Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3185 del 04/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2019, (ud. 27/11/2018, dep. 04/02/2019), n.3185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20024-2014 proposto da:

Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PAISIELLO

15, presso lo studio dell’avvocato ENNIO FRATTICCI, rappresentato e

difeso dagli avvocati ERMES DELNEVO, PIERO VILLANI;

– ricorrente –

contro

RENE BLANCHE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 151,

presso lo studio dell’avvocato LUCA DI GENIO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 230/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 04/06/2014 R.G.N. 436/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/11/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per: inammissibilità e in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato LUCA DI GENIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 230/2014, pubblicata il 4 giugno 2014, la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto le domande con cui Z.A. – premesso di avere stipulato un contratto di agenzia con la Renee Bianche S.r.l. in data 1/9/2008 – aveva chiesto che fosse dichiarata la illegittimità del recesso per giusta causa comunicatogli il 5/12 successivo per mancato raggiungimento degli obiettivi fissati, con la condanna della preponente al pagamento dell’indennità di risoluzione del rapporto, della indennità suppletiva di clientela e dell’indennità sostitutiva del preavviso.

2. La Corte riteneva sussistente la giusta causa di recesso, posto che lo Z., dopo circa due mesi e mezzo di collaborazione, risultava avere prodotto un fatturato che lo stesso ricorrente aveva indicato in soli Euro 11.929,00, a fronte della previsione di un acconto provvigionale mensile di Euro 6.100,00 oltre Iva, non soggetto a conguaglio negativo al termine del rapporto, e di un obiettivo di fatturato contrattualmente stabilito per il primo semestre 2009 in Euro 1.200.000,00; nè il ricorrente, al quale era stato conferito anche l’incarico di agente generale e capo area per l’intero territorio nazionale, risultava avere apportato alcun serio miglioramento alla rete vendita della preponente, dal punto di vista della sua organizzazione o del suo potenziamento.

3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo Z. con due motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito la società con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1750 e 2119 c.c. per avere la Corte di merito trascurato di considerare che la (esattamente) ritenuta applicabilità della giusta causa di recesso al rapporto di agenzia avrebbe dovuto comportare anche l’applicabilità della disciplina complessiva elaborata in tema di lavoro subordinato e di conseguenza indurre a valutare la necessità della previa contestazione all’agente dei motivi che avrebbero giustificato la risoluzione del rapporto “in tronco”, contestazione che peraltro, e così come eccepito, era mancata nella specie.

2. Con il secondo motivo viene dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per avere la Corte, con motivazione incoerente e illogica, ritenuto sussistente la giusta causa di recesso, senza considerare gli elementi di segno contrario offerti alla sua valutazione e, in particolare, senza considerare che per il periodo dal 2/9/2008, quando il ricorrente aveva iniziato a svolgere la sua attività, al 18/11/2008, data di risoluzione del rapporto, non era stato stabilito alcun obiettivo da raggiungere e che lo Z. – come era stato richiesto di dimostrare mediante prova testimoniale – aveva operato per lo sviluppo della rete vendite contattando nuovi agenti e nuovi possibili clienti.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Esso, infatti, risulta tardivamente notificato, presso il domiciliatario avvocato G.L. nel suo studio in Brescia – via (OMISSIS), il 23 ottobre 2014 e, pertanto, oltre il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, decorrente dalla data di notifica della sentenza di appello, avvenuta il 17 giugno 2014.

5. Non rileva, d’altra parte, che il ricorso fosse già stato presentato agli ufficiali giudiziari in data 1/8/2014, trattandosi in questo caso di notifica da eseguirsi a mezzo del servizio postale presso il difensore avv. Luca Di Genio ad un indirizzo dello stesso (via (OMISSIS)) inesistente e risultando conseguentemente il plico non consegnato per irreperibilità del destinatario.

6. Ne segue che, non essendovi stata altra attività di notificazione prima del decorso del termine, deve ritenersi la definitiva consumazione del diritto di impugnazione (Cass. n. 20912/2005 e numerose conformi).

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

8. Di esse deve essere disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell’avv. Luca Di Genio, come da sua dichiarazione e richiesta.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell’avv. Luca Di Genio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2019

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