Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31850 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. II, 10/12/2018, (ud. 23/02/2018, dep. 10/12/2018), n.31850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21972-2014 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO

EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SPARANO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.G., A.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato ROSALBA

BURRAGATO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ELISABETTA ROVAGLIA;

– controricorrenti –

e contro

UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA, BANCA POPOLARE DI MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 272/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/02/2018 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 221.1.2014, in riforma della sentenza del Tribunale di Como del 23.5-15.6.2012, dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria tra A.G., R. e C.; assegnava ad A.G. ed A.R. un terreno ed immobile sito in (OMISSIS) ed un altro immobile sito nel Comune di (OMISSIS) al p.t. mentre ad A.C. assegnava la casa coniugale sita sempre ad (OMISSIS), prevedendo un conguaglio di Euro 29.897,85 in suo favore.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso A.C. sulla base di un unico motivo, resistito da A.G. ed A.R..

Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Lucio Capasso ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 156,157 e 160 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. con riferimento all’art. 817 c.p.c. per avere la corte territoriale assegnato ai germani A. un locale che, invece, costituirebbe pertinenza della ex casa coniugale a lui assegnata, perchè funzionale all’attività lavorativa dal medesimo svolta, in quanto adibito al ricovero degli attrezzi da lavoro.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente, attraverso la censura della violazione di legge, contesta il diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito, ancorando peraltro il concetto di pertinenzialità non al vincolo di destinazione strumentale o complementarietà tra le cose, quanto all’utilità personale che egli traeva dal bene, in quanto adibito al ricovero degli attrezzi utilizzati per la propria attività lavorativa.

Per la costituzione del vincolo pertinenziale, invece, sono necessari un elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarità con quello principale, e un elemento soggettivo, consistente nella effettiva volontà, del titolare del diritto di proprietà, o di altro diritto reale sui beni collegati, di destinazione della res al servizio o all’ornamento del bene principale (Cassazione civile, sez. 2, 28/04/2006, n. 9911; Cass. 9 maggio 2005 n. 9563; Cass. 9 gennaio 1998 n. 136.).

Nella specie, non solo vi è stato un accertamento di fatto da parte del giudice di merito sorretto da adeguata motivazione, ma il ricorrente allega che il locale si trovava in un comune diverso da quello dell’abitazione coniugale, rispetto alla quale non assolveva ad alcuna finalità di servizio od ornamento, inteso in senso oggettivo e non come utilità di carattere personale.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Poichè il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio, il contributo unificato non è dovuto dall’1 ai sensi del combinato disposto di cui al medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 11 e 131, che ne prevedono la prenotazione a debito (da cui consegue la non debenza del pagamento anche dell’ulteriore importo ai sensi del detto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 2700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella somma del 15%, iva e cap come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 23 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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