Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31851 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. I, 05/12/2019, (ud. 19/11/2019, dep. 05/12/2019), n.31851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27031/2015 proposto da:

FCCD Limited, con sede nella Repubblica d’Irlanda, in persona del

procuratore speciale Dott. RICCARDO AMEDEO SEVERO ROSATI,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 259, presso lo studio

dell’avvocato MARCO PASSALACQUA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati VITTORIO ALLAVENA, GIUSEPPE SACCHI

LODISPOTO, DOMENICO IELO, ADIUTRICE BARRETTA giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE,

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI- UNITA’ STRALCIO

D.L. n. 195 del 2009, ex art. 2, comma 1, in persona del legale

rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

rappresentata e difesa per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3524/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto ingiuntivo in data 18.5.2010, il Tribunale di Napoli ingiungeva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, Sottosegretariato di Stato per l’emergenza rifiuti – Unità Stralcio D.L. n. 195 del 2009, ex art. 2, comma 1, conv. in L. n. 26 del 2010 (di seguito per brevità PCM), – di pagare a FCCD Limited (di seguito per brevità FCCD) la somma di Euro 26.052.657,49, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. n. 9 ottobre 2002, n. 231, nonchè le spese della procedura monitoria, liquidate in Euro 565,00 per spese, Euro 1.089,00 per diritti ed Euro 2.500,00 per onorari, oltre al rimborso per le spese generali nella misura di legge su diritti ed onorari, IVA e CPA. Il credito monitoriamente azionato aveva ad oggetto i corrispettivi per il servizio di smaltimento rifiuti prestato in favore del Commissariato di Governo dalla (OMISSIS) s.p.a. (di seguito per brevità (OMISSIS)), società a totale partecipazione pubblica, successivamente fallita, nel periodo dal 2001 al 2006, in virtù delle cessioni di credito di seguito specificate. Segnata mente mediante scambio di corrispondenza in data 6 giugno 2002, 15 luglio 2002, 29 ottobre 2002, 29 dicembre 2003 e 22 gennaio 2004, la (OMISSIS) aveva ceduto pro solvendo al San Paolo Banco di Napoli S.p.A. (di seguito per brevità San Paolo) i crediti vantati nei confronti del Commissario di Governo per complessivi Euro 10.579.855,16. Con atto di cessione dei crediti per Notaio Dott. L.P. di Roma rep. 503, racc. 106 del 23.4.2007 la (OMISSIS) confermava le cessioni di credito a favore di San Paolo e San Paolo cedeva pro soluto a FCCD i crediti vantati nei confronti del Commissario di Governo dalla società (OMISSIS). Con atto di cessione a rogito Notaio Dott. L.P. di Roma, rep. 505, racc. n. 408 del 23.4.2007 la (OMISSIS) cedeva pro soluto a FCCD i crediti, di ammontare complessivo pari a Euro 6.261.481,29, oltre agli interessi maturati, vantati nei confronti del Commissario di Governo originati dalle ordinanze commissariali allegate sub A all’atto di cessione.

Con sentenza n. 14752/2013 il Tribunale di Napoli revocava il decreto ingiuntivo opposto, dopo aver statuito, in via preliminare, l’infondatezza delle eccezioni sollevate dall’ingiunta relative alla carenza di giurisdizione del giudice ordinario e alla carenza di legittimazione passiva dell’ingiunto, nonchè ritenuto non necessario il controllo preventivo della Corte dei Conti sugli atti di ricognizione di debito relativo all’atto di cessione tra la (OMISSIS) e il San Paolo, di cui alle note n. 30482 del 22.12.2003 e n. 12035 del 23.5.2002. Il Tribunale riteneva insussistente un titolo contrattuale idoneo a costituire il rapporto obbligatorio dedotto in sede monitoria per il periodo antecedente al 26.3.2003 – data in cui era stata stipulata la Convenzione in House – in quanto l’attività per cui era stato richiesto il compenso era stata prevista soltanto da provvedimenti amministrativi e non era stata, invece, individuata quale oggetto di un contratto. Con riferimento al periodo successivo alla stipula della Convenzione in House, il Tribunale affermava che la parte opposta non aveva provato che le attività per le quali era richiesto il pagamento rientrassero nelle materie di cui allo statuto della (OMISSIS), nè risultava che fossero stati posti in essere gli atti monocratici per il regolare affidamento di ulteriori compiti da parte del Commissario di Governo nelle forme normativamente previste per l’affidamento in house.

