Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3185 del 12/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3185 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA

sul ricorso 20419-2011 proposto da:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 80088230018, in
persona del legale rappresentante pro tmepore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
7421

BORSETTI

MARCO

BRSMRC74H21L219Z,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo
studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati POLI
ELENA, SCARPELLI FRANCO giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;

Data pubblicazione: 12/02/2014

- controricorrente e ricorrente incidentale – ricorrenti incidentali

avverso la sentenza n. 394/2011 della CORTE D’APPELLO
di TORINO del 29/03/2011, depositata 1’08/0412011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’Avvocato Vacirca Sergio difensore del
controricorrente e ricorrente incidentale che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO
che si riporta alla relazione.

consiglio del 03/10/2013 dal Consigliere Relatore

20419//2011 Università Studi Torino c. Borsetti Marco

Corte Suprema di Cassazione

Sezione Sesta Civile
Ordinanza

Torino chiedendone la condanna alle differenze retributive tra quanto spettante ai medici neo
assunti a tempo pieno e quanto percepito, dal 2000 al 2005 in cui aveva frequentato la Scuola di
specializzazione in chirurgia plastica presso detta Università, periodo in cui, secondo il ricorrente,
era intercorso un contratto di formazione e lavoro.
Nel contraddittorio con l’Università, che negava la propria legittimazione passiva, il Tribunale
rigettava la domanda e, su appello principale del Borsetti e di quello incidentale dell’Università, che
eccepiva ancora la sua carenza di legittimazione passiva, la Corte d’appello di Torino, con la
sentenza impugnata rimetteva la causa al giudice di primo grado, per l’integrazione del
contraddittorio con i Ministeri della Economia e Finanze, della Sanità, della Istruzione e con la
Regione Piemonte, ritenendo la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra detti soggetti.
Avverso detta sentenza l’Università ricorre con due motivi.
Con il primo mezzo nega nuovamente la legittimazione passiva di essa Università e con il secondo
ci si duole che sia stato ravvisato un litisconsorzio necessario con i Ministeri e la Regione rinviando
la causa al primo giudice.
Il Borsetti resiste con controricorso e ricorso incidentale in cui parimenti si duole della rimessione
della causa al primo giudice, negando l’esistenza di litisconsorzio necessario.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del secondo motivo
del principale, nonché del ricorso incidentale.
Infatti la rimessione al primo giudice è consentita solo per l’integrazione del contraddittorio in caso
di litisconsorzio necessario, il che non ricorre nella specie, giacché tra università e Ministeri vi può
essere solo un vincolo di solidarietà rispetto all’obbligazione per cui è causa e quindi litisconsorzio
facoltativo e non necessario.
E’ stato infatti affermato che << In terna di attribuzione di borse di studio post-universitario a favore di laureati in medicina ammessi alici frequenza di un corso di specializzazione, il D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 3, pone a carico del Ministero del Tesoro, su proposta dei Ministeri dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Sanità, l'assegnazione e la ripartizione dei fondi alle Università alle quali compete, ai sensi del secondo comma della citata 1 Con ricorso al Tribunale di Torino Borsetti Marco chiamava in giudizio l'Università degli Studi di norma, la concreta erogazione delle somme in sei rate bimestrali posticipate, con la conseguenza che sia i Ministeri che l'Università sono processualmente legittimati dal lato passivo in quanto tenuti, solidalmente, al pagamento del compenso agli specializzandi, assumendo la ripartizione degli adempimenti tra gli enti medesimi una rilevanza esclusivamente interna (Cass. Sez. Unite n. 29345/2003, n. 16507/2008) Va invece rigettato il primo motivo del ricorso principale, giacché con le medesime sentenze, dell'Università. Va quindi rigettato il primo motivo del ricorso principale e accolto il secondo, nonché il ricorso incidentale. La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale e accoglie il secondo, nonché il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2013. Il presidente nonché con la successiva Cass. 7753/2012 è stata confermata la legittimazione passiva

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