Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31850 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 05/12/2019), n.31850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24936/2018 R.G. proposto da:

N.I., rappresentata e difesa dall’avv. Alessio Andrey

Caperna, con domicilio in Frosinone alla Via Marittima n. 208.

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FROSINONE, in persona del Sindaco p.t..

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 235/2018,

depositata in data 17.3.2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

11.7.2019 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

N.I. ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Frosinone lamentando che, nonostante l’integrale accoglimento dell’opposizione spiegata dalla ricorrente avverso l’ordinanza ingiunzione n. 43/2017 emessa per il pagamento di sanzioni del codice della strada, erano state erroneamente compensate le spese processuali.

Il tribunale, in accoglimento dell’impugnazione, ha liquidato per il primo grado Euro 134,00 per compenso ed Euro 43,00 per spese (con esclusione di quanto richiesto per la fase istruttoria), mentre, per il giudizio di appello, ha riconosciuto Euro 154,00 per compenso ed Euro 91,00 per esborsi, previa riduzione del 30% in ragione della ridottissima complessità della controversia.

La cassazione di questa sentenza è chiesta da N.I. sulla base di un unico motivo di ricorso, illustrato con memoria.

Il Comune di Frosinone è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione della L. n. 794 del 1942, artt. 3 e 24, del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, tabelle nn. 1 e 2, e dell’art. 2233 c.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè la carenza di motivazione e la violazione dei principi in tema di liquidazione delle spese processuali, sostenendo che il tribunale non abbia proceduto alla liquidazione per singole fasi, abbia attribuito importi inferiori al minimo ed abbia ridotto l’importo delle spese vive documentate.

Il motivo è fondato.

Il giudice di secondo grado ha riconosciuto che l’opposizione avverso il verbale di accertamento della violazione era stato integralmente accolta e che la ricorrente era quindi totalmente vittoriosa in primo grado.

Pur avendo ritenuto erronea la compensazione delle spese processuali, le ha poi quantificate, per il primo grado, in Euro 134,00 per compenso ed Euro 43,00 per esborsi.

Riguardo alle spese di appello ha invece ritenuto che la controversia presentasse a una ridottissima complessità ed ha perciò riconosciuto Euro 154,70 per compenso ed Euro 91,50 per esborsi, applicando una riduzione del 30% sui valori tabellari medi.

Entrambi i giudizi sono stati definiti nella vigenza del D.M. n. 55 del 2014, e quindi, in applicazione dei valori dello scaglione compreso tra Euro 0,01-1100,00 (in relazione all’ammontare della sanzione), il tribunale non poteva liquidare già per il primo giudizio importi inferiori al minimo senza alcuna motivazione, senza dar conto di eventuali riduzioni e senza indicare gli importi relativi a ciascuna fase di giudizio, in modo da consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione e sul rispetto dei valori tabellari (Cass. 19482/2018; Cass. 6306/2016), avendo peraltro – del tutto immotivatamente, riconosciuto il rimborso di spese inferiori a quello documentate e riprodotte nella nota spese.

Analogamente, riguardo al giudizio di appello, la liquidazione non risulta effettuata per fasi ed appare illogica poichè il giudice, pur avendo dichiarato di ridurre le spese in misura 30% in ragione della ridottissima complessità della controversia, è giunto ad attribuire un importo inferiore a quello risultante dall’applicazione della suddetta percentuale di riduzione.

Inoltre, la sentenza ha riconosciuto il rimborso delle spese vive in un importo inferiore a quello documentato, senza minimamente giustificare le decisioni assunte.

Il ricorso è quindi accolto.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altro giudice del Tribunale di Frosinone anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altro Magistrato del Tribunale di Frosinone, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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