Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31849 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 05/12/2019), n.31849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29348-2018 proposto da:

E.S. SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANGELO EMANUELE TUBOLINO;

– ricorrente –

contro

NUOVI CANTIERI APUANIA SPA, con socio unico, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CESI, 30 presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO PAGANI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOMMASO

BERTUCCELLI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 583/2018 del

TRIBUNALE di MASSA, depositata il 14/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/07/ 2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE;

lette le conclusioni scritti del PUBBLICO MINISTERO in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO che chiede che

la Corte di Cassazione accolga il proposto regolamento di competenza

nei limiti di cui in motivazione, con le conseguenze di legge.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E.S. s.r.l. ha proposto regolamento di competenza contro la sentenza del Tribunale di Massa, che, decidendo sulla opposizione a decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dalla stessa E.S. contro Nuovi Cantieri Apuania S.p.A. per il pagamento di lavori extracontrattuali, ha dichiarato la propria incompetenza, in forza di clausola compromissoria per arbitrato rituale prevista nei relativi contratti.

Il giudice ha osservato che i contratti, che contenevano la clausola, avevano contemplato l’eventualità di lavori extracontratto, il che rendeva applicabile la clausola anche alle controversie relative a tali lavori.

Il ricorso è proposto sulla base di un unico motivo, con il quale si sostiene che i lavori oggetto dei contratti che prevedevano la clausola erano stati ultimati e collaudati, con la conseguenza che i lavori a cui si riferiva la pretesa erano del tutto autonomi dai contratti esauriti. Quindi, per definizione, non potevano trovare in questi stessi contratti la loro disciplina in ordine alla competenza arbitrale.

Nuovi Cantieri Apuania ha resistito con controricorso.

2. Il Pubblico Ministero ha deposita requisitoria scritta del seguente letterale tenore:

“(..) E.S. s.r.l. ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza n. 583/18 con cui Tribunale di Massa ha dichiarato la propria incompetenza a decidere la controversia promossa in via monitoria da essa E.S. s.r.l. contro Nuova Cantieri Apuania s.p.a. Il giudicante ha ritenuto applicabile la clausola compromissoria di cui all’art. 27 dei contratti d’appalto inter partes del 12 e 27 febbraio 2013, affermando pertanto la competenza del collegio arbitrale ivi previsto e dichiarando la nullità del D.I. n. 86 del 2017 emesso in favore di E.S. s.r.l. ed opposto dalla intimata Nuova Cantieri Apuania s.p.a.

Il presente regolamento è ammissibile ai sensi dell’art. 819 ter c.p.c., comma 1, ed è tempestivo.

Esso è inoltre procedibile, in quanto, a differenza da quanto eccepito dalla resistente, il deposito del ricorso è avvenuto nel termine di venti giorni di cui all’art. 47 c.p.c., comma 3.

Vi è infatti il timbro postale di ricezione del ricorso inviato a mezzo posta il 16 ottobre 2018, dunque in tempo visto che la data di notifica del ricorso risale al 26 settembre 2018. E’ appena il caso di aggiungere che l‘art. 134 disp. att. c.p.c. consente espressamente il deposito dei ricorsi per cassazione a mezzo posta.

Venendo al merito, il ricorso appare meritevole di parziale accoglimento.

Il giudice (onorario) di Massa ha ritenuto applicabile la clausola compromissoria contenuta nell’art. 27 dei contratti inter partes del 12 e 17 febbraio 2013, in quanto clausola inerente “qualunque controversia riguardante l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione del presente contratto….”, a nulla valendo il fatto che la fattura azionata fosse relativa a lavori “extracontrattuali” dal momento che anche i lavori extra rientravano nella regolamentazione pattizia a fronte della clausola 18, prevedente appunto “variazioni e/o aggiunte ai lavori previsti in contratto”, e visto che nella stessa fattura azionata, la n. (OMISSIS) del 1 agosto 2016, vi era esplicito riferimento a lavori extra relativi alle commesse “418 CL” e, “420 X”, che sono quelle oggetto dei contratti d’appalto del 12 e 17 febbraio 2013. Orbene, premesso che il contenuto di tali clausole contrattuali è pacifico tra le parti (vedi gli atti difensivi), sembra indubbio che la clausola 18 faccia rientrare nel regolamento contrattuale i lavori extra oggetto di ordini ulteriori ed aggiuntivi, appunto perchè le parti si sono preoccupate di regolare questa eventualità peraltro del tutto fisiologica. E in presenza di una clausola “omnicomprensiva” come quella dell’art. 27, che – si ripete deferisce agli arbitri “qualunque controversia riguardante l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione del presente contratto…. “, la competenza arbitrale anche su questi lavori aggiuntivi, che sono extra rispetto a quelli preventivati ma sono comunque regolamentati nel contratto, appare indiscutibile.