Con sentenza n. 3524/2015 depositata il 28 agosto 2015 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello principale proposto da FCCD e dichiarato assorbito l’appello incidentale proposto dalla PCM. La Corte d’appello ha rilevato d’ufficio la nullità dell’atto di cessione dei crediti tra la (OMISSIS) ed il San Paolo per violazione dell’obbligo di forma per atto pubblico notarile imposto dal R.D. n. 2440 del 1923, artt. 69 e 70 con conseguente inefficacia del successivo atto di cessione tra il San Paolo e la FCCD; ha inoltre rilevato d’ufficio la nullità dell’atto di cessione tra la (OMISSIS) e la FCCD, per mancata selezione del cessionario mediante procedura di evidenza pubblica o comunque tramite procedura competitiva. La Corte territoriale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 26243/2014) sulla facoltà del Giudice di rilevare d’ufficio in grado d’appello cause di nullità diverse da quelle dedotte dalle parti in primo grado, ha osservato che le questioni di nullità degli atti di cessione dei crediti in contestazione, proposte dalla PCM per la prima volta in grado di appello, erano esaminabili nel merito in quanto eccezioni, ammissibili, di accertamento delle nullità stesse.

Avverso questa sentenza la FCCD Limited propone ricorso, affidato a sei motivi, nei confronti della PCM, che resiste con controricorso.

La procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza, rilevando che le questioni dedotte involgono significativi profili di diritto sovranazionale in riferimento alla Convenzione Europea per i diritti umani in una vicenda di valore economico molto elevato. Le parti hanno presentato memorie.

Con il primo motivo la ricorrente denunzia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 17 Cedu e 1 Protocollo addizionale Cedu, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., violazione del divieto di abuso del diritto e del processo”. Ad avviso della ricorrente, la sentenza impugnata, in quanto palesemente contrastante con le citate norme ordinamentali nazionali ed Europee, è viziata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento all’art. 6 CEDU e art. 111 Cost. e/o comunque in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento all’art. 17 CEDU e art. 1 Protocollo CEDU, e dovrà essere cassata. In via subordinata e gradata, nell’ipotesi in cui dovesse ritenersi la nullità dell’atto di cessione tra la (OMISSIS) e la FCCD per la violazione della normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006, artt. 20, comma 2 e All 2A, art. 27, e D.Lgs. n. 157 del 1995, art. 3, comma 1), la ricorrente chiede che sia sollevata da questa Corte questione di incostituzionalità delle norme sull’evidenza pubblica – se interpretate nel senso di consentire la deduzione ex post in giudizio dell’eccezione di nullità per non pagare al cessionario del credito il corrispettivo per l’attività effettivamente svolta – per violazione degli artt. 6 e 17 CEDU, 1 del Protocollo CEDU e dell’art. 111 Cost.. Sempre in via subordinata, in ipotesi di rigetto delle censure in ordine alla validità dell’atto di cessione tra la (OMISSIS) e la FCCD, chiede la ricorrente che sia disposto il rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia, affinchè sia da detta Corte statuito “se le norme della direttiva 2004/18/CE, in combinato disposto con i principi dei Trattati in materia di libera circolazione dei beni servizi e capitali, con il divieto di abuso del diritto e di tutela dell’affidamento e della certezza del diritto, possano essere interpretate nel senso di consentire, a un’Autorità di uno Stato membro, di opporre la nullità della cessione di un credito, acquisito da un’impresa di un altro Stato membro, derivante da un’attività di servizio pubblico effettivamente svolta, ma di cui si contesta la legittimità in forza del mancato rispetto, da parte di un organismo di diritto pubblico del primo Stato membro, della normativa comunitaria sulle gare pubbliche” (pag.n. 18 ricorso). Con il secondo motivo la ricorrente lamenta “Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.”. Ad avviso della ricorrente la statuizione implicita della sentenza di primo grado circa l’esistenza e validità degli atti di cessione a favore di FCCD non era stata oggetto di appello incidentale da parte del Commissario di Governo. Si era così formato giudicato implicito sull’esistenza degli atti di cessione e, di conseguenza, alla Corte d’Appello era precluso il rilievo ex officio della nullità di tali atti.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta “Violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 69 e 70 e dell’art. 1421 c.c.”.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta “Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e 2697 c.c.”.

Con il quinto motivo, proposto in subordine per l’ipotesi di non accoglimento del quarto motivo, la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 20 comma 2 e all. 2A, art. 27 e del D.Lgs. n. 157 del 1995, art. 3, comma 1”. Ad avviso della ricorrente non è applicabile la normativa sui contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006), che disciplina i c.d. contratti passivi, ossia quelli da cui deriva un esborso a carico della p.a., in base al D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma 2, e non i contratti c.d. attivi, da cui consegue un’entrata per la Pubblica Amministrazione.

Con il sesto motivo, proposto in ulteriore subordine per l’ipotesi di non accoglimento dei motivi quarto e quinto, la ricorrente denuncia la “nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 4, art. 359 c.p.c. e art. 101 c.p.c., comma 2”.

Trattandosi di questioni meritevoli di approfondimento e di rilievo nomofilattico, il procedimento, già fissato in camera di consiglio, va rimesso alla pubblica udienza, come richiesto anche dalla Procura Generale.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, onde consentire la fissazione della pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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