertare la simulazione l’omessa corresponsione del prezzo, circostanza che non era stata contestata dagli odierni ricorrenti. Secondo la tesi dai medesimi prospettata, il prezzo sarebbe stato, invece, pagato, a nulla rilevando la circostanza che l’assegno non fosse stato incassato.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1414 c.c. e segg., artt. 834 e 1158 c.c.in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la corte territoriale erroneamente applicato l’istituto dell’accessione ai fabbricati uso stalla e fienile, insistenti in parte sui terreni oggetto del contratto simulato ed in parte su quelli oggetto di usucapione, nonostante dette costruzioni fossero state realizzate non dal de cuius ma dai figli G. e Gi.. Secondo i ricorrenti, la realizzazione della stalla e del fienile sarebbe stata provata dalla documentazione prodotta e dall’esito della prova testimoniale, e, pertanto, detti beni avrebbero dovuto essere esclusi dalla massa ereditaria di P.A..

I motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

I ricorrenti, attraverso il vizio di violazione di legge, censurano un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, che, sulla base delle risultanze istruttorie, ha ritenuto che non vi era stata corresponsione del prezzo.

La corte territoriale ha basato il suo convincimento su una serie di elementi, tra cui il mancato incasso dell’assegno da parte del venditore e la circostanza che, nei verbali di conciliazione dinanzi al Giudice di Pace di (OMISSIS), dichiarati inefficaci dal giudice di primo grado, con statuizione coperta da giudicato interno, essi avessero unilateralmente riconosciuto l’avvenuta usucapione del terreno in loro favore.

Tali elementi, apprezzati dal giudice di merito nell’ambito del suo libero convincimento, non possono essere oggetto del sindacato del giudice di legittimità.

I ricorrenti, deducendo il vizio di violazione di legge, hanno censurato la valutazione delle risultanze istruttorie, laddove il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge. Viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006 e, di recente, Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016).

Nè sussiste la violazione di legge dedotta con il terzo motivo, avendo la corte, una volta accertata la simulazione del contratto di compravendita e ritenuto che il terreno ricadesse nell’asse ereditario di P.A., applicato l’istituto dell’accessione previsto dall’art. 934 c.c., in virtù del quale ogni opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo.

Con il quarto motivo di ricorso si allega la violazione o falsa applicazione degli artt. 737 c.c. e segg. ai sensi dell’art. 737 c.c. e la violazione del dovere di corrispondenza tra chiesto pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c. I ricorrenti si dolgono della decisione della corte territoriale relativa al conferimento per collazione del contributo pubblico erogato per l’abbattimento dei bovini da latte, sul rilievo che i controricorrenti non avessero formulato specifica domanda. Rilevano, altresì, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la corte territoriale, dopo aver escluso l’azienda dalla massa ereditaria, ha incluso in essa il contributo erogato per l’abbattimento dei bovini.

Il motivo non è fondato.

Risulta dalla sentenza impugnata che la domanda relativa all’inclusione dei contributi nella massa ereditaria di P.A. venne proposta da P.G., gi. e Gi. nel giudizio di primo grado e rigettata dal Tribunale, sul presupposto che G. e Pe.Gi. provvidero all’abbattimento del bestiame.

Su tale capo della sentenza è stato proposto appello e, in tale sede, gli attuali controricorrenti, appellanti nel giudizio d’appello, hanno censurato la decisione del primo giudice per violazione dell’art. 112 c.p.c.

Non sussiste, pertanto, alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione, trattandosi di motivo proposto in sede di gravame.

Nè è ravvisabile il vizio di violazione o falsa applicazione dell’art. 737 c.c., dedotto attraverso la richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie, e segnatamente della prova orale o documentale, non consentita in sede di legittimità.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 4200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cap come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 23 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA