Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3185 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22249/2010 proposto da:

D.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI GENTILE 8, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

MARTORIELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNA COGO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO TOSI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 240/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 12/03/2010 R.G.N. 797/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega orale TOSI PAOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

La Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza del 24.4.2009 del Tribunale di Torino che aveva respinto il ricorso di D.E. nei confronti di Poste Italiane spa con cui era stato chiesto l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società s ragione della illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi dal 24.7.2006 al 29.9.2007 e dal 2.1.2008, poi prorogato sino al 30.4.2008, con condanna di Poste al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno. La Corte d’appello aveva ritenuto non in contrasto con la carta costituzionale e con il diritto comunitario il D.Lgs. n. 368 del 2011, art. 2, comma 1 bis e non sussistente alcuna incompatibilità con la direttiva comunitaria della previsione di tale norma che, secondo l’appellante, avrebbe invece violato il divieto di non regresso di cui alla clausola 8, n. 3 dell’accordo quadro; infine la Corte aveva escluso che fosse stata violata la cd clausola di contingentamento, avendone Poste provato il rispetto.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la D., articolando tre motivi.

Ha resistito con controricorso la società Poste Italiane spa, depositando anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha autorizzato la motivazione semplificata, come da decreto del primo Presidente in data 14.9.2016.

1. Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione e/o errata interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, in relazione all’art. 8 n. 3 dell’Accordo quadro di cui alla direttiva 70/1999 e con il secondo motivo ha lamentato un’omessa pronuncia in ordine alla lamentata contrarietà dell’art. 117 Cost. e in particolare una omessa pronuncia sul motivo con il quale avrebbe denunciato la illegittimità del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, in quanto introdotto con la legge finanziaria 2005, iter normativo diverso da quello previsto dall’art. 117 Cost. – come modificato dalla L. Cost. n. 3 del 2001 – e nella L. n. 11 del 2005, artt. 8 e 9, per il periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento comunitario.

2) Il primo motivo è infondato.

Questa Corte si riporta a quanto osservato sul punto da Cassazione SSUU n. 11374/2016 che è in sostanziale continuità con l’orientamento già espresso in precedenza sulla legittimità del contratto a termine cd “acausale” ed in particolare poi sulla successione di contratti a tempo determinato. In particolare le SSUU hanno ribadito che il contratto a termine stipulato ai sensi della norma ci cui dell’art. 2 citato, comma 1 bis, introdotta ai sensi della L. n. 266 del 2005, che esclude la necessità di indicare le ragioni giustificatrici, non contrasta con l’ordinamento dell’UE, come osservato in particolare dalla sentenza della CGUE C 20/10 Vino, che posto in rilievo la funzione dello sviluppo del mercato interno dei servizi postali.

Le SSUU hanno statuito inoltre che del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 2, comma 1 bis, “è compatibile con la clausola 5 dell’accordo quadro di cui alla direttiva 1999/70/CE anche nell’ipotesi di successione di contratti stipulati nel regime transitorio di cui alla L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 43, in quanto tale disposizione sancisce che, decorsi 15 mesi dall’entrata in vigore della legge, ai fini del limite massimo dei 36 mesi, si computano tutti i periodi pregressi lavorati con il medesimo datore di lavoro”.

2) Il secondo motivo, che peraltro appare inammissibile, posto che la ricorrente in realtà non individua alcun profilo di contrasto della norma nazionale con l’art. 117 Cost., è comunque infondato ed infatti, premesso che ai sensi della L. 9 marzo 1989. n. 86 – poi abrogata e sostituita dalla L. 4 febbraio 2005, n. 11 – l’Italia recepisce le norme dell’Unione europea con specifica legge – cd. legge comunitaria, il cui disegno deve essere presentato dal governo entro il 31 gennaio di ogni anno; tale legge contiene la delega al governo per l’adeguamento della legislazione italiana rispetto alle direttive europee. Con la L. n. 234 del 2012, la legge comunitaria è stata sostituita dalla legge europea e dalla legge di delegazione europea. Ora, trattandosi di un procedimento previsto da una legge ordinaria, privo di rilievo costituzionale, ben può un atto successivo avente la stessa forza di legge (nella specie la legge L. 23 dicembre 2005, n. 266) derogare al procedimento formale senza che ciò comporti alcuna ragione di invalidità delle norme adottate, per violazione dell’art. 117 Cost..

3)Con il terzo motivo la ricorrente ha denunziato un’errata interpretazione della clausola cd. “di contingentamento” e la violazione dell’art. 12 preleggi.

In particolare la D. ha censurato la sentenza d’appello solo nella parte in cui ha ritenuto che la percentuale del 15% dovesse essere calcolata, come ritenuto dal giudice di prime cure, sull’intero organico aziendale e comprensiva degli addetti al settore finanziario ed assicurativo, alla comunicazione digitale, informatica e telefonica, alla logistica – ed a livello nazionale e non già facendo riferimento ai soli dipendenti addetti al settore postale ed ai servizi connessi. Secondo la ricorrente tale interpretazione della norma avrebbe determinato una fattispecie di aiuto di Stato ed ha sostenuto che comunque la verifica avrebbe dovuto essere compiuta su base provinciale, avendo il legislatore delegato alla OO.SS. provinciali il controllo del rispetto del limite numerico delle assunzioni a termine.

Il motivo è infondato. Su tale punto ci si richiama all’ ordinanza n. 18294/2015, che ha precisato come la norma non disponga nulla in relazione alle tipologie e delle mansioni esercitate dai dipendenti ai fini della possibilità di assunzioni a termine, rilevando altresì che non viene spiegato quale incidenza in concreto assumerebbe il computo anche di unità lavorative addette a servizi non strettamente legati al servizio postale, ma pur sempre riferibili ad attività svolte dagli addetti allo sportello e ricomprese nel concetto di servizio universale, in particolare con riguardo ai servizi di cui del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 3, lett. c).

Il ricorso va pertanto respinto; tuttavia appare equo compensare le spese del presente giudizio, atteso che sulle questioni di causa si è formato un indirizzo di questa Corte soltanto in epoca successiva alla notifica del ricorso ed è stato ritenuto opportuno l’intervento delle Sezioni Unite, la cui pronunzia, nel senso della conformità della norma legislativa al diritto costituzionale ed europeo, è stata pubblicata il 31.5.2016 (sent. nr. 11374/2016).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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