Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31849 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. II, 10/12/2018, (ud. 09/02/2018, dep. 10/12/2018), n.31849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21267-2013 proposto da:

AGRUMETTA DI A.Z. & C SNC IN LIQUIDAZIONE, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA C. FRACASSINI 18, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO VENETTONI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.P.G.DA

PALESTRINA 48, presso lo studio dell’avvocato MANUELA MARIA ZOCCALI,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1154/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2018 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

Il Tribunale di Tivoli aveva riunito le due cause instaurate, rispettivamente, dalla società Agrumetta (che lamentava allagamenti nel proprio immobile causati dal Condominio (OMISSIS) di cui chiedeva la condanna al ripristino e al risarcimento dei danni) e dal Condominio (che contestava all’Agrumetta la costruzione di un fabbricato senza il rispetto delle distanze normativamente prescritte e l’illegittima apposizione di una tubazione di scolo delle acque piovane, chiedendone la condanna alla demolizione di parte del nuovo fabbricato oltre alla rimozione di ogni altra opera abusiva e al risarcimento del danno). Con la sentenza n. 826/2007, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda di Agrumetta di ripristino (condannando il Condominio a raccordare adeguatamente i “buttafuori” di scarico delle acque), rigettava quella dalla medesima proposta di risarcimento del danno, condannava Agrumetta a demolire e ad arretrare la parete verticale fronteggiante il Condominio, rigettava infine la domanda di risarcimento del danno fatta valere dal Condominio.

Con sentenza 27 febbraio 2013, n. 1154, la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello principale proposto dalla società Agrumetta e ha invece accolto l’appello incidentale del Condominio (OMISSIS), così revocando la condanna del Condominio a raccordare i “butta fuori” di scarico di raccolta delle acque.

La società Agrumetta, in liquidazione, ricorre in cassazione.

Il Condominio (OMISSIS) resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 873,904 e 905 c.c., nonchè del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: il giudice di secondo grado avrebbe limitato l’esame dell’articolato motivo di appello alla sola violazione dell’art. 873 c.c., senza esaminare le connesse questioni relative alla applicabilità dell’art. 905 c.c. e alla conformità dell’opera con le previsioni del regolamento edilizio, omettendo di motivare in ordine alle pur chiare indicazioni del consulente tecnico d’ufficio.

Il motivo non può essere accolto. Esso fa valere in rubrica violazioni di disposizioni normative, ma poi nello sviluppo del motivo prospetta vizi di attività (anzitutto il parziale esame di un motivo d’appello e poi l’assenza di motivazione). Circa il parziale esame del primo motivo d’appello – in quanto il giudice si sarebbe limitato ad esaminare la sola questione della violazione dell’art. 873 c.c., senza vagliare le connesse questioni della applicabilità dell’art. 905 c.c. e della conformità dell’opera con le previsioni del regolamento edilizio – il denunciato vizio non sussiste. Da quanto emerge dalla sentenza impugnata (trattandosi di un motivo art. 360 c.p.c., comma 1, ex n. 3 è precluso a questa Corte l’esame degli atti dei precedenti gradi e in particolare dell’atto di appello) “l’appellante Agrumetta” ha lamentato “la violazione e falsa applicazione dell’art. 873”, deducendo che, “stante il diritto di costruire in aderenza il muro del Condominio, non sussisteva alcun obbligo di rispettare alcuna distanza”, così che il giudice d’appello non è incorso nel vizio di omessa pronuncia, esaminando la questione del rispetto delle distanze tra costruzioni prescritte dall’art. 873 c.c. (prescrizione che, il giudice d’appello correttamente precisa, non può essere derogata dal regolamento locale, come invece afferma la ricorrente, p. 8 del ricorso). Quanto poi al profilo della mancata motivazione circa le indicazioni del consulente tecnico, il vizio non sussiste avendo la Corte d’appello motivato la propria conclusione circa la necessità del rispetto della distanza di cui all’art. 873 e della violazione della medesima, in particolare basandosi sull’esame delle fotografie allegate alla relazione del consulente tecnico d’ufficio.

b) Il secondo motivo contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 908 e 1226 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Con il secondo motivo di appello la ricorrente aveva lamentato il fatto che, nonostante in primo grado fosse stato accertato il carente raccordo dei “butta fuori” condominiali con il canale di gronda e avendo il consulente tecnico d’ufficio rilevato la presenza di danni da infiltrazioni, nessun risarcimento era stato riconosciuto in suo favore della ricorrente: la Corte d’appello, sul punto, ha ritenuto che il danno patito da Agrumetta fosse invece dipeso solo ed esclusivamente dalla mancanza di tenuta del manto impermeabile sul solaio di copertura, a sua volta causata dalla inesistente protezione del medesimo dai raggi ultravioletti.

Il motivo è inammissibile: esso formalmente invoca la violazione e falsa applicazione di disposizioni normative, ma in realtà contesta la ricostruzione in fatto operata dal giudice d’appello (specificamente, la motivata lettura della consulenza tecnica d’ufficio), ricostruzione che ha portato il giudice a escludere che la causa delle infiltrazioni sia imputabile al Condominio e che, in quanto motivata, è incensurabile di fronte a questa Corte di legittimità.

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese sono liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 bis, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 9 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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