Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31851 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. II, 10/12/2018, (ud. 23/02/2018, dep. 10/12/2018), n.31851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13959-2014 proposto da:

F.M.A., F.V., F.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO, 33, presso lo

studio dell’avvocato FRANCO CONSOLI, rappresentati e difesi

dall’avvocato NICOLA COLUCCI;

– ricorrenti –

contro

F.A.D., E FO.AR., elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA AURELIA 190, presso lo studio dell’avvocato FELICE

TESTA, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato CONCETTA

CINZIA D’ANGELO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 242/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 04/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/02/2018 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.M.A., F.V. e F.D. citavano in giudizio innanzi al Tribunale di Lucera F.A.D. e Fo.Ar. lamentando, per quanto ancora rileva in questo giudizio, che il padre Fo.Va., deceduto il (OMISSIS), aveva redatto il 18.2.1972 un testamento con cui lasciava i fondi rustici agli attori e la quota disponibile al figlio V., avendo già disposto per donazione in favore delle figlie ed avendo contratto debiti per sostenere le spese per le loro nozze e la dote. Deducevano che le sorelle, approfittando dello stato di incapacità di intendere e volere del de cuius, lo inducevano a disporre con nuovo testamento pubblico nel 1979, nel 1980, nel 1982 ed infine il 27.1.1984. Con questo ultimo testamento il Va. lasciava la disponibile alle figlie e la legittima alla moglie ed ai figli maschi. In data 24.1.1985 confermava le volontà testamentarie ma lasciava alla moglie anche una masseria oltre la casa coniugale. Nel 1980 effettuava ulteriori donazioni in favore delle figlie.

In data (OMISSIS) decedeva la madre P.M.D., la quale, con atto pubblico per notar D.B. dell’1.2.1993 aveva donato alle figlie un immobile sito in (OMISSIS) ed un terreno con fabbricato rurale; anche tale, atto, secondo la tesi prospettata dagli attori era nullo per vizio della volontà, a causa delle minacce subite dalla donatrice da parte dalle figlie.

Chiedevano, pertanto, dichiararsi la nullità delle disposizioni testamentarie e delle donazioni successive al 1972 per incapacità naturale del de cuius Fo.Va., della donazione effettuata da P.M.D. con atto per notar B., l’indegnità a succedere delle sorelle e, in via subordinata, la riduzione delle donazioni.

Le convenute resistevano alla domanda e, con distinti atti di citazione convenivano in giudizio i fratelli per chiedere la simulazione degli atti pubblici

per notar C. del 30.10.1964 e del 23.9.1965, siccome simulanti una donazione o una donazione indiretta.

Il Tribunale di Lucera, con sentenza non definitiva del 27.2-28.8.2998, rigettava la domanda di nullità sia in relazione ai testamenti che alle donazioni e dichiarava che gli atti per notar C. del 30.10.1964 e 3.9.1965 costituivano donazione indiretta in favore dei figli D., M.A. e V..

Proposto appello principale da D., M.A. e V. ed appello incidentale da F.A. ed Ar., la Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 4.3.2014 confermava la sentenza di primo grado.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso Fo.Ar., D. e V. sulla base di tre motivi, inseriti nell’ambito di un unico motivo di ricorso; resistono con controricorso F.A. ed Ar..

In prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memorie illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 591 e 775 c.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e l’omessa/insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il ricorso non è fondato.

Quanto al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, giova evidenziare che la sentenza impugnata è stata emessa il 4.3.2014, in data successiva al D.L. n. 83 del 2012 convertito in L. n. 134 del 2012, che ha novellato l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ai ricorsi per cassazione proposti contro sentenze pubblicate a partire dall’11.9.2012. Invero, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non è più configurabile il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza.

Inoltre, l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformato, va inteso tenendo conto della prospettiva della novella, mirata ad evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica della Corte di cassazione. Ne consegue che: a) romesso esame” non può intendersi che “omessa motivazione”, perchè l’accertamento se l’esame del fatto è avvenuto o è stato omesso non può che risultare dalla motivazione; b) i fatti decisivi e oggetto di discussione, la cui omessa valutazione è deducibile come vizio della sentenza impugnata, sono non solo quelli principali ma anche quelli secondari; c) è deducibile come vizio della sentenza soltanto l’omissione e non più l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo nell’estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi, si risolvano (ma non è il caso di specie) in una sostanziale mancanza di motivazione (Sez. 1, Sentenza n. 7983 del 04/04/2014).

Da ultimo, va ricordato che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Nella specie, il vizio di omessa motivazione non sussiste; la sentenza è ampiamente motivata in relazione a tutti gli aspetti della vicenda processuale (dall’incapacità naturale del de cuius, ai dedotti vizi degli atti dispositivi, alla simulazione) nè è possibile una rivalutazione delle risultanze istruttorie in sede di legittimità.

La corte territoriale ha ritenuto che le prove testimoniali non fossero univoche nel dimostrare l’incapacità naturale del de cuius, in quanto incerte in relazione alla data in cui l’incapacità si sarebbe manifestata. Valorizzava, pertanto, la deposizione del notaio D.B., il quale aveva accertato che il de cuius, al momento della redazione dei testamenti del 1979, 1984 e 1985 era in grado di comprendere i propri atti di disposizione ed era orientato nel tempo e nello spazio. Rilevava che nel procedimento di interdizione, conclusosi con la dichiarazione di inabilitazione, l’incapacità era stata accertata in data successiva ai testamenti e nel corso dell’esame il de cuius era ben orientato nel tempo e nello spazio. Escludeva, quindi, che gli atti di disposizione in favore delle figlie fossero viziati da violenza sulla base delle prove testimoniali.

Quanto alla domanda di simulazione relativa agli atti di compravendita per notar C. del 30.10.1964 e 3.9.1965 riteneva che essi costituissero donazione indiretta in favore dei figli D., M.A. e V., secondo quanto affermato dallo stesso de cuius in sede di esame nel giudizio di interdizione.

A fronte di tale articolata motivazione, che esamina ogni aspetto della vicenda processale, il ricorrente si duole della valutazione delle prove testimoniali e delle prove presuntive, che costituiscono esercizio dell’attività discrezionale del giudice di merito, proponendo una nuova lettura delle risultanze istruttorie.

Qualora le deposizioni testimoniali esaminate dalla Corte di Cassazione comportino valutazioni ed apprezzamenti di fatto, quali la maggiore o minore attendibilità dei testi, suffragata da non illogici argomenti, ovvero presunzioni ex art. 2727 c.c., il motivo è inammissibile, in particolare ove si chieda una valutazione delle deposizioni prese singolarmente e non già in maniera complessiva (Cass., Sez. L, sentenza n. 15205 del 3 luglio 2014, Rv. 631686; Cass., Sez. L, sentenza n. 25608 del 14 novembre 2013, Rv. 628787; Cass., Sez. U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, Rv. 627790). Inoltre, nel giudizio di cassazione, con riferimento alle testimonianze assunte nei gradi precedenti, non è configurabile il vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora siano richiesti apprezzamenti di fatto, compresi quelli sulla maggiore o minore attendibilità dei testi, non essendo consentito in sede di legittimità un nuovo esame di merito (Cfr. Cass., Sez. L, sentenza n. 15205 del 3 luglio 2014, Rv. 631686).

La valutazione delle prove, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez. L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009, Rv. 606413; Cass., Sez. L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557).

Nè coglie nel segno la deduzione della violazione di legge in relazione agli artt. 591 e 775 c.c. e art. 116 c.p.c.

In tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006; conf. Sez. 2 -, Sentenza n. 24434 del 30/11/2016).

Quanto alla violazione di legge in relazione agli artt. 591 e 775 c.c., il ricorrente, sotto la deduzione del vizio di violazione di legge ha censurato la valutazione delle risultanze istruttorie, laddove il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge. Viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006 e, di recente, Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016).

Il ricorso va pertanto rigettato,

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese di lite, che liquida in Euro 3200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cap come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 23 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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