Alla fine, si tratta di lavori comunque riconducibili alle commesse oggetto di contratto n. “418 CL” e “420 X”. Nè rileva che nella specie non sarebbe stata rispettata integralmente la procedura di cui all’art. 18, per assenza di “ordini per iscritto ” provenienti “esclusivamente dall’Ufficio Acquisti (..) accompagnati dal preventivo concordato dei relativi prezzi con l’appaltatore”, perchè questa eventuale inosservanza può al limite valere come questione di merito, ai fini di accogliere o meno la domanda, ma non può certo significare assenza di una controversia riguardante lavori comunque previsti dal contratto (quelli aggiuntivi) quindi rientranti nell’ambito di operatività della clausola compromissoria “ampia” di cui all’art. 27. Così come allo stesso tempo non rileva che i lavori delle commesse erano ormai completati, perchè quel che conta è che si sia in presenza di lavori ulteriori comunque collegati alle commesse contrattuali.

Tuttavia, la riferibilità a tali commesse contrattuali non sussiste per tutti i lavori oggetto di causa. Invero, la fattura n. (OMISSIS) del 31 agosto 2016 (vedi doc. 5 del fascicolo di E.S. s.r.l.) fa riferimento a dieci lavorazioni extra, le prime otto testualmente rinvianti alle commesse “420 MX” “418CL”, le ultime due no: la n. 9 a “Richiesta extracontrattuale assistenza tappezziere inviata il 12 giugno 2014” e la n. 10 a “Intervento CS03-40 il 23 settembre 2013 inviato l’11/10/2013”. Ed anche i documenti che riguardano nello specifico tali ultimi lavori (docc. 48 – 50 fascicolo E.S. s.r.1.) non attestano alcun collegamento con le commesse “420 MX” o “418CL”, oggetto dei contratti d’appalto contenenti la clausola compromissoria. Il lavoro n. 10, anzi, riguarda testualmente un’altra commessa, la “CS03- 40” (vedi anche il doc. 51, ovvero il riepilogo inviato I ‘ 11 ottobre 2013, ove si parla della commessa “CS03-040″ accanto alle altre due).

Di conseguenza, il regolamento di competenza va accolto quanto alla pretesa creditoria relativa ai lavori di cui ai punti 9 e 10 della fattura n. (OMISSIS) del 31 agosto 2016, lavori rispetto ai quali deve ritenersi non operante la clausola compromissoria di cui al citato art. 27 dei contratti d’appalto del 12 e 17 febbraio 2013”.

3. La controricorrente ha depositato memoria, mentre si deve dichiarare la tardività della memoria della ricorrente, in quanto depositata alle ore 13:00 dello stesso giorno fissato per l’udienza camerale.

4. Il collegio condivide le conclusioni del pubblico ministero, sia in punto di ammissibilità e procedibilità del ricorso, sia nel merito.

Il fatto che i lavori fossero stati qualificati come extra contratto vuol dire che i lavori erano diversi rispetto a quelli inizialmente pattuiti. Ma una volta verificato che essi inerivano comunque a quelli oggetti delle previsioni originarie contenute nei contratti, di cui rappresentavano un’aggiunta, i contratti non costituiscono solo “il presupposto storico” della controversia insorta intorno a quegli stessi lavori, ma hanno il medesimo significato assunto rispetto ai lavori inizialmente pattuiti.

Il rilievo che precede segna, nello stesso tempo, i limiti della attrazione dei lavori extra nella disciplina contrattuale prevista in relazione alle controversie insorte fra le parti. Come esattamente rilevato dal Procuratore Generale la attrazione non opera per le lavorazioni identificate con i numeri 9 e n. 10, in assenza di collegamento con i lavori oggetto dei contratti che prevedevano la clausola.

Il rilievo contenuto nella memoria della controricorrente, e cioè che trattasi di lavori collegati pur sempre a commesse riferite a diversi contratti che prevedevano la competenza arbitrale, è irrilevante: l’incompetenza è stata dichiarata dal giudice in relazione alla clausola compromissoria prevista in quei specifici contratti e non in altri, che non avevano costituito il punto di riferimento della relativa eccezione.

Entro i limiti sopra indicati il regolamento è fondato.

Va conseguentemente dichiarata la competenza del Tribunale di Massa limitatamente alle lavorazioni contrassegnate con il n. 9 (“Richiesta extracontrattuale assistenza tappezzeria inviata il 12 giugno 2014”) e con il n. 10 (“Intervento CS0340 il 23 settembre 2013 inviato l’11/10/2013).

5. Spese compensate.

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

dichiara la competenza del Tribunale di Massa limitatamente alle lavorazioni contrassegnate con n. il 9 (“Richiesta extracontrattuale assistenza tappezzeria inviata il 12 giugno 2014”) e con il n. 10 (“Intervento C-,S0340 il 23 settembre 2013 inviato l’11/10/2013) nella fattura n. (OMISSIS) del 31 agosto 2016; dichiara compensate le spese del presente giudizio; dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA