Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3185 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3185 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA

sul ricorso 5785-2014 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA SPA, domiciliato in ROMA PIAZZA
CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato
GERMANO GIUSEPPE GARAO (avviso postale ex art.
135);
– ricorrente contro

2017
3110

MAGGIORE VINCENZO, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI
CATANIA;
– intimati –

Data pubblicazione: 09/02/2018

avverso

la

sentenza

n.

367/2013

della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il
02/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera

ORONZO DE MASI.

di consiglio del 19/12/2017 dal Consigliere Dott.

RILEVATO

che la CTR della Sicilia

ha disatteso gli appelli proposti da Serit Sicilia s.p.a. e

dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della CTP di Catania, che aveva
accolto integralmente il ricorso di Vincenzo Maggiore ed annullato la iscrizione a
ruolo trasfusa in diverse cartelle di pagamento, emesse per la tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), anni 1993, 1995, 1996, 2000 e 2005, e

la omessa notifica;
che la CTR ha motivato la decisione evidenziando che la documentazione prodotta con
il ricorso in appello dalla società Serit Sicilia, “attestante la regolare notifica della
cartella”, non può considerarsi ammissibile, in quanto tardiva, ed in forza di tale
argomento ha confermato la decisione di prime cure;
che la Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a.) ha
cassazione affidato a tre motivi,

interposto ricorso per

l’intimata Agenzia delle Entrate ha depositato

controricorso, mentre il contribuente non ha svolto attività difensiva;

CONSIDERATO

che la ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, deduce, in relazione all’art.
360 c.p.c., n. 3 e n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, 21,
comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia
sull’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso avverso i ruoli, giacché la CTR
ha omesso di pronunciarsi sulla riproposta questione concernente la intempestività del
ricorso del contribuente avverso il fermo dei beni mobili registrati, atto amministrativo
intermedio in conseguenza del quale il Maggiore aveva avuto conoscenza della pretesa
impositiva fatta valere nei suoi confronti, con il secondo motivo, deduce, in relazione
all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 58,D.Lgs. n. 546 del
1992, giacché la CTR non ha ritenuto ammissibile la produzione in appello della
documentazione comprovante la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento,
attività consentita nel processo tributario di secondo grado, sia pure nel rispetto del
termine di cui all’art. 32, comma 1, D.Lgs. citato, con il terzo motivo, deduce, in
relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 57, D.Lgs. n.
546 del 1992, giacché la CTR non ha considerato che la produzione documentale in

i

per tassa automobilistica relativa all’anno 1993, delle quali il contribuente lamentava

questione non ha ampliato il thema decidendum, già definito con il ricorso introduttivo
del giudizio in punto di mancata notifica delle cartelle esattoriali;
che la seconda censura, da scrutinare prioritariamente, è fondata e merita
accoglimento per le ragioni di seguito precisate;
che la CTR ha ritenuto di non poter esaminare la documentazione prodotta dall’Agente
della riscossione in uno con il ricorso in appello proposto avverso la sentenza di primo
grado che aveva accolto l’impugnazione del contribuente sul rilievo che fosse “del

precedute da atti impositivi prodromici, in quanto produzione tardiva, ma in tal modo
si è discostata dal consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “In materia
di contenzioso tributario, l’art. 58 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, consente la
produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in
precedenza.” e, nel caso di specie, si tratta di documentazione acquisita al fascicolo
processuale in quanto tempestivamente e ritualmente prodotta in sede di gravame
entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell’udienza, di cui all’art. 32,
comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 del 1992, applicabile in secondo grado
stante il richiamo, operato dall’art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio
di primo grado.

(ex multis,

Cass. n. 22776/2015, Sez. 5, n. 655/2014, n.

12008/2011);
che il secondo motivo di ricorso, pertanto, va accolto, ed assorbiti gli altri, la sentenza
della CTR va cassata, e la causa rimessa al giudice di rinvio, il quale dovrà procedere
all’esame della predetta documentazione, per valutare alla luce della stessa la
ritualità dell’iniziativa giudiziaria del contribuente;
che al giudice di rinvio è rimessa la regolamentazione delle spese del giudizio di
legittimità;

P.Q.M.

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso ed assorbiti gli altri, cassa la sentenza
impugnata, e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in
diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 dicembre 2017.
DEpn5p7^70 IN CANCELLERIA

tutto carente la prova della notifica” delle cartelle di pagamento, in tesi, neppure

